Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 40311/2021 del 16/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una serie di contratti a termine intercorsi tra le parti dal 2005 al 2010 circa. La Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, ha accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dall'11 luglio 2005, ritenendo non provata per iscritto la causale giustificativa dell'apposizione del termine nei contratti stipulati dal 2005 al 2009 e reputando generico il richiamo al CCNL nei contratti successivi. Ha quindi ordinato la riammissione in servizio e il pagamento di un'indennità pari a sei mensilità. Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) ha censurato, per violazione degli artt. 156 c.p.c. e delle norme tecniche sul processo telematico, la ritenuta ritualità dell'appello, sostenendo che il ricorso in appello era stato depositato in forma cartacea e non come atto nativo digitale, quindi sarebbe stato inesistente o nullo senza sanatoria; 2) ha dedotto violazione dell'art. 1 d.lgs. 368/2001 e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo di avere assolto l'onere di indicare per iscritto le ragioni del termine anche tramite rinvio al CCNL e ad altri testi accessibili alle parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la violazione delle specifiche tecniche del provvedimento del 16 aprile 2014 sul PCT non è assistita da una sanzione di nullità espressa e, comunque, non determina mancanza dei requisiti indispensabili del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., anche in presenza della costituzione della controparte. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva fondato la decisione sulla mancata produzione dei contratti relativi agli anni 2005-2009, che impediva di verificare il contenuto e la specificità delle causali, mentre il ricorrente aveva sviluppato una censura diversa, incentrata sull'idoneità del rinvio al CCNL a integrare la causale. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 156 c.p.c.

    La violazione delle specifiche tecniche processuali non comporta nullità se la legge non la prevede espressamente e se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro per denunciare violazione di legge nei due motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per dedurre omesso esame di un fatto decisivo, ma la censura è stata ritenuta non pertinente alla ratio della decisione impugnata.

  • art. 1 d.lgs. n. 368 del 2001

    La causale del contratto a termine deve risultare specificata per iscritto; il ricorso al rinvio generico al CCNL non basta se non consente la verifica concreta della giustificazione del termine.

  • provvedimento 16 aprile 2014 attuativo dell'art. 34, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44

    La sua violazione, secondo la Corte, non è sanzionata da nullità espressa e non comporta di per sé invalidità dell'atto.

  • art. 34, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44

    Norma di rinvio per le specifiche tecniche del processo civile telematico.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ricorrono i presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

  • L. n. 53 del 1994

    Richiamata solo in relazione all'estrazione del file per la notifica; non è stata ritenuta decisiva ai fini della nullità dedