Cassazione Civile, Ordinanza n. 31307/2023 del 10/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di condanna generica al risarcimento dei danni patrimoniali e d'immagine proposta da una società nei confronti di un soggetto ritenuto coinvolto in una frode IVA 'carosello' realizzata mediante emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Secondo la prospettazione attorea, il convenuto aveva un ruolo organizzativo e dirigenziale nell'associazione a delinquere finalizzata alla frode e al riciclaggio, e la sua condotta aveva contribuito a determinare il danno subito dalla società, poi chiamata dall'Erario al recupero dell'IVA indebitamente detratta. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello l'aveva invece accolta, ravvisando la responsabilità del convenuto e disponendo la condanna generica, con liquidazione del quantum in separato giudizio. Il ricorrente ha impugnato la decisione con sei motivi: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello, che non avrebbe specificato le parti della sentenza impugnate né le ragioni di critica; 2) violazione degli artt. 112, 324 e 329 c.p.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di acquiescenza ad una parte della decisione di primo grado; 3) violazione degli artt. 2043, 1253, 1303, 1299 c.c. e 100 c.p.c., sostenendo che la società danneggiata fosse anche responsabile del danno e che ciò determinasse confusione tra creditore e debitore con conseguente estinzione dell'obbligazione risarcitoria; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 21 d.P.R. 633/1972, con richiamo all'art. 1227, comma 2, c.c., deducendo che il danno derivava dalla condotta della stessa società e che il danno era comunque evitabile con l'ordinaria diligenza; 5) violazione di norme sulla prova e sul processo penale, contestando l'uso da parte della Corte d'appello di risultanze delle indagini preliminari e di provvedimenti penali come prove decisive, nonché la valorizzazione di presunzioni; 6) violazione di norme processuali e sostanziali, deducendo difetto di legittimazione passiva e insussistenza dei presupposti per la condanna generica, perché il quantum sarebbe stato già determinabile. La Corte di cassazione ha esaminato tutti i motivi e li ha ritenuti, a seconda dei casi, infondati o inammissibili, confermando la decisione di merito e condannando il ricorrente alle spese, oltre al raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo sull'art. 342 c.p.c., osservando che l'appello era sufficientemente specifico e che non era necessaria una forma sacramentale; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché il vizio di omessa pronuncia non riguardava eccezioni di rito e, comunque, la Corte d'appello aveva espressamente affrontato il tema dell'acquiescenza. Ha dichiarato inammissibile il terzo e il quarto motivo, perché le doglianze sulla confusione, sul concorso della vittima e sull'art. 1227, comma 2, c.c. risolvevano in realtà questioni di fatto sul nesso causale e sulla riferibilità del danno, non sindacabili in cassazione, oltre a difettare la specifica deduzione dell'eccezione ex art. 1227, comma 2, c.c. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo, ritenendo legittimo l'uso di presunzioni e di prove atipiche, comprese le risultanze penali, senza attribuire loro efficacia di giudicato; ha respinto il sesto motivo, chiarendo che la questione non era di legittimazione passiva ma di titolarità passiva del rapporto, e che la domanda di sola condanna generica sull'an debeatur era ammissibile anche con riserva sul quantum in separato giudizio. Al ricorrente sono state poste a carico le spese di legittimità e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
L'appello è ammissibile quando consente di individuare specificamente le rationes decidendi censurate e gli argomenti di critica, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di decisione.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Chi deduce un vizio processuale deve indicare in modo specifico il contenuto dell'atto o del documento su cui la censura si fonda.
artt. 112, 324 e 329 c.p.c.
L'omessa pronuncia può essere denunciata solo ove il giudice non abbia deciso su una questione di merito; la parte deve inoltre dedurre specificamente la violazione processuale (ad es. acquiescenza), non limitarsi a lamentare l'omissione.
art. 2043 c.c.
La responsabilità aquiliana è evocata come base della domanda risarcitoria, ma la sua applicazione concreta dipende dall'accertamento del nesso causale e della riferibilità del danno al convenuto.
art. 1253 c.c.
