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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31350/2023 del 10/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (danneggiato)

La controversia

La controversia nasce da un sinistro stradale avvenuto quando un capriolo ha invaso improvvisamente la carreggiata, collidendo con l'autovettura della danneggiata. In primo grado la domanda risarcitoria era stata accolta nei confronti della Regione, ritenuta legittimata passiva e responsabile ex art. 2043 c.c. per non avere adottato misure idonee a prevenire l'attraversamento della fauna selvatica. In appello, il Tribunale ha invece rigettato la domanda, confermando la legittimazione passiva della Regione ma escludendone la colpa: ha ritenuto applicabile l'art. 2043 c.c. e non l'art. 2052 c.c., osservando che la mancata predisposizione di barriere o segnaletica non era imputabile alla Regione, ma all'ente proprietario della strada. Con il ricorso per cassazione la danneggiata ha censurato tale decisione con un unico motivo articolato in due doglianze: da un lato la violazione dell'art. 2052 c.c., assumendo che il danno cagionato da fauna selvatica doveva essere ricondotto alla presunzione speciale di responsabilità prevista da tale norma; dall'altro la censura della statuizione di merito sull'assenza di colpa della Regione, sostenendo che la presenza di ripetuti incidenti nella zona dimostrasse un contegno omissivo colposo dell'ente. La Regione ha resistito eccependo, tra l'altro, un preteso giudicato interno sulla qualificazione della domanda, l'inapplicabilità dell'art. 2052 c.c. alla fauna selvatica e, in via subordinata, la correttezza della decisione d'appello.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni della Regione e ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Ancona in diversa composizione. Ha affermato che non si era formato alcun giudicato interno sulla qualificazione della domanda, perché la questione non riguardava la qualificazione giuridica del petitum ma l'individuazione della norma applicabile ai medesimi fatti, questione sempre rimessa al principio iura novit curia. Ha inoltre ribadito che l'art. 2052 c.c. si applica anche ai danni causati da fauna selvatica e che la Regione non può sottrarsi alla relativa disciplina invocando la mancata titolarità di poteri sul singolo animale o sulla strada. Il giudice del rinvio dovrà quindi riesaminare la domanda applicando l'art. 2052 c.c., con il relativo riparto dell'onere della prova: al danneggiato spetta dimostrare il nesso tra il danno e l'animale selvatico appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato, mentre alla pubblica amministrazione spetta la prova liberatoria del caso fortuito. La Corte ha anche richiamato il concorso tra la presunzione di responsabilità ex art. 2052 c.c. e quella ex art. 2054 c.c. a carico del conducente nel sinistro causato da animale.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    norma generale dell'illecito aquiliano, non applicabile come criterio esclusivo quando la fattispecie è disciplinata dalla presunzione speciale dell'art. 2052 c.c.

  • art. 2052 c.c.

    si applica anche ai danni cagionati da fauna selvatica; la responsabilità è presunta e il danneggiato deve provare il fatto dannoso e il nesso con l'animale, mentre il convenuto può liberarsi solo provando il caso fortuito

  • art. 14 cod. strada

    le competenze su barriere, segnaletica e arredo stradale spettano all'ente proprietario o gestore della strada, ma ciò non esclude l'applicazione dell'art. 2052 c.c. alla responsabilità per danni da fauna selvatica

  • art. 1, comma 3, legge n. 157 del 1992

    attribuisce alle Regioni a statuto ordinario poteri di gestione e tutela della fauna selvatica

  • legge n. 56 del 2014

    richiamata nei precedenti gradi sul subentro della Regione nelle funzioni già provinciali

  • legge regionale n. 13 del 2015

    richiamata nei precedenti gradi sul subentro della Regione nella gestione della fauna

  • art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ.

    consente il rinvio per relationem ai precedenti di legittimità su questioni già affrontate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla Regione tra i motivi assorbiti, in relazione all'onere della prova sulla liquidazione del danno

  • art. 115 cod. proc. civ.

    richiamato dalla Regione tra i motivi assorbiti, con riferimento alla valutazione delle risultanze processuali

  • art. 1227 c.c.

    richiamato dalla Regione tra i motivi assorbiti, in tema di concorso colposo del danneggiato

  • art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.

    il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità

  • art. 2054, primo comma, c.c.

    nel sinistro causato da animale, opera in concorso con la presunzione di responsabilità ex art. 2052 c.c. a carico del proprietario dell'animale

Massime di principio

  • La domanda di risarcimento del danno da fatto illecito non muta per il solo fatto che si invochi, in luogo della norma generale, una disciplina speciale di imputazione della responsabilità: in tal caso il tema è l'individuazione della norma applicabile, non la modifica del petitum o della causa petendi.
  • Il giudicato interno non si forma sulla mera scelta della regola di responsabilità quando i fatti costitutivi allegati e accertati restano invariati; il giudice deve applicare d'ufficio la norma corretta in base al principio iura novit curia.
  • L'art. 2052 c.c. è applicabile ai danni causati da fauna selvatica; non è necessario dimostrare una specifica colpa dell'ente, essendo sufficiente provare il fatto dannoso e il nesso causale con l'animale, mentre grava sul convenuto la prova liberatoria del caso fortuito.
  • Nel sinistro stradale causato da un animale può concorrere la presunzione di responsabilità ex art. 2052 c.c. con quella ex art. 2054 c.c. a carico del conducente: se uno solo supera la presunzione, risponderà l'altro; se nessuno la supera, entrambi risponderanno in pari misura.
  • La mancata competenza dell'ente pubblico sulla segnaletica o sulle barriere stradali non esclude, di per sé, la responsabilità ex art. 2052 c.c. per i danni da fauna selvatica, poiché tale norma disciplina una forma di responsabilità collegata alla proprietà dell'animale e non al mero potere di controllo sul singolo esemplare.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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