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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03932/2024 del 13/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un medico pediatra di libera scelta convenzionato con un'azienda sanitaria provinciale ha proposto ricorso ex art. 414 c.p.c. chiedendo la condanna dell'ente al pagamento di un'indennità retributiva prevista dall'Accordo Collettivo Nazionale per i pediatri di libera scelta. L'azienda sanitaria ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, indicando come competente il tribunale del luogo in cui il professionista prestava servizio. Il Tribunale di Messina ha però declinato la propria competenza ritenendo applicabile l'art. 413, quarto comma, c.p.c. ai rapporti parasubordinati e interpretando il "domicilio" dell'agente come centro dei suoi affari e interessi lavorativi, coincidente con il luogo di svolgimento dell'attività (Milazzo). Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, riassunta la causa, ha sollevato conflitto negativo di competenza d'ufficio, chiedendo il regolamento alla Corte di cassazione. La questione sottoposta alla Corte riguardava quindi il criterio di determinazione della competenza territoriale nelle controversie relative a rapporti parasubordinati, e in particolare il significato di "domicilio" ex art. 413, quarto comma, c.p.c.: residenza del collaboratore oppure luogo di svolgimento della prestazione.

La decisione

La Corte ha risolto il conflitto di competenza dichiarando competente territorialmente il Tribunale di Messina, in funzione di giudice del lavoro. Ha ritenuto che, nelle controversie relative a rapporti parasubordinati, la competenza si determini in base alla prospettazione della domanda; che trovi applicazione l'art. 413, quarto comma, c.p.c.; e che il "domicilio" ivi richiamato coincida con il domicilio ex art. 43 c.c., ossia la sede principale degli affari e interessi, normalmente presumibile come coincidente con la residenza. Poiché il ricorrente risiedeva a Messina, la competenza non poteva radicarsi nel luogo di svolgimento dell'attività lavorativa (Milazzo), ma nel Tribunale di Messina.

Norme richiamate

  • art. 414 c.p.c.

    norma processuale che regola il ricorso introduttivo del rito del lavoro, base del giudizio promosso dal professionista

  • art. 413 c.p.c.

    nelle controversie relative ai rapporti di collaborazione ex art. 409, n. 3, c.p.c. la competenza territoriale si determina in base al domicilio del collaboratore, non al luogo di svolgimento della prestazione; il quinto comma opera solo per la diversa ipotesi di rapporto di lavoro pubblico dipendente

  • art. 409 c.p.c.

    include i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa/parasubordinati ai fini dell'applicazione del criterio di competenza del rito del lavoro

  • art. 43 c.c.

    il domicilio è la sede principale degli affari e interessi; tale nozione è unitaria e, di regola, coincide con la residenza

  • art. 45 c.p.c.

    base del regolamento di competenza d'ufficio in caso di conflitto negativo

  • art. 48 l. 23 dicembre 1978 n. 833

    fonte normativa richiamata per la disciplina dei rapporti con i medici convenzionati esterni con il SSN

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    disciplina della trattazione camerale del regolamento di competenza

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-ter c.p.c.

    norma richiamata nelle conclusioni del Pubblico Ministero nel procedimento camerale

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a rapporti di collaborazione parasubordinata, la competenza territoriale va determinata secondo la prospettazione della domanda, salvo che essa sia manifestamente artificiosa, e non viene modificata dalle contestazioni della parte resistente.
  • Il "domicilio" richiamato dall'art. 413, quarto comma, c.p.c. coincide con il domicilio civilistico ex art. 43 c.c., inteso come sede principale degli affari e interessi, e si presume normalmente coincidente con la residenza del collaboratore.
  • Ai fini della competenza territoriale del rito del lavoro, il criterio del luogo di svolgimento della prestazione non sostituisce il domicilio del collaboratore nei rapporti parasubordinati; esso vale invece per differenti fattispecie, come quelle del lavoro pubblico dipendente.
  • La nozione di domicilio è unitaria e comprende non solo gli interessi economici, ma anche quelli affettivi, spirituali e sociali, sicché la sua individuazione richiede una valutazione complessiva delle concrete circostanze di vita della persona.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso civileLavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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