La confusione estingue l'obbligazione solo se nella stessa persona si riuniscono le qualità di creditore e debitore; la censura che maschera una contestazione sul nesso causale non è scrutinabile in cassazione come violazione di legge.
artt. 1303 e 1299 c.c.
Richiamati nel quadro della dedotta estinzione o della pretesa regressiva, ma non decisivi ai fini della soluzione, poiché la questione reale era l'imputazione del danno.
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire non viene meno per il solo fatto che la parte invochi, in sostanza, una diversa imputazione del danno; ciò attiene al merito del rapporto dedotto.
art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato in relazione all'IVA e alle fatture, ma la Corte ha ritenuto che la contestazione implicasse un riesame del nesso eziologico, non una vera violazione della norma.
art. 1227, comma 2, c.c.
Il mancato uso dell'ordinaria diligenza da parte del creditore integra un'eccezione in senso stretto, che deve essere specificamente dedotta e non può essere rilievo officioso; inoltre la sua applicazione richiede un accertamento di fatto sulla evitabilità del danno.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione del giudice può fondarsi anche su elementi presuntivi e su prove atipiche, se adeguatamente argomentata.
art. 116 c.p.c.
La valutazione delle prove e la scelta del materiale probatorio sono riservate al giudice di merito e non possono essere rimesse in discussione in cassazione come riesame del convincimento.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici, se gravi, precise e concordanti, possono costituire prova piena e possono anche fondare da sole il convincimento del giudice di merito.
artt. 192, 273, 444 e 651 c.p.p.
Le risultanze del procedimento penale e i provvedimenti ivi adottati possono essere utilizzati nel giudizio civile come elementi di prova atipica, senza attribuire loro automaticamente efficacia vincolante o di giudicato.
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia deve colpire un effettivo capo non deciso; non ricorre quando la questione sia stata espressamente esaminata dal giudice di merito.
art. 111 Cost.
Le prove atipiche possono essere poste a base della decisione civile se il contraddittorio sulla loro produzione e valutazione è stato garantito.
artt. 278, 187 e 189 c.p.c.
È ammissibile la domanda limitata all'accertamento dell'an debeatur con riserva di successiva liquidazione del quantum in separato giudizio.
art. 2697 c.c.
La parte che deduce un fatto costitutivo o impeditivo deve allegarlo e provarlo; in cassazione non è consentito trasformare la censura in un riesame del fatto.
art. 40 c.p.
Richiamato dal ricorrente, ma non idoneo a mutare la valutazione sulla riferibilità causale del danno, rimasta al giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La reiezione del ricorso comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello non sono richieste formule sacramentali: è sufficiente che l'impugnazione individui la decisione censurata e confuti in modo comprensibile le rationes decidendi della sentenza di primo grado.
- Il vizio di omessa pronuncia presuppone la mancata decisione su una questione di merito; quando la doglianza riguarda una pretesa acquiescenza o altra eccezione di rito, la parte deve denunciare specificamente la relativa violazione processuale.
- In cassazione non è consentito prospettare come violazione di legge una censura che, in realtà, richiede una nuova valutazione del nesso causale o dell'attribuzione del danno a un soggetto determinato; tali accertamenti appartengono al giudice di merito.
- L'eccezione di cui all'art. 1227, comma 2, c.c. è un'eccezione in senso stretto: deve essere tempestivamente dedotta dalla parte e non può essere rilevata d'ufficio.
- Le risultanze di altri procedimenti, anche penali, possono essere utilizzate dal giudice civile come prove atipiche o elementi presuntivi, purché siano sottoposte al contraddittorio e valutate criticamente insieme alle altre risultanze istruttorie.
- Le presunzioni semplici possono da sole fondare il convincimento del giudice di merito, e la loro valutazione non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.
- La domanda risarcitoria può essere introdotta limitatamente all'accertamento dell'an debeatur, con rinvio della liquidazione del quantum a un separato giudizio, senza che ciò renda la domanda inammissibile.
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