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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40362/2021 del 16/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia riguardava la pretesa contributiva dell'INPS nei confronti di una avvocata che, per l'anno 2005, non risultava iscritta alla Cassa forense per mancato raggiungimento dei limiti di reddito e versava solo il contributo integrativo. La Corte d'appello aveva ritenuto legittima l'iscrizione alla Gestione separata ma aveva dichiarato prescritto il credito contributivo dell'Istituto per il 2005, escludendo che la mancata compilazione del Quadro RR della dichiarazione dei redditi integrasse occultamento doloso del debito. Con il ricorso per cassazione, l'INPS ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c., dell'art. 2, commi 26-31, L. 335/1995, dell'art. 18, comma 12, d.l. 98/2011 conv. in L. 111/2011, dell'art. 1 d.lgs. 462/1997 e degli artt. 10, comma 1, e 18, comma 4, d.lgs. 241/1997, sostenendo che l'omessa compilazione del Quadro RR avesse impedito il controllo automatico e costituisse condotta dolosa di occultamento del debito contributivo, idonea a impedire il decorso della prescrizione per effetto della sospensione ex art. 2941 n. 8 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto innanzitutto che il motivo fosse privo di autosufficienza, perché l'INPS non aveva trascritto il documento su cui fondava la censura né indicato adeguatamente la sua localizzazione e il relativo deposito. Ha inoltre osservato che la doglianza, formalmente qualificata come violazione di legge, in realtà investiva un accertamento di fatto, cioè la sussistenza di un comportamento occulto/doloso, profilo non deducibile nei termini prospettati e comunque non traducibile in un automatismo tra omessa compilazione del Quadro RR e occultamento doloso del debito contributivo. Ne è seguita la condanna dell'INPS alle spese di legittimità e l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: il documento su cui si fonda la censura deve essere trascritto o comunque specificamente localizzato e depositato, senza rinvii a fonti esterne al ricorso.
  • La deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per sovvertire un accertamento di fatto: la sussistenza di un comportamento doloso o occulto costituisce questione fattuale, sindacabile solo nei limiti del vizio motivazionale.
  • Non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo; tale circostanza richiede un accertamento concreto del comportamento del contribuente.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la soccombenza comporta la condanna alle spese e, se dovuto, l'ulteriore importo del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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