Cassazione Civile, Ordinanza n. 15762/2025 del 12/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un agente di commercio aveva ricevuto un avviso di accertamento per l'anno 2010 con recupero a tassazione ai fini IRPEF, IRAP e IVA e irrogazione di sanzioni, perché l'Ufficio aveva ritenuto oggettivamente inesistenti alcune operazioni fatturate come spese di pubblicità e attività di verifica commerciale svolte per la commercializzazione dei prodotti di una società. La CTP aveva respinto il ricorso e la CTR aveva confermato, ritenendo motivato l'accertamento e non fornita prova contraria, valorizzando pagamenti non tracciabili, importi "tondi" e sproporzione dei costi rispetto al reddito. In Cassazione il contribuente ha articolato nove motivi: omesso esame di documenti sulle spese pubblicitarie; rilievo degli esiti di un diverso accertamento nei confronti dell'emittente delle fatture; inerenza e congruità dei costi; uso di presunzioni a catena e violazione dell'art. 2729 c.c.; applicabilità della presunzione legale di deducibilità dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002; deducibilità/detraibilità IVA; omessa pronuncia sulla dedotta invalidità della firma dell'atto; violazione di terzietà e imparzialità del giudice per richiamo a un'altra decisione della stessa sezione; mancata applicazione dello ius superveniens più favorevole in tema di sanzioni. L'Agenzia delle Entrate ha resistito, eccependo preliminarmente l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte ha accolto l'eccezione preliminare dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la notificazione del ricorso per cassazione, effettuata mediante deposito presso l'ufficio della Direzione Provinciale anziché tramite un soggetto legalmente abilitato alla trasmissione, fosse inesistente e non sanabile per raggiungimento dello scopo, perché la sanatoria ex art. 156 c.p.c. opera solo per le nullità e non per l'inesistenza. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 53 Cost.
Richiamato nei motivi del ricorso come parametro violato con riguardo alla deduzione delle spese di pubblicità.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'uso di presunzioni; la Corte non entra nel merito per il rilievo pregiudiziale dell'inammissibilità.
art. 90, comma 8, L. n. 289 del 2002
Invocato dal ricorrente come fonte di una presunzione legale assoluta di deducibilità delle spese pubblicitarie verso società sportive dilettantistiche; ritenuto inapplicabile alla fattispecie dalla CTR, ma la Cassazione non esamina il merito.
art. 24 Cost.
Richiamato nel motivo relativo a presunzioni a catena e difetto di contraddittorio.
Indicato come termine lungo semestrale di impugnazione applicabile anche al processo tributario.
art. 38, comma 3, D. Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per l'applicazione al processo tributario del termine lungo di impugnazione previsto dal codice di rito.
art. 51, comma 1, ultimo inciso, D. Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale norma di rinvio nel sistema delle impugnazioni tributarie.
art. 16, comma 3, D. Lgs. n. 546 del 1992
"all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia"
La Corte precisa che questa modalità di notificazione nel processo tributario non si applica al ricorso per cassazione avverso le sentenze tributarie.
art. 62, comma 2, D. Lgs. n. 546 del 1992
La Cassazione afferma che il ricorso per cassazione contro le sentenze delle commissioni tributarie resta soggetto alle norme del codice di procedura civile in quanto compatibili.
art. 156, ultimo comma, c.p.c.
La sanatoria per raggiungimento dello scopo opera solo per la notifica nulla, non per quella inesistente.
Indicato come rito camerale di trattazione.
art. 111 Cost.
Richiamato nel motivo sulla asserita violazione del principio del giusto processo e della terzietà del giudice.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente in caso di inammissibilità.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Citata quale norma istitutiva dell'ulteriore contributo unificato.
Invocato per il principio del favor rei in materia di sanzioni.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso sentenze tributarie, la notificazione del ricorso segue le regole del codice di procedura civile in quanto compatibili; la disciplina speciale delle notifiche nel processo tributario non consente di derogare ai requisiti essenziali dell'attività notificatoria.
- La notificazione del ricorso per cassazione è inesistente, e non semplicemente nulla, quando manca un'attività di trasmissione compiuta da un soggetto legalmente abilitato; in tale caso non opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.
- La costituzione della parte intimata non sana la notificazione inesistente del ricorso per cassazione, poiché la sanatoria processuale presuppone una notificazione nulla e non l'assenza di un atto notificatorio giuridicamente esistente.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per vizio radicale della notificazione, resta precluso l'esame dei motivi di merito, anche se articolati in modo plurimo e complesso.
- In materia di notificazioni del ricorso per cassazione, la distinzione tra nullità e inesistenza è decisiva: difformità dal modello legale possono essere sanate, ma la totale mancanza degli elementi costitutivi essenziali dell'atto notificatorio impedisce qualunque sanatoria.
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