Cassazione Civile, Ordinanza n. 03941/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (preponente)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di agenzia cessato, nel quale l'ex agente chiedeva il pagamento di provvigioni, indennità di fine rapporto e una ulteriore indennità per l'attività di recupero crediti asseritamente svolta in via continuativa e accessoria rispetto all'incarico principale. La Corte d'appello aveva liquidato a suo favore somme per provvigioni e indennità di fine rapporto, riducendo però il credito provvigionale per alcuni rapporti commerciali e negando l'indennità di incasso; aveva inoltre riconosciuto l'indennità ex art. 1751 c.c. sulla base del fatto che i clienti erano da considerarsi nuovi e che i vantaggi erano rimasti alla preponente. L'ex agente ricorreva per cassazione con tre motivi: sosteneva che la Corte territoriale avesse errato nel ritenere ammissibile e decisiva la prova testimoniale sulla riduzione della provvigione dal 10% al 3% per il cliente Hornschunch, avesse omesso di valorizzare documenti che dimostravano la spettanza dell'indennità per l'attività di recupero crediti, e avesse erroneamente ritenuto tacitamente modificato il regime provvigionale per effetto della collaborazione prolungata, nonché trascurato un fax del 17.10.2000 che contestava la decurtazione delle provvigioni. La società preponente, con ricorso incidentale, lamentava invece che la domanda relativa all'indennità di cessazione fosse stata modificata tardivamente passando dai criteri AEC all'art. 1751 c.c., e contestava nel merito la sussistenza dei presupposti per tale indennità, deducendo anche violazione delle regole sulla prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi del ricorso principale e ha ritenuto il terzo motivo complessivamente inammissibile per le parti concernenti l'omesso esame di fatti e infondato nella parte residua, osservando che il ricorrente mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio riservata al giudice di merito e che non aveva specificato adeguatamente quali norme sostanziali fossero state violate né quale norma collettiva imponesse la forma scritta. Ha inoltre ritenuto inammissibili le censure del ricorso incidentale sulla pretesa mutazione del petitum per difetto di specificità e per errata deduzione del vizio processuale, e infondato il motivo concernente i presupposti dell'indennità ex art. 1751 c.c., poiché la Corte d'appello aveva motivato il riconoscimento dell'indennità valorizzando la natura di nuovi clienti e il permanere dei vantaggi alla preponente. In conclusione, la Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale, compensando integralmente le spese del giudizio di legittimità e disponendo il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato per la disciplina del contratto di agenzia e, nel dibattito tra le parti, per la questione della forma e delle modifiche del rapporto provvigionale; la Corte osserva che il ricorrente non ha specificato quale norma collettiva imponesse la forma scritta e che la censura, così proposta, mira in realtà a una rivalutazione delle prove.
Invocato dal ricorrente principale in relazione all'attività di recupero crediti e alla spettanza di ulteriori compensi; la Corte rileva la genericità della dedotta violazione sostanziale.
Norma posta a fondamento della domanda di indennità di cessazione del rapporto; la Corte d'appello, confermata sul punto nel giudizio di legittimità, l'ha applicata ritenendo esistenti i presupposti legati alla acquisizione di nuova clientela e al permanere dei vantaggi alla preponente.
Richiamato per dedotta omessa pronuncia sulla eccezione di inammissibilità e nullità della domanda; la Corte di cassazione reputa le doglianze inammissibili per difetto di specificità e per errata deduzione del vizio processuale.
La Corte ribadisce che la violazione di questa norma è configurabile solo se il giudice utilizzi prove non dedotte o disposte fuori dei limiti legali, non già quando si contesti la valutazione del materiale probatorio.
La Corte precisa che la censura ex art. 116 c.p.c. è ammissibile solo in caso di uso distorto delle prove legali; non consente di sollecitare una nuova valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
Evocato dalla società ricorrente incidentale per sostenere la nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza o per mutamento della domanda.
Richiamato dalla società ricorrente incidentale a sostegno della dedotta preclusione rispetto al mutamento del petitum nel rito del lavoro.
La Corte distingue tra violazione di legge, nullità per omessa pronuncia e omesso esame di un fatto decisivo, stigmatizzando l'uso improprio dei diversi motivi di ricorso.
Richiamato implicitamente nel contesto dell'onere probatorio, nella parte in cui la Corte afferma che il ricorrente non ha assolto l'onere di indicare fatti storici, tempi e modi della loro deduzione.
Massime di principio
- La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice di merito abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti, prove disposte fuori dei limiti legali, o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che invece richiedevano valutazione; non è invece utilizzabile per contestare la mera ponderazione del materiale istruttorio.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un preciso fatto storico, principale o secondario, non una questione, una deduzione difensiva o un insieme di elementi istruttori; il ricorrente deve indicare specificamente il fatto, la fonte da cui risulta, il momento in cui è stato discusso e la sua decisività.
- In tema di ricorso per cassazione, la deduzione di violazione di legge deve indicare con precisione il profilo di contrasto tra la decisione impugnata e la norma invocata; una censura generica o meramente assertiva è inammissibile.
- Nel contratto di agenzia, la modifica dell'assetto provvigionale può essere desunta, nel regime previgente richiamato dalla Corte, anche dal comportamento concludente e dalla prolungata esecuzione del rapporto senza contestazioni, se non risulta una specifica disciplina collettiva che imponga la forma scritta.
- L'indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. può essere riconosciuta quando il giudice accerti che la clientela acquisita sia nuova e che la preponente continui a trarre vantaggi dall'attività svolta dall'agente anche dopo la cessazione del rapporto.
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