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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03937/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal mancato accoglimento, da parte dell'amministrazione regionale, della richiesta di assegnazione alla responsabilità della Segreteria della Vice Presidenza del Consiglio regionale avanzata da un dipendente regionale inquadrato nella categoria B6. Il dipendente aveva chiesto il riconoscimento del diritto all'incarico dal 16 maggio 2005 al 17 marzo 2008 e il risarcimento del danno parametrato alle differenze retributive e alle indennità asseritamente spettanti per lo svolgimento di mansioni superiori. Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo, da un lato, che la L.R. n. 18/2001 non contemplasse una figura di "responsabile" delle segreterie e, dall'altro, che mancasse l'allegazione del contenuto concreto delle mansioni svolte. La Corte d'appello aveva invece accolto la domanda, ritenendo che la normativa regionale consentisse l'attribuzione dell'incarico anche prima del 2008. La Regione, ricorrendo per cassazione, ha dedotto: 1) violazione della L.R. n. 18/2001, dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 e del CCNL 31 marzo 1999, sostenendo che la disciplina regionale non consentisse il conferimento a un dipendente di categoria B di mansioni proprie della categoria D e che la deliberazione regionale del 2006 non potesse estendere tale possibilità alla Segreteria del Vicepresidente; ha inoltre prospettato l'illegittimità costituzionale della L.R. n. 39/2004 per invasione della competenza statale in materia di ordinamento civile. 2) violazione dell'art. 414 c.p.c., lamentando la carenza di prova sulle prestazioni effettivamente svolte dal lavoratore per ottenere il riconoscimento delle mansioni superiori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, correggendo la motivazione della sentenza d'appello ai sensi dell'art. 384 c.p.c.: ha affermato che l'art. 5 della L.R. Abruzzo n. 18/2001, a differenza dell'art. 6, non poneva limiti specifici di inquadramento per il conferimento degli incarichi di segreteria, che si trattava di incarichi temporanei e non di progressioni automatiche di carriera, e che pertanto l'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 non ostava al conferimento a un dipendente di categoria B di un incarico riconducibile alla categoria D. Ha inoltre escluso rilevanza alla L.R. n. 39/2004 e alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 39/2006 rispetto all'art. 5. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a contestare una valutazione di fatto del giudice di merito e non la reale ratio decidendi, che si fondava sulla mancata contestazione dello svolgimento delle mansioni. Il ricorso è stato quindi respinto; le spese sono state integralmente compensate e la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 5 L.R. Abruzzo n. 18/2001

    disciplina le segreterie del Presidente e degli altri organi indicati e consente l'assegnazione di personale regionale, comandato o a tempo determinato senza fissare limiti di inquadramento analoghi a quelli dell'art. 6.

  • art. 6 L.R. Abruzzo n. 18/2001

    prevede, per le segreterie dei gruppi consiliari, limiti specifici di attribuzione della responsabilità a personale di categoria D o a personale a tempo determinato con requisiti per la categoria D.

  • art. 8 L.R. Abruzzo n. 18/2001

    contempla l'assegnazione di personale al Consiglio regionale come incarico temporaneo, destinato a cessare con la cessazione dell'incarico del proponente salvo conferma.

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    non si applica in senso ostativo quando l'incarico non integra una progressione stabile a qualifica superiore ma un'assegnazione temporanea di mansioni.

  • art. 3, comma 3, CCNL 31 marzo 1999

    richiamato dalla Regione per sostenere il limite delle mansioni superiori alla categoria immediatamente superiore; la Corte lo ritiene inconferente rispetto alla disciplina regionale dell'incarico temporaneo.

  • art. 414 c.p.c.

    la censura relativa al mancato assolvimento dell'onere probatorio è stata ritenuta inammissibile perché non coglie la ratio della decisione di merito.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per i motivi di violazione di legge.

  • art. 384 c.p.c.

    consente la correzione della motivazione della decisione impugnata pur mantenendone fermo il dispositivo.

  • artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1 c.p.c.

    indicano la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • L.R. Abruzzo n. 39/2004

    richiamata come legge di interpretazione autentica riferita all'art. 6 della L.R. n. 18/2001; non incide sull'art. 5.

  • art. 117, comma 2, lett. l) e g), Cost.

    dedotto dalla Regione a sostegno dell'illegittimità costituzionale della legge regionale; la questione è dichiarata inammissibile in questa sede perché nuova.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto.

  • L. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Un incarico di responsabilità conferito nell'ambito dell'organizzazione di un ente pubblico può essere qualificato come assegnazione temporanea di mansioni senza determinare progressione automatica di carriera, sicché non opera il divieto di attribuzione stabile di mansioni superiori previsto dall'art. 52 d.lgs. n. 165/2001.
  • Quando una norma regionale disciplina in modo autonomo e distinto due diverse strutture organizzative, un intervento di interpretazione autentica riferito a una sola di esse non può essere esteso per analogia all'altra se il testo normativo non lo prevede.
  • Una delibera amministrativa non può modificare o integrare in senso contrario una disciplina contenuta in una fonte normativa sovraordinata; il problema della legittimità del diniego va valutato sulla base della norma applicabile al momento dell'atto contestato.
  • Nel giudizio di legittimità non sono esaminabili questioni nuove mai dedotte nei gradi di merito, specie se riguardano un diverso periodo temporale rispetto a quello controverso in primo e secondo grado.
  • Il motivo di ricorso che censuri l'accertamento di fatto del giudice di merito senza confrontarsi con la reale ratio decidendi è inammissibile.
  • La mancata contestazione, da parte della controparte, di un fatto valorizzato dal giudice di merito può incidere sulla decisione senza che ciò integri un vero rovesciamento dell'onere della prova.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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