Cassazione Civile, Ordinanza n. 40316/2021 del 16/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal giudizio promosso da una lavoratrice contro la società datrice di lavoro per ottenere il riconoscimento di spettanze retributive collegate agli aumenti periodici di anzianità, sostenendo che l'accordo sindacale intervenuto in occasione della cessazione del rapporto con la precedente società e dell'assunzione presso la nuova società dovesse comportare il riconoscimento di una diversa anzianità utile. Il Tribunale di Busto Arsizio aveva accolto la domanda e la Corte d'appello di Milano aveva confermato, ritenendo che il rapporto instaurato con la nuova società fosse un rapporto nuovo e autonomo rispetto a quello cessato con la società conferente e che, pertanto, l'anzianità da prendere a riferimento fosse quella effettivamente maturata nel nuovo rapporto. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. c.c., sostenendo una errata interpretazione dell'accordo sindacale; 2) omesso esame di un fatto decisivo, con riguardo alla portata dell'accordo sindacale ex art. 47 L. 428/1990; 3) nullità della sentenza per motivazione illogica, incoerente e incongrua.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'interpretazione del regolamento contrattuale è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non per violazione delle regole legali di ermeneutica; nel caso concreto la Corte d'appello aveva fondato la propria lettura sul dato letterale dell'accordo senza violare tali regole. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, osservando che le censure, pur formalmente veicolate come omesso esame di un fatto decisivo e nullità per motivazione, miravano in realtà a una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Le regole di interpretazione del contratto sono riservate al giudice di merito; in cassazione si può censurare solo la violazione dei canoni legali di ermeneutica, non la scelta tra possibili interpretazioni del testo negoziale.
Richiamato in relazione all'accordo sindacale intervenuto nel trasferimento/riassetto del rapporto di lavoro, ma la sua portata concreta è stata valutata come questione di merito non sindacabile nei termini prospettati.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Dopo la riformulazione della norma, il controllo di legittimità sull'omesso esame è limitato a un fatto decisivo effettivamente omesso e non consente una nuova valutazione del merito; resta solo il controllo sul minimo costituzionale della motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La motivazione è nulla solo se manca del tutto, è apparente, manifestamente contraddittoria o incomprensibile, cioè quando non consente il controllo sull'iter decisorio.
art. 111, comma 6, Cost.
La sentenza deve essere sorretta da una motivazione che superi la soglia del minimo costituzionale; al di sotto di tale soglia si determina nullità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'interpretazione del contratto o dell'accordo collettivo è attività di merito: in cassazione non è consentito sostituire una diversa lettura se quella adottata dal giudice di merito è sorretta da una plausibile ricostruzione del testo e non viola i canoni ermeneutici legali.
- Quando una clausola o un accordo siano suscettibili di più interpretazioni, la parte soccombente non può lamentare in cassazione che il giudice abbia privilegiato una lettura alternativa, salvo specifica violazione delle regole legali di interpretazione.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. non consente di censurare la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo realmente trascurato dal giudice di merito.
- La motivazione è nulla solo quando sia del tutto mancante, apparente, perplessa, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria; non basta che sia sintetica o non condivisa dalla parte ricorrente.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la formale deduzione di violazione di legge, nullità della sentenza o omesso esame di fatti decisivi, miri in concreto a ottenere una rivalutazione del compendio fattuale già esaminato dal giudice di merito.
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