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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40317/2021 del 16/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente di un'azienda sanitaria aveva agito per ottenere differenze retributive per il periodo 15 maggio 2006 - 31 dicembre 2008, sostenendo di avere svolto mansioni superiori, in particolare funzioni di direzione amministrativa del presidio ospedaliero di Paola. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che l'art. 3 del d.lgs. n. 502/1992 individua un solo direttore amministrativo per ciascuna azienda sanitaria e che, comunque, mancava prova dell'esistenza e della vacanza di una posizione dirigenziale amministrativa nel ruolo organico del presidio. Con il ricorso per cassazione il dipendente ha denunciato la violazione degli artt. 101, 112 e 115 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse deciso su una questione rilevata d'ufficio senza provocare il contraddittorio, che l'azienda non aveva tempestivamente allegato l'inesistenza della posizione dirigenziale e che la documentazione aziendale dimostrava invece l'assegnazione delle funzioni dirigenziali; ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita sostituzione del giudice alla parte nell'introdurre un'eccezione mai proposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sul preteso vizio processuale, osservando che il giudice d'appello può confermare la decisione anche sulla base di una diversa ricostruzione dei fatti e di una diversa qualificazione giuridica, purché resti entro il petitum e la causa petendi. Ha escluso la violazione dell'art. 101 c.p.c. perché l'obbligo di provocare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio riguarda solo questioni di fatto o miste fatto-diritto suscettibili di sviluppo istruttorio, non le questioni di diritto o la mera valutazione del materiale probatorio già acquisito. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 115 c.p.c., ricordando che la non contestazione riguarda i profili probatori del fatto e non la qualificazione giuridica. Quanto al secondo profilo, ha rilevato che il ricorso mirava in realtà a contestare un accertamento di fatto, non sindacabile in cassazione. Nessuna statuizione sulle spese, perché la resistente era rimasta intimata; è stato anche dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è richiamato come parametro del ricorso, ma le censure prospettate sono state ritenute inammissibili perché dirette contro questioni di diritto e accertamenti di fatto non deducibili nei termini formulati.

  • art. 101 c.p.c.

    l'obbligo di provocare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio riguarda solo questioni di fatto o miste fatto-diritto suscettibili di incidere sullo sviluppo istruttorio; non opera per la diversa qualificazione giuridica dei fatti o per la valutazione del materiale probatorio già acquisito.

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice d'appello non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se decide la causa restando nell'ambito del petitum e della causa petendi, anche applicando una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa norma giuridica.

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione riguarda i profili probatori del fatto e non può essere invocato rispetto alla qualificazione giuridica delle circostanze o ad attività valutative del giudice.

  • art. 360-bis, n. 2, c.p.c.

    il ricorso è dichiarato inammissibile perché i motivi sono manifestamente infondati alla luce dei principi consolidati della giurisprudenza di legittimità.

  • art. 3 d.lgs. n. 502/1992

    viene richiamato per affermare che in ciascuna azienda sanitaria esiste un solo direttore amministrativo, con conseguente impossibilità di ipotizzare una direzione amministrativa del presidio ospedaliero nei termini allegati dal ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    è dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    è richiamata quale fonte modificativa dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 in tema di contributo unificato.

  • Cass. S.U. n. 4315/2020

    è citata per gli effetti relativi alla dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • In appello il giudice può confermare la decisione impugnata sulla base di una diversa ricostruzione dei fatti o di una diversa qualificazione giuridica, purché non esca dai confini del petitum e della causa petendi.
  • L'obbligo di provocare il contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio opera solo per questioni di fatto o miste fatto-diritto che richiedano un diverso sviluppo istruttorio; non si estende alla mera applicazione di una diversa norma giuridica o alla valutazione del materiale già acquisito.
  • Il principio di non contestazione attiene alla dimensione probatoria del fatto e non impedisce al giudice di attribuire ai fatti una diversa qualificazione giuridica.
  • In cassazione non è consentito trasformare una critica alla ricostruzione fattuale del giudice di merito in una dedotta violazione di legge, quando la censura mira solo a rimettere in discussione l'accertamento di fatto.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, la pretesa a differenze retributive per mansioni superiori deve essere sorretta da allegazioni e prova specifiche circa l'esistenza della posizione dirigenziale o dell'incarico invocato, oltre che del relativo svolgimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveLicenziamento
RamiProcesso civileLavoroPrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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