Cassazione Civile, Ordinanza n. 31303/2023 del 10/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La lite trae origine da una domanda di accertamento negativo dei compensi professionali pretesi da un avvocato per l'attività svolta in un precedente giudizio avente ad oggetto l'impugnativa di un testamento e la riduzione delle disposizioni lesive di legittima. Il cliente contestava le singole prestazioni, eccepiva la prescrizione presuntiva e sosteneva di avere già versato somme idonee a tacitare ogni pretesa; deduceva inoltre che il valore della controversia originaria non potesse essere quello indicato dal difensore nella nota spese, ma dovesse essere ricondotto al valore del relictum accertato dal consulente tecnico d'ufficio e comunque a un importo inferiore. L'avvocato aveva anche promosso separato procedimento monitorio per il pagamento del compenso, con opposizione del debitore e successiva riunione dei giudizi. In Cassazione le eredi del cliente hanno denunciato, con due motivi, la violazione dei criteri tariffari per la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione del compenso, sostenendo che non si potesse sommare il valore della domanda principale e della riconvenzionale e che la Corte territoriale avesse omesso di considerare fatti decisivi, cioè la consulenza tecnica e la sentenza resa nel giudizio presupposto, che avrebbero ridimensionato il valore della lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi del ricorso principale. Ha affermato che, nei rapporti tra avvocato e cliente, il giudice può adeguare gli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia solo in presenza di una manifesta sproporzione, ma nel caso concreto il solo valore del relictum non era sufficiente a determinare la base di calcolo del compenso. Per la domanda principale di annullamento del testamento rilevava infatti il valore complessivo dell'asse ereditario, mentre per la domanda di riduzione andava considerato il valore della quota in contestazione, calcolato sull'asse risultante da relictum e donatum; inoltre, la censura sulla sommatoria del valore della domanda principale e della riconvenzionale è stata giudicata generica. È stata anche esclusa la denunciata omissione di esame, poiché la Corte d'appello aveva valutato le risultanze del giudizio presupposto con motivazione ritenuta sufficiente. Il ricorso principale è stato quindi rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale proposto dall'avvocato, dichiarandosi il controricorrente totalmente vittorioso nel merito; le ricorrenti sono state condannate alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 6, comma 2, D.M. 127/2004
ai fini della liquidazione degli onorari dell'avvocato il valore della controversia, pur riferito al valore presunto secondo il codice di rito, può essere adeguato dal giudice al valore effettivo e sostanziale quando vi sia manifesta sproporzione con il petitum formale
art. 6, comma 4, D.M. 127/2004
nella liquidazione degli onorari a carico del cliente occorre avere riguardo al valore effettivo della controversia e agli interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti
art. 12 preleggi
il dato letterale va coordinato con il criterio finalistico e con l'intenzione del legislatore
sono richiamati come regole del codice di rito per la determinazione del valore delle cause di somme di denaro o beni mobili
richiamato in via analogica per determinare il valore della causa successoria complessivamente considerata
richiamato per il calcolo del valore degli immobili compresi nell'asse
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02
consente, in caso di rigetto dell'impugnazione, di porre a carico dei ricorrenti l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/02
richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nei rapporti tra avvocato e cliente la determinazione del compenso non è rigidamente vincolata al valore formale indicato nel giudizio presupposto, potendo il giudice adeguarlo al valore effettivo e sostanziale della controversia quando il petitum risulti manifestamente sproporzionato.
- Nelle controversie successorie, per valutare il compenso professionale relativo all'impugnazione del testamento e alla riduzione delle disposizioni lesive, non è sufficiente considerare il solo relictum: occorre avere riguardo, rispettivamente, al valore complessivo dell'asse e, per la riduzione, al valore della quota in contestazione calcolata sull'asse formato da relictum e donatum.
- Il valore della domanda principale e quello della riconvenzionale non sono automaticamente cumulabili; ai fini tariffari rileva la causa di valore superiore, ma la censura su tale punto deve essere specifica e spiegare in concreto l'incidenza sulla liquidazione.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi non è fondato quando il giudice di merito abbia in realtà considerato gli elementi fattuali richiamati e li abbia disattesi con motivazione sufficiente.
- Il ricorso incidentale della parte totalmente vittoriosa nel merito, se investe questioni preliminari o pregiudiziali già decise, ha natura condizionata all'accoglimento del ricorso principale e resta assorbito quando il ricorso principale viene rigettato.
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