Cassazione Civile, Ordinanza n. 31312/2023 del 10/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un soggetto che, mentre guidava un ciclomotore con passeggera, cadeva in una strada urbana a causa di una buca sul manto stradale e chiedeva il risarcimento dei danni materiali e personali. In primo grado il tribunale riconosceva un concorso di colpa del danneggiato e condannava l’ente proprietario della strada, oltre a disporre la manleva dell’ente da parte della società appaltatrice. In appello la Corte territoriale, accogliendo le impugnazioni dell’appaltatrice e dell’ente, rigettava integralmente la domanda risarcitoria. Il ricorrente per cassazione deduceva: 1) violazione delle norme sul litisconsorzio e sull’integrazione del contraddittorio, sostenendo che il giudizio di appello fosse inammissibile perché non notificato al successore della società terza chiamata ed estinta; 2) nullità del secondo grado per la stessa omessa notifica al successore del litisconsorte necessario; 3) violazione dell’art. 2051 c.c. per errata ricostruzione del nesso causale tra buca e danno e per improprio spostamento dell’onere probatorio sul danneggiato; 4) vizio motivazionale sulla pericolosità della buca; 5) violazione dell’art. 149 C.d.S. per avere la Corte d’appello richiamato la distanza di sicurezza in una fattispecie di ostacolo improvviso sulla sede stradale; 6) vizio motivazionale sull’asserita mancata osservanza della distanza di sicurezza. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva dimostrato che la terza chiamata fosse un litisconsorte necessario sostanziale o processuale e la chiamata iussu iudicis non implica automaticamente inscindibilità della causa; ha ritenuto infondati, o comunque inammissibili perché diretti a rivalutare il merito, i motivi relativi alla responsabilità da cose in custodia, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato, in fatto, la condotta imprudente del danneggiato e la possibilità di avvistare l’ostacolo in condizioni di visibilità diurna, così escludendo il nesso causale o ravvisando un apporto causale decisivo del danneggiato. Quanto ai motivi sull’art. 149 C.d.S., ha rilevato che essi miravano solo a contestare la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e agli accessori di legge.
La decisione
La Corte ha confermato la decisione di secondo grado che aveva respinto la domanda risarcitoria del danneggiato. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi relativi alla mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello, perché la parte ricorrente non aveva spiegato e dimostrato in modo autosufficiente perché la società terza chiamata dovesse essere qualificata come litisconsorte necessario e perché la mancata notifica al successore determinasse l’inammissibilità dell’appello. Ha poi respinto le censure sulla responsabilità ex art. 2051 c.c., ricordando che, in tema di cose in custodia, la condotta del danneggiato va valutata in relazione al suo apporto causale e al dovere di ordinaria cautela; nel caso concreto la Corte d’appello aveva ritenuto, con accertamento di fatto non sindacabile in cassazione, che il ciclomotore procedesse lentamente, in piena visibilità, e che il danneggiato avrebbe potuto avvistare per tempo l’ostacolo mantenendo una distanza adeguata dal veicolo che lo precedeva. Anche i motivi sulla distanza di sicurezza sono stati dichiarati inammissibili perché sollecitavano un nuovo esame del merito. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore delle parti resistenti e con applicazione dell’ulteriore contributo previsto dalla legge, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come base del ricorso introduttivo nel rito del lavoro, poi mutato in ordinario; non incide sulla decisione di legittimità.
È evocato per sostenere la necessità di integrare il contraddittorio; la Corte ribadisce che la sua disciplina è distinta da quella dell'art. 107 c.p.c. e richiede una vera ipotesi di litisconsorzio necessario.
L'intervento del terzo iussu iudicis può essere disposto per opportunità processuale; non comporta automaticamente la configurabilità di un litisconsorzio necessario sostanziale.
Richiamato nei motivi sulla successione nel processo; la Corte non ne fa applicazione decisiva autonoma.
La mancata notifica dell'impugnazione al successore del terzo chiamato può determinare un problema di integrazione del contraddittorio solo se il soggetto è effettivamente litisconsorte necessario; nel caso concreto la censura è stata ritenuta non autosufficiente.
È evocato dalla Corte per evidenziare che, in caso di causa scindibile, la notifica può valere come mera litis denuntiatio; il punto resta non dimostrato dal ricorrente.
Richiamato per le conseguenze dell'inosservanza dell'ordine di chiamata del terzo e per l'eventuale estinzione del processo.
È la norma sul perimetro del sindacato di legittimità dedotto nei motivi; la Corte ribadisce che non è consentito un riesame del merito sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione.
La condotta colposa del danneggiato va apprezzata come concorso causale nella produzione del danno e può anche interrompere il nesso eziologico se assorbe l'efficienza causale del fatto della cosa.
In materia di danno da cosa in custodia, occorre accertare il nesso causale tra cosa e danno e poi verificare se il custode provi il caso fortuito; la condotta imprudente del danneggiato può incidere sul nesso causale o integrare concorso colposo.
art. 149 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
La norma sulla distanza di sicurezza è richiamata dal ricorrente per contestare la motivazione d'appello; la Corte osserva che la censura mira in realtà a una rivalutazione del fatto.
Richiamato implicitamente nella censura sul nesso causale e sulla prova; la decisione ribadisce che la parte deve allegare e provare gli elementi necessari alla propria prospettazione, nei limiti del vizio dedotto.
art. 2 Cost.
È richiamato dalla giurisprudenza citata per fondare il dovere generale di ragionevole cautela del danneggiato.
Evocato dal ricorrente per sostenere la successione del socio unico nella posizione della società estinta chiamata in causa.
Massime di principio
- In tema di chiamata del terzo iussu iudicis, l'ordine del giudice ex art. 107 c.p.c. risponde a esigenze di opportunità processuale e non implica di per sé che il terzo sia litisconsorte necessario sostanziale o processuale; per far valere in cassazione la nullità derivante dalla mancata notificazione dell'impugnazione al successore del terzo chiamato occorre allegare in modo autosufficiente i presupposti della necessità del contraddittorio.
- Quando il terzo sia stato chiamato in causa per ordine del giudice, la qualificazione del rapporto come inscindibile o scindibile non discende automaticamente dall'ordine di chiamata, ma richiede una specifica ricostruzione del rapporto sostanziale; in difetto, non può farsi discendere inammissibilità dell'appello o nullità del giudizio di secondo grado.
- In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'accertamento del nesso causale tra la cosa e il danno deve tener conto anche della condotta del danneggiato, valutata secondo un criterio di ragionevole cautela; se il comportamento imprudente del danneggiato è tale da assorbire l'efficienza causale del sinistro, può escludere il nesso eziologico o integrare un concorso causale rilevante ex art. 1227, comma 1, c.c.
- La prova della pericolosità della cosa e del nesso causale non può essere rimessa in cassazione a una nuova valutazione del materiale istruttorio: le censure che contestano la lettura delle prove o la ricostruzione della dinamica del fatto sono inammissibili quando si risolvano in una richiesta di riesame del merito.
- La regola della distanza di sicurezza nel codice della strada non può essere utilizzata in cassazione per sollecitare una diversa ricostruzione del fatto se la decisione di merito ha già valutato complessivamente il comportamento del danneggiato e il contesto del sinistro.
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