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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40318/2021 del 16/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un accordo preliminare sottoscritto da alcuni soggetti che si erano impegnati a costituire, insieme a società da loro controllate o costituende, rapporti di agenzia con una società del settore calzaturiero per la promozione dei marchi commerciali in specifiche regioni del Sud Italia. I ricorrenti hanno dedotto che la società si fosse successivamente rifiutata di stipulare i contratti di agenzia, sostenendo il venir meno dei presupposti di una collaborazione proficua, e hanno chiesto la risoluzione per inadempimento dell'accordo preliminare e il risarcimento dei danni. In cassazione hanno proposto un unico motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando vizi di motivazione, omessa valutazione delle prove e dei fatti non contestati, nonché cattivo uso del prudente apprezzamento, sostenendo che la Corte d'appello avesse travisato o esaminato solo parzialmente le deposizioni testimoniali e che dalle prove emergesse la conclusione di un vincolo contrattuale preliminare vincolante. In memoria hanno anche evocato, in modo non sviluppato nel ricorso, una pretesa violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1175, 1337, 1338 e 1375 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il motivo mirasse in realtà a ottenere un nuovo esame del merito circa l'avvenuta conclusione o meno dell'accordo preliminare, accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua. Ha inoltre osservato che si trattava di "doppia conforme" e che, in tale ipotesi, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile salvo indicazione di ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado, circostanza non ricorrente. La motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta non apparente e immune da anomalia motivazionale; è stato altresì escluso che la censura sulla valutazione delle prove integrasse una violazione degli artt. 115 o 116 c.p.c. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna solidale dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma, il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di rivalutare le prove né il merito dell'accertamento sulla conclusione del contratto.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In caso di doppia conforme la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente indichi ragioni di fatto diverse tra le due decisioni.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è deducibile solo se il giudice dichiari di non applicare la regola di decisione sulle prove introdotte dalle parti o utilizzi prove non dedotte; non quando attribuisca diverso peso alle prove offerte.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice applichi un regime di valutazione delle prove diverso da quello imposto dalla legge; non basta contestare il prudente apprezzamento delle prove non legali.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Il vizio motivazionale rilevante in cassazione è solo quello che si traduce in anomalia costituzionalmente rilevante, non la mera insufficienza della motivazione.

  • art. 375, n. 5, c.p.c.

    Richiamato nella proposta del relatore per la manifesta infondatezza del motivo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la fissazione dell'adunanza camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Parametro per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • L'accertamento dell'avvenuta conclusione o meno di un contratto è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come riesame del merito, salvo che la motivazione sia affetta da un omesso esame di un fatto storico decisivo o da anomalia motivazionale rilevante.
  • Nel sistema del ricorso per cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di censurare la mera insufficienza della motivazione, né la diversa lettura delle prove o il mancato esame di singoli elementi istruttori se il fatto storico decisivo sia stato comunque considerato.
  • In presenza di "doppia conforme", il ricorrente che voglia dedurre il vizio di motivazione deve indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito; in difetto, il motivo è inammissibile o comunque non scrutinabile nei limiti del n. 5.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile in cassazione solo quando il giudice si discosti espressamente dalle regole legali di decisione o di valutazione della prova; non è sufficiente contestare la preferenza accordata ad alcune prove rispetto ad altre.
  • La censura che invochi, in cassazione, un preteso accordo contrattuale deve confrontarsi con l'accertamento di merito sulla formazione del consenso e non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione globale delle risultanze istruttorie.

Come è indicizzato

MaterieAgenziaImpugnazioniProveSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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