Cassazione Civile, Ordinanza n. 21239/2021 del 23/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario del credito)
La controversia
La controversia origina da un’opposizione a decreto ingiuntivo con cui una società immobiliare in liquidazione volontaria era stata condannata a pagare una somma rilevante, oltre accessori e spese, in favore della cessionaria di un credito derivante da finanziamenti infragruppo. La debitrice aveva contestato l’esistenza e l’esigibilità del credito, deducendo, tra l’altro, che un atto di transazione del 1994 avrebbe escluso il debito, che la documentazione prodotta dalla controparte non dimostrava validamente il rapporto fondamentale, che la cessione del credito sarebbe stata nulla o comunque compiuta in mala fede e in violazione della normativa antimafia, e che il credito sarebbe stato comunque postergato e quindi inesigibile ai sensi dell’art. 2467 c.c. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto dell’opposizione, con diversa motivazione. Con il ricorso per cassazione la società opponente ha dedotto cinque motivi: 1) omessa pronuncia e violazione delle norme processuali per il mancato accoglimento dell’istanza di concessione dei termini istruttori e di rimessione in termini, con conseguente impossibilità di produrre documenti; 2) violazione delle norme sulla ricognizione di debito e sull’interpretazione delle dichiarazioni/documenti, nonché omesso esame di fatti decisivi; 3) violazione delle norme sulla cessione del credito, dell’art. 2467 c.c. e della normativa antimafia, oltre omesso esame circa la buona fede della cessionaria; 4) violazione dell’art. 2467 c.c. per l’asserita inesigibilità del credito da finanziamento soci; 5) censura sul raddoppio del contributo unificato, sostenendo che non ricorressero i presupposti per applicarlo.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo, infondato il quarto e infondato anche il quinto. In particolare, sul primo motivo ha affermato che, quando si deduce la nullità della sentenza di primo grado per mancata concessione dei termini istruttori, l’appellante deve specificare quali prove avrebbe potuto articolare e quali attività istruttorie sono state precluse; nel caso concreto, la ricorrente non aveva indicato in modo adeguato tali prove e, comunque, il documento che diceva di non aver potuto produrre era stato esaminato dal giudice di merito. Sul secondo motivo ha ribadito che la ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. ha solo effetto confermativo e comporta una relevatio ab onere probandi, ma può essere vinta da prova contraria; la doglianza investiva solo la valutazione di merito, non sindacabile in cassazione. Sul terzo motivo ha escluso l’applicabilità ratione temporis del codice antimafia e ha ritenuto che la valutazione della buona fede della cessionaria fosse stata congruamente motivata dal giudice di merito. Sul quarto motivo ha corretto la motivazione della sentenza impugnata, chiarendo che la postergazione ex art. 2467 c.c. è norma sostanziale non retroattiva e non si applica ai finanziamenti anteriori al 1° gennaio 2004, pur confermando il rigetto del motivo. Sul quinto motivo ha confermato la debenza del c.d. doppio contributo unificato, poiché il ricorso è stato integralmente respinto. La società ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
la mancata concessione dei termini istruttori può integrare vizio processuale, ma la parte che lo deduce deve specificare quali attività difensive e istruttorie le siano state precluse e quale pregiudizio ne sia derivato
richiamato nel motivo processuale insieme alle altre norme sul diritto di difesa e sulle preclusioni
invocato per l’acquisizione di informazioni, ma il relativo motivo non è stato accolto
richiamato nel primo motivo, ma non decisivo ai fini dell’accoglimento
art. 24 Cost.
evocato come parametro del diritto di difesa, ma la censura è stata respinta
la ricognizione di debito non è autonoma fonte dell’obbligazione, ha effetto confermativo del rapporto fondamentale e determina soltanto una presunzione superabile con prova contraria
l’interpretazione della dichiarazione ricognitiva rientra nel potere di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e giuridica
richiamato in relazione alla cessione del credito, ma la censura è stata ritenuta inammissibile
la postergazione del finanziamento soci è norma sostanziale che opera già durante la vita della società, ma non si applica retroattivamente ai finanziamenti anteriori al 1° gennaio 2004
invocato per sostenere la nullità della cessione/credito, ma la relativa doglianza è stata respinta
il codice antimafia è stato ritenuto non applicabile ratione temporis alla vicenda, poiché i finanziamenti e la cessione erano anteriori alla sua entrata in vigore
la Corte ha corretto la motivazione della decisione di merito mantenendone fermo il dispositivo
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
il raddoppio del contributo unificato è dovuto quando l’impugnazione è integralmente respinta, inammissibile o improcedibile
richiamata quale norma modificativa del sistema del contributo unificato
i motivi di ricorso sono stati scrutinati come censure per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi
Massime di principio
- Chi deduce in cassazione la nullità della sentenza di primo grado per mancata concessione dei termini istruttori deve indicare in modo specifico quali prove non ha potuto articolare e quale concreto pregiudizio processuale ne sia derivato.
- La ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. non crea un’obbligazione nuova, ma conferma il rapporto fondamentale e sposta l’onere della prova sul debitore, il quale può vincere la presunzione soltanto dimostrando l’inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto sottostante.
- L’interpretazione della dichiarazione ricognitiva e la valutazione del suo valore probatorio appartengono al giudice di merito e non sono censurabili in cassazione se sorrette da motivazione congrua e non illogica.
- La cessione del credito non può essere contestata in cassazione mediante doglianze che mirano in realtà a rivalutare il materiale probatorio e il giudizio di fatto sulla buona o mala fede del cessionario.
- La disciplina della postergazione dei finanziamenti dei soci prevista dall’art. 2467 c.c. ha natura sostanziale e non si applica retroattivamente ai finanziamenti anteriori all’entrata in vigore della riforma societaria del 2003.
- Il raddoppio del contributo unificato è dovuto quando l’impugnazione è integralmente respinta, senza che rilevi la mera rimodulazione della motivazione della decisione impugnata.
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