Cassazione Civile, Ordinanza n. 40315/2021 del 16/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dall'accertamento, da parte della Corte d'appello, della legittimità dell'iscrizione alla Gestione separata di un ingegnere libero professionista che risultava anche lavoratore dipendente, con conseguente declaratoria di prescrizione del credito contributivo dell'INPS per l'anno 2005. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c., dell'art. 2, commi 26 e seguenti, della l. n. 335/1995 e dell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011. Secondo l'Istituto, il contribuente, omettendo nella dichiarazione dei redditi del 2005 la compilazione del "Quadro RR" necessario per la determinazione dei contributi dovuti, avrebbe posto in essere una condotta dolosa di occultamento del debito contributivo, idonea a impedire il decorso della prescrizione per effetto della sospensione prevista dall'art. 2941 n. 8 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, in primo luogo, il difetto di autosufficienza del ricorso, poiché l'INPS non aveva trascritto nel ricorso il documento sul quale fondava la censura. Ha inoltre affermato che la doglianza era comunque inammissibile perché l'Istituto qualificava come errore di diritto quella che, in realtà, era una questione di fatto, ossia l'accertamento di un comportamento occulto/doloso del contribuente; la Corte ha richiamato il principio per cui non può configurarsi un automatismo tra la mancata compilazione del Quadro RR e l'occultamento doloso del debito contributivo. Nessuna regolazione delle spese è stata disposta, poiché l'intimato non ha svolto difese. È stato infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
Il motivo è stato formalmente prospettato come denuncia di violazione di legge, ma la Corte ha osservato che la censura investiva in realtà un accertamento di fatto.
art. 380 bis c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.
art. 2935 c.c.
Invocato dall'INPS in relazione alla decorrenza della prescrizione del credito contributivo.
art. 2941 n. 8 c.c.
Invocato per sostenere la sospensione della prescrizione in caso di occultamento doloso del debito.
art. 2, commi 26 e ss., l. n. 335/1995
Richiamato quale base normativa dell'obbligo contributivo alla Gestione separata.
art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011
Richiamato insieme alla disciplina dell'obbligazione contributiva alla Gestione separata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto, se del caso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e contenere tutti gli elementi necessari a fondare e valutare la censura, senza rinvii ad atti o documenti esterni non trascritti o specificamente riportati.
- Una doglianza formalmente prospettata come violazione di legge è inammissibile quando, nella sostanza, mira a rimettere in discussione un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
- Non esiste un automatismo tra la mancata compilazione del Quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo: l'esistenza di un comportamento idoneo a sospendere la prescrizione richiede un accertamento fattuale specifico.
- La sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito ex art. 2941 n. 8 c.c. presuppone la prova di un comportamento fraudolento o occultante, non potendo essere desunta in via presuntiva da una mera omissione dichiarativa.
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