Cassazione Civile, Ordinanza n. 03935/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia ritualmente proposta al ricorso e, rilevata la sua natura congiunta, ha dichiarato l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.; ha altresì escluso la pronuncia sulle spese per effetto dell'adesione della controparte e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato. Non emergono altre statuizioni di merito.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Dal testo disponibile emerge solo che, nel giudizio di legittimità, la parte ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c. e che la rinuncia è stata formulata in modo congiunto, cioè con adesione della controparte. Non sono invece ricavabili la vicenda sostanziale originaria, il contenuto delle domande, né i motivi specifici del ricorso, perché il brano riportato contiene esclusivamente la parte finale della decisione sulla rinuncia.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, se ritualmente formulata, determina l'effetto processuale considerato dalla Corte ai fini dell'estinzione del giudizio.
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo di cassazione.
art. 391, comma 4, c.p.c.
non vi è luogo a provvedere sulle spese
In caso di rinuncia congiunta non viene adottata pronuncia sulle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 202, n. 115
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
La declaratoria di estinzione esime dall'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia ritualmente proposta al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio.
- Se la rinuncia è congiunta, non occorre provvedere sulle spese di lite.
- La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei termini indicati dalla Corte.
Come è indicizzato
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