Cassazione Civile, Ordinanza n. 31285/2023 del 10/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Due soci di una società a responsabilità limitata in liquidazione, che erano anche fideiussori per i debiti sociali, hanno agito in revocatoria ordinaria contro varie banche e soggetti subentrati nella gestione dei crediti, sostenendo che le rimesse effettuate sul conto corrente della società, o comunque consentite da essi in quanto soci, avessero pregiudicato il loro preteso credito verso la società. I ricorrenti deducevano di essere creditori della società sia per avere erogato prestiti fruttiferi, sia per il diritto di regresso derivante dall'avere garantito con fideiussione i debiti sociali. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda rilevando, da un lato, che i ricorrenti non potevano dirsi creditori ai fini dell'azione revocatoria perché le rimesse erano state effettuate o comunque consentite dagli stessi soci; dall'altro, che tali rimesse erano destinate a estinguere debiti scaduti della società e non erano, comunque, pregiudizievoli per i ricorrenti, poiché riducevano l'esposizione debitoria della società principale e quindi quella dei fideiussori. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: con il primo, violazione degli artt. 2901, 185 e 1284 c.c., contestando la negazione della qualità di creditore; con il secondo, violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando l'asserita mancata istruttoria sulla natura solutoria delle rimesse e sulla loro destinazione a estinguere debiti scaduti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non censurata la ratio decisiva secondo cui, se l'atto di disposizione è compiuto dallo stesso soggetto che si assume creditore, o da lui è comunque autorizzato, viene meno il presupposto soggettivo e il carattere dispositivo dell'atto rispetto al debitore, con conseguente difetto di legittimazione alla revocatoria. Quanto al secondo motivo, la Corte ha affermato che il pagamento destinato a estinguere un debito scaduto non è revocabile ex art. 2901, comma 3, c.c.; inoltre ha ritenuto corretta e autonoma la seconda ratio della sentenza impugnata, secondo cui le rimesse non erano pregiudizievoli per i creditori, perché riducevano l'esposizione passiva della società e dei fideiussori. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, in solido, con statuizione anche sul contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
il pagamento destinato a estinguere un debito scaduto non è soggetto ad azione revocatoria; inoltre, per l'azione revocatoria occorre la sussistenza del presupposto soggettivo del credito e del pregiudizio arrecato ai creditori.
richiamato nel motivo come norma invocata dai ricorrenti per sostenere la loro qualità di creditori in relazione ai prestiti fruttiferi, senza che la Corte ne faccia una specifica interpretazione autonoma.
richiamato nel motivo come norma invocata dai ricorrenti, senza una specifica interpretazione autonoma da parte della Corte.
la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare un accertamento di fatto già compiuto dalla Corte d'appello sulla destinazione delle rimesse.
la censura è stata ritenuta inammissibile perché non scalfiva l'accertamento di fatto della Corte territoriale circa la finalità solutoria delle rimesse.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato quale norma di inserimento del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nell'azione revocatoria ordinaria, se l'atto che si pretende pregiudizievole è stato compiuto dal medesimo soggetto che agisce come creditore, o è stato da lui consentito, viene meno il necessario rapporto tra atto dispositivo del debitore e pregiudizio arrecato al creditore, con conseguente difetto di legittimazione o comunque di fondamento dell'azione.
- Il pagamento di un debito scaduto non è revocabile ai sensi dell'art. 2901, comma 3, c.c.; la natura solutoria del versamento, se accertata in fatto dal giudice di merito, non è sindacabile in cassazione se la censura non evidenzia un effettivo vizio di legittimità.
- Il pregiudizio richiesto per l'azione revocatoria va allegato e provato dall'attore: non può presumersi quando l'atto contestato riduce l'esposizione debitoria del soggetto principale e, per riflesso, anche quella dei fideiussori.
- La lamentata insufficienza di istruttoria non è idonea a superare un accertamento di merito già compiuto sulla destinazione delle rimesse e sulla loro funzione satisfattiva, se il ricorrente non confronta efficacemente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
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