Cassazione Civile, Ordinanza n. 03910/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Una dirigente sanitaria, titolare di un incarico di direzione di struttura complessa presso un presidio ospedaliero, aveva chiesto che fosse accertato l'obbligo dell'azienda sanitaria di dare attuazione a un atto aziendale che prevedeva la costituzione di un'unica struttura complessa di psicologia a livello provinciale e che le fosse conferito il relativo incarico direttivo, con condanna al risarcimento dei danni per asserito inadempimento contrattuale, responsabilità aquiliana e mobbing. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che l'atto aziendale avesse natura organizzativa e programmatica, non idonea a fondare un diritto soggettivo alla sua concreta attuazione né all'attribuzione dell'incarico, escludendo inoltre sia l'inadempimento dell'azienda sia il demansionamento. In cassazione la ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. e del giudicato interno, sostenendo che l'inadempimento fosse già stato riconosciuto in primo grado e non fosse stato impugnato; violazione del giudicato sulla giurisdizione, assumendo che la Corte territoriale avesse rimesso in discussione la natura della posizione soggettiva e la qualificazione dell'atto aziendale; omesso esame di fatti decisivi, per non aver valorizzato due delibere aziendali che le avrebbero attribuito la responsabilità complessiva dell'attività psicologica e che smentirebbero le prove testimoniali; violazione dell'art. 92 c.p.c. sulle spese, per mancata compensazione in presenza di possibili giusti motivi anche alla luce della giurisprudenza costituzionale sopravvenuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha prima rilevato che il decesso della ricorrente, intervenuto dopo la rituale instaurazione del giudizio di legittimità, non produce interruzione nel giudizio di cassazione. Nel merito, ha ritenuto infondato il primo motivo perché il preteso inadempimento non costituiva un capo autonomo coperto da giudicato interno e la sua riesamina era devoluta con l'appello, trattandosi di presupposto necessario della domanda. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la sentenza impugnata non aveva realmente messo in discussione la giurisdizione, ma aveva escluso in fatto l'esistenza di un diritto soggettivo al conferimento dell'incarico e al risarcimento, valorizzando il carattere graduale e non vincolante del percorso organizzativo previsto dall'atto aziendale. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché mirava a una rivalutazione del materiale istruttorio, sotto la veste dell'omesso esame di fatto decisivo. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, ricordando che la compensazione delle spese resta valutazione discrezionale del giudice di merito e che la sopravvenienza della sentenza della Corte costituzionale non imponeva di per sé la cassazione della statuizione sulle spese. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
Richiamato per la dedotta violazione dei limiti dell'appello; la Corte ha escluso la violazione, ritenendo devoluta al giudice di appello la questione dell'inadempimento quale presupposto della domanda.
art. 434 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 342 c.p.c. per censurare l'ambito del devolutum nel giudizio di appello; la Corte ha escluso che vi fosse ultrapetizione o pronuncia extra devolutum.
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
Norma invocata per i motivi di ricorso relativi a violazione di legge e spese; la Corte ha qualificato alcuni motivi come inammissibili o infondati in quanto non coglievano la ratio decidendi.
art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.
Norma invocata per il preteso omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha escluso il vizio perché il ricorso mirava in realtà a una nuova valutazione delle prove.
art. 92 c.p.c.
Richiamato per la disciplina della compensazione delle spese; la Corte ha ribadito che la valutazione della compensazione è discrezionale del giudice di merito nei limiti consentiti dall'ordinamento.
art. 378 c.p.c.
Richiamato per la memoria depositata in cassazione con cui è stato comunicato il decesso della ricorrente.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale dell'impugnazione.
art. 3, comma 1-bis, d.lgs. n. 502/1992
Citato come disposizione che qualifica l'atto aziendale come atto di diritto privato; la Corte ha osservato che la sentenza impugnata lo aveva erroneamente descritto come espressione di potestà autoritativa, ma tale errore non era decisivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello e poi in cassazione, il giudicato interno si forma solo su capi autonomi della sentenza di primo grado, non su singoli passaggi argomentativi o su presupposti di fatto che concorrono a comporre un unico capo decisionale.
- La parte totalmente vittoriosa in primo grado non ha interesse né onere a proporre appello incidentale su meri argomenti della motivazione; la loro eventuale riesamina da parte del giudice di appello non viola il principio del tantum devolutum quantum appellatum quando la questione sia connessione necessaria del capo impugnato.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove; il ricorso è inammissibile quando, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, mira soltanto a ottenere una nuova lettura del compendio istruttorio.
- La compensazione delle spese processuali resta rimessa al potere discrezionale del giudice di merito nei limiti normativi vigenti, e la mera sopravvenienza di una pronuncia della Corte costituzionale che amplia i casi di compensazione non impone automaticamente la cassazione della statuizione sulle spese.
- Nel giudizio di cassazione la morte di una parte, sopravvenuta dopo la rituale instaurazione del processo, non determina interruzione del giudizio né ingresso degli eredi nel processo di legittimità.
- L'atto aziendale di organizzazione, quando preveda un percorso graduale con esiti non ancora determinati, non basta da solo a fondare un diritto soggettivo del dipendente alla sua immediata attuazione o al conferimento di un determinato incarico, se manca la prova dell'effettivo inadempimento dell'ente.
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