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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40314/2021 del 16/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurato)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito notificato da INPS per il pagamento di contribuzione previdenziale relativa ai redditi conseguiti in un determinato anno da un soggetto iscritto alla gestione autonoma, il quale era socio di capitale di una società di capitali. La Corte d'appello aveva escluso la debenza del credito, ritenendo che gli utili percepiti per la mera partecipazione sociale, in assenza di svolgimento di attività lavorativa nella società, non fossero redditi d'impresa e quindi non entrassero nella base contributiva. Con il ricorso per cassazione l'INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 3 bis del d.l. n. 384/1992, conv. in l. n. 438/1992, in connessione con la l. n. 233/1990, sostenendo che l'obbligo contributivo del lavoratore autonomo iscritto alla gestione debba essere parametrato a tutti i redditi percepiti nell'anno, o comunque a quelli rilevanti ai fini contributivi secondo una lettura più ampia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, aderendo al consolidato orientamento già espresso in precedenza. Ha affermato che la base imponibile contributiva per i soggetti di cui alla l. n. 233/1990, art. 1, è rapportata alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF; tuttavia, gli utili derivanti dalla mera partecipazione a una società di capitali, quando il socio non svolga attività lavorativa nella società, costituiscono redditi di capitale ai sensi del TUIR e non redditi d'impresa, sicché non concorrono alla base contributiva. Ne è seguita la conferma dell'insussistenza del credito contributivo preteso dall'INPS e la condanna del ricorrente alle spese di lite, oltre agli effetti sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    È il vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama per relationem i principi già affermati nei precedenti conformi.

  • art. 3-bis d.l. 19 settembre 1992, n. 384, conv. con modif. dalla l. 14 novembre 1992, n. 438

    «A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui alla L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono»

    La norma amplia la base imponibile contributiva ai redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF, ma solo se tali redditi siano effettivamente qualificabili come redditi d'impresa.

  • l. 2 agosto 1990, n. 233, art. 1

    Individua i soggetti cui si applica il criterio contributivo richiamato dall'art. 3-bis del d.l. n. 384/1992.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 55

    Serve a qualificare i redditi d'impresa, ossia quelli derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriale.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 44, lett. e)

    Include tra i redditi di capitale gli utili da partecipazione alle società soggette a IRES; tali utili, se percepiti per la sola qualità di socio di capitale, non sono redditi d'impresa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza in cassazione.

Massime di principio

  • Ai fini dell'obbligo contributivo dei soggetti iscritti alla gestione autonoma, la base imponibile è costituita dalla totalità dei redditi d'impresa fiscalmente qualificati come tali; la regola non si estende automaticamente a ogni reddito percepito dal contribuente.
  • Gli utili derivanti dalla mera partecipazione a una società di capitali, in assenza di attività lavorativa prestata dal socio nella società, hanno natura di redditi di capitale e non concorrono alla base contributiva previdenziale.
  • La qualificazione del reddito ai fini previdenziali va compiuta in coerenza con la disciplina fiscale di riferimento: la nozione di reddito d'impresa rilevante per i contributi coincide con quella desumibile dal TUIR.
  • In presenza di orientamento giurisprudenziale consolidato, la parte che ricorre deve offrire argomenti decisivi per indurre la Corte a rimeditare il precedente; in difetto, la soluzione già affermata viene confermata.
  • Quando il ricorso per cassazione è rigettato, seguono la condanna alle spese e, se dovuto, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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