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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31283/2023 del 10/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica fiscale della Guardia di Finanza svolta su un consorzio di cui la società contribuente era consorziata, l'Ufficio emetteva nei suoi confronti un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, recuperando a tassazione maggiori IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni. L'atto contestava, in sintesi, l'omessa fatturazione della quota parte dei ricavi riferibili ai progetti realizzati, l'omessa autofatturazione di prestazioni asseritamente eseguite e non fatturate dal consorzio, nonché la contabilizzazione di costi pubblicitari ritenuti relativi a operazioni oggettivamente inesistenti. Dopo il rigetto in primo grado, la CTR accoglieva l'appello della contribuente. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 2602 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso l'onere probatorio della contribuente circa la natura esclusivamente esterna del consorzio e che, al contrario, dagli statuti risultava il dovere di riparto dei ricavi tra le consorziate; 2) violazione dell'art. 167 TUIR, deducendo che la CTR avesse erroneamente ravvisato un divieto di doppia imposizione, poiché le riprese nei confronti della società riguardavano ricavi trattenuti indebitamente dal consorzio e non erano sovrapponibili agli altri recuperi effettuati in capo al consorzio. La Corte ha rilevato d'ufficio un vizio preliminare: la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci della società di persone, in un giudizio che investiva anche profili IRAP e IVA connessi ad accertamenti inscindibili.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato il merito dei due motivi di ricorso perché ha rilevato d'ufficio la nullità dell'intero giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci della società di persone. Ha applicato il principio del litisconsorzio necessario originario nelle controversie relative all'accertamento di maggiori redditi delle società di persone e dei soci, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite. Ha inoltre osservato che, nel caso concreto, dall'atto impugnato e dalla sentenza di merito non risultava l'estensione del giudizio a tutti i soci della società, con conseguente invalidità dell'intero procedimento. La causa è stata quindi rinviata al giudice di primo grado, che dovrà procedere nel contraddittorio di tutte le parti e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato quale parametro per denunciare violazione di legge sui profili sostanziali; la Corte non è entrata nel merito dei motivi perché ha deciso la causa su una questione pregiudiziale rilevata d'ufficio.

  • artt. 2602 e 2697 c.c.

    Richiamati dal ricorrente per sostenere l'erronea applicazione delle regole sul consorzio e sull'onere della prova in relazione alla ripartizione dei ricavi e alla natura dell'attività consortile.

  • art. 167 TUIR

    Richiamato per contestare l'affermazione della CTR sul preteso divieto di doppia imposizione; la Corte non si pronuncia nel merito della censura.

  • art. 14 d.lgs. 546/1992

    Indicato come norma che impone l'integrazione del contraddittorio nei casi di litisconsorzio necessario nel processo tributario.

  • art. 29 d.lgs. 546/1992

    Richiamato come possibile disciplina della riunione dei giudizi in presenza di cause connesse.

  • art. 5 d.P.R. 917/1986

    Utilizzato quale base del meccanismo di imputazione automatica dei redditi delle società di persone ai soci, fondamento del litisconsorzio necessario.

  • art. 40, comma 2, d.P.R. 600/1973

    Richiamato in combinazione con l'art. 5 TUIR per descrivere l'unitarietà dell'accertamento ai fini reddituali.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative all'accertamento di maggiori redditi delle società di persone e dei soci sussiste litisconsorzio necessario originario tra società e tutti i soci, salvo che siano dedotte questioni personali: il giudizio instaurato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti è nullo ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
  • L'unitarietà dell'accertamento dei redditi delle società di persone comporta l'automatica imputazione del reddito ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, sicché l'impugnazione dell'atto da parte di uno solo dei soggetti coinvolti investe inscindibilmente la posizione di tutti.
  • Quando l'accertamento tributario cumula profili connessi e non autonomamente scindibili, anche la componente relativa a tributi diversi può restare assoggettata al vincolo del simultaneus processus, se la base fattuale è comune e la singola posizione non è definibile in modo autonomo.
  • Il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio il difetto di integrità del contraddittorio e dichiarare la nullità dell'intero giudizio, rinviando la causa al primo giudice per la rinnovazione del processo nel contraddittorio di tutte le parti necessarie.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

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