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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31292/2023 del 10/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2011 nei confronti di un'associazione non riconosciuta. L'Ufficio ha imputato alla presidente dell'associazione la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c., ritenendola soggetto che aveva agito in nome e per conto dell'ente, sulla base di verbali societari, di documentazione associativa e della sua partecipazione alle attività di verifica. La contribuente ha contestato che la sola carica di presidente bastasse a fondare la responsabilità, sostenendo che la gestione effettiva fosse stata svolta da altro soggetto, e ha censurato la mancata prova della concreta attività gestoria nell'anno 2011. Con il primo motivo ha denunciato violazione dell'art. 38 c.c. e omessa/carenza/insufficienza motivazionale, lamentando che la CTR avesse valorizzato elementi riferiti alla verifica del 2014 e non al periodo d'imposta accertato, nonché che i verbali dimostrassero semmai la gestione esclusiva di un altro soggetto. Con il secondo motivo ha dedotto nullità della sentenza per violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c. e dell'art. 2729 c.c., assumendo che il giudice di merito avesse omesso o mal valutato i documenti prodotti dalla contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile per difetto di autosufficienza e per richiesta di nuova valutazione del merito, e comunque infondato perché la CTR aveva correttamente applicato i principi sulla responsabilità ex art. 38 c.c. nelle obbligazioni tributarie: non basta la mera carica formale, ma nel caso concreto erano emersi elementi idonei a provare il coinvolgimento della contribuente nella gestione dell'ente nel periodo rilevante, anche attraverso i verbali del consiglio direttivo e la sua interlocuzione con i verificatori. Ha ritenuto irrilevante la dedotta attribuzione di specifiche funzioni gestorie ad altro soggetto, perché non dimostrava l'estraneità della presidente alla gestione complessiva. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a sollecitare un riesame delle prove, non denunciava un vero errore di percezione e, in ogni caso, i documenti richiamati erano stati esaminati dal giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore importo ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 38 c.c.

    La responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non deriva dalla mera carica rivestita, ma dall'effettiva attività gestoria; nelle obbligazioni tributarie occorre considerare anche la partecipazione alla gestione dell'ente nel periodo in cui l'obbligazione è sorta, e il legale rappresentante può essere chiamato a rispondere se non prova la propria estraneità alla gestione.

  • art. 216 c.p.c.

    La verificazione è prevista per la parte che intenda avvalersi del documento disconosciuto, non per chi voglia dimostrarne la non autenticità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura formalmente proposta per violazione di legge è stata ritenuta, in concreto, una richiesta di rivalutazione del merito e quindi inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La doglianza sulla valutazione delle prove non integra di regola un vizio processuale deducibile ex n. 4, salvo anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Il principio del libero convincimento e la valutazione delle prove appartengono al merito e non sono sindacabili in cassazione come violazione di legge, salvo errori di percezione o anomalie motivazionali.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Il vizio denunciabile in cassazione riguarda solo la motivazione mancante, apparente o meramente apparente, non il semplice cattivo apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare l'uso delle presunzioni, ma la Corte ha rilevato che la censura mirava in realtà a un nuovo esame del merito.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    È stata applicata la condanna aggravata con ulteriore importo a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Per la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. nelle associazioni non riconosciute non è sufficiente la mera titolarità formale della carica: occorre verificare se il soggetto abbia concretamente agito in nome e per conto dell'ente o abbia diretto, in tutto o in parte, la gestione associativa nel periodo in cui sono sorti gli obblighi.
  • Nelle obbligazioni tributarie dell'associazione non riconosciuta l'accertamento della responsabilità del rappresentante legale non si esaurisce nella prova della carica rivestita, ma può fondarsi su elementi che attestino la partecipazione alla gestione e il mancato adempimento degli obblighi fiscali; il chiamato a rispondere può liberarsi provando la propria estraneità alla gestione.
  • La ripartizione dell'onere probatorio varia a seconda della natura dell'obbligazione: nelle obbligazioni negoziali l'attore deve provare la concreta attività svolta dall'agente, mentre nelle obbligazioni ex lege assume rilievo la prova della qualità di gestore o rappresentante, con conseguente onere della prova contraria a carico del soggetto chiamato in responsabilità.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o di nullità della sentenza in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio: il sindacato di legittimità non consente una rivisitazione del merito, salvo i limiti del vizio motivazionale realmente dedotto e nei ristretti casi ammessi.
  • La denuncia di omessa valutazione di documenti è inammissibile se il ricorrente non ne riproduce il contenuto essenziale e non indica con precisione la decisività e la specifica sede processuale in cui tali documenti sono stati introdotti e discussi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

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