Cassazione Civile, Ordinanza n. 40362/2021 del 16/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia riguardava la pretesa contributiva dell'INPS nei confronti di una avvocata che, per l'anno 2005, non risultava iscritta alla Cassa forense per mancato raggiungimento dei limiti di reddito e versava solo il contributo integrativo. La Corte d'appello aveva ritenuto legittima l'iscrizione alla Gestione separata ma aveva dichiarato prescritto il credito contributivo dell'Istituto per il 2005, escludendo che la mancata compilazione del Quadro RR della dichiarazione dei redditi integrasse occultamento doloso del debito. Con il ricorso per cassazione, l'INPS ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c., dell'art. 2, commi 26-31, L. 335/1995, dell'art. 18, comma 12, d.l. 98/2011 conv. in L. 111/2011, dell'art. 1 d.lgs. 462/1997 e degli artt. 10, comma 1, e 18, comma 4, d.lgs. 241/1997, sostenendo che l'omessa compilazione del Quadro RR avesse impedito il controllo automatico e costituisse condotta dolosa di occultamento del debito contributivo, idonea a impedire il decorso della prescrizione per effetto della sospensione ex art. 2941 n. 8 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto innanzitutto che il motivo fosse privo di autosufficienza, perché l'INPS non aveva trascritto il documento su cui fondava la censura né indicato adeguatamente la sua localizzazione e il relativo deposito. Ha inoltre osservato che la doglianza, formalmente qualificata come violazione di legge, in realtà investiva un accertamento di fatto, cioè la sussistenza di un comportamento occulto/doloso, profilo non deducibile nei termini prospettati e comunque non traducibile in un automatismo tra omessa compilazione del Quadro RR e occultamento doloso del debito contributivo. Ne è seguita la condanna dell'INPS alle spese di legittimità e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il motivo è stato formalmente proposto per violazione e falsa applicazione di legge, ma la Corte ha rilevato che la censura in realtà investiva un apprezzamento di fatto.
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti ai fini della camera di consiglio non partecipata.
Invocato dall'INPS in tema di decorrenza della prescrizione.
Invocato dall'INPS per sostenere la sospensione della prescrizione in presenza di occultamento doloso del debito.
art. 2, commi 26-31, L. 335/1995
Richiamato quale base normativa dell'obbligo contributivo nella Gestione separata.
art. 18, comma 12, d.l. 98/2011 conv. in L. 111/2011
Richiamato dall'INPS nel quadro della disciplina contributiva dei professionisti.
Richiamato dall'INPS per sostenere l'incidenza del Quadro RR sui controlli automatizzati.
artt. 10, comma 1, e 18, comma 4, d.lgs. 241/1997
Richiamati dall'INPS in relazione agli adempimenti dichiarativi e ai controlli sui contributi.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La Corte ha richiamato il limite del sindacato di legittimità sull'accertamento del fatto occulto, che può essere censurato solo nei ristretti confini del vizio motivazionale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: il documento su cui si fonda la censura deve essere trascritto o comunque specificamente localizzato e depositato, senza rinvii a fonti esterne al ricorso.
- La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per sovvertire un accertamento di fatto: la sussistenza di un comportamento doloso o occulto costituisce questione fattuale, sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale.
- Non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo; tale circostanza richiede un accertamento concreto del comportamento del contribuente.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la soccombenza comporta la condanna alle spese e, se dovuto, l'ulteriore importo del contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40311/2021 del 16/12/2021
- ordinanza_civile · 16 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40314/2021 del 16/12/2021
- ordinanza_civile · 16 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40315/2021 del 16/12/2021
- ordinanza_civile · 16 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40316/2021 del 16/12/2021
- ordinanza_civile · 16 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40317/2021 del 16/12/2021
- ordinanza_civile · 16 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40318/2021 del 16/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →