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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03814/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce dal diniego di rimborso dell'IRPEF trattenuta, nell'anno d'imposta 2000, sulla somma corrisposta a un ex dirigente ENEL a titolo di capitalizzazione della previdenza integrativa aziendale (P.I.A.), poi confluita in Fondenel. Gli eredi sostenevano che la prestazione avesse natura di mero reintegro patrimoniale e dunque non fosse imponibile; in subordine, chiedevano l'applicazione della ritenuta del 12,50% sulla parte qualificabile come rendimento, ai sensi dell'art. 6 l. n. 482/1985 e dell'art. 42, comma 4, TUIR. Dopo il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, il contribuente aveva ottenuto esito favorevole in primo grado e in parte in appello, ma la Cassazione aveva cassato con rinvio per difetto di accertamento sulla natura e sulla quantificazione del rendimento. Nel giudizio di rinvio la CTR ha rigettato la domanda di rimborso; contro tale decisione gli eredi hanno proposto ricorso per cassazione con sette motivi: violazione delle norme fiscali sul regime del rendimento e della tassazione separata, erronea ripartizione dell'onere della prova, violazione dei poteri istruttori del giudice tributario, omesso esame di fatti decisivi relativi alla tipologia e quantificazione del rendimento, nonché violazione delle norme sul giudizio di rinvio per asserita non corretta applicazione del principio di diritto enunciato in sede rescindente.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha ribadito che, per le prestazioni in capitale erogate da fondi previdenziali integrativi aziendali a capitalizzazione di versamenti e con causa previdenziale prevalente, la tassazione agevolata del 12,50% si applica solo alla quota corrispondente al rendimento netto derivante da effettivi investimenti sul mercato del capitale accantonato, mentre il residuo resta soggetto a tassazione separata. Ha inoltre confermato che il contribuente, che agisce in rimborso, è attore in senso sostanziale e deve provare l'esistenza, la natura e la quantificazione di quel rendimento, non essendo sufficiente un semplice prospetto ENEL privo di specificazioni sui criteri di calcolo. È stata ritenuta corretta anche la scelta della CTR di non attivare ulteriori poteri istruttori d'ufficio, in mancanza di un minimo supporto probatorio fornito dalla parte. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 6 l. 26 settembre 1985, n. 482

    La ritenuta del 12,50% si applica solo ai capitali/rendimenti riconducibili a redditi di capitale da contratti di capitalizzazione o assicurazione sulla vita, in via di equiparazione; non alla sorte capitale della prestazione previdenziale.

  • art. 42, comma 4, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    È richiamato per la disciplina della tassazione dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione/capitalizzazione e per la riduzione del 2% annuo oltre il decimo anno, ma solo nei limiti in cui la somma sia qualificabile come rendimento tassabile.

  • artt. 16 e 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Il residuo della prestazione, non qualificabile come rendimento netto da investimento, resta soggetto a tassazione separata come reddito da lavoro dipendente/collegato alla cessazione del rapporto.

  • art. 1, comma 5, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Richiamato nel primo motivo, senza autonoma ratio decisoria nella soluzione della controversia.

  • art. 2697 c.c.

    Il contribuente che chiede il rimborso sopporta l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto, inclusa l'effettiva esistenza del rendimento agevolabile.

  • art. 115 c.p.c.

    È evocato per sostenere la pretesa mancata contestazione; la Corte chiarisce che la non contestazione non può restringere il thema decidendum quando sia stata chiesta la reiezione integrale della domanda.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sulle preclusioni difensive; non esonera il contribuente dall'onere probatorio sul diritto al rimborso.

  • art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    I poteri istruttori del giudice tributario hanno natura integrativa e non possono supplire alle carenze probatorie della parte.

  • art. 63 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e decidere nei limiti del thema decidendum così definito.

  • artt. 384 e 392 c.p.c.

    La sentenza rescissoria vincola il giudice di rinvio, che deve applicare il principio di diritto e svolgere gli accertamenti di fatto indicati dalla Cassazione.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Norma processuale che consente la trattazione camerale del ricorso per cassazione, richiamata solo per lo svolgimento del giudizio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Costituisce il parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza/procedimento e omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato per sottolineare che i poteri istruttori del giudice tributario devono essere esercitati nel rispetto della sua terzietà.

Massime di principio

  • Nelle prestazioni in capitale erogate da fondi previdenziali integrativi aziendali, il trattamento agevolato del 12,50% riguarda solo la quota che integri un effettivo rendimento netto derivante da investimenti sul mercato del capitale accantonato; la restante parte resta soggetta al regime fiscale ordinario/separato.
  • Il "rendimento netto" non coincide con ogni rivalutazione attuariale o contabile della posizione individuale, ma richiede la prova di un reale impiego sul mercato delle somme accantonate e del risultato economico di tale impiego.
  • Nel giudizio di rimborso tributario il contribuente è attore in senso sostanziale e deve provare i fatti costitutivi della pretesa, compresa la natura agevolabile del rendimento e la sua quantificazione; un documento del sostituto privo di criteri di calcolo non è di regola sufficiente.
  • Il principio di non contestazione opera sul piano probatorio e non impedisce al giudice di respingere la domanda quando l'Amministrazione abbia contestato radicalmente il diritto al rimborso e i suoi presupposti.
  • I poteri istruttori del giudice tributario hanno funzione integrativa e non possono essere utilizzati per colmare integralmente le lacune probatorie della parte onerata della prova.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma conserva il compito di accertare i fatti necessari entro il perimetro tracciato dalla decisione rescindente.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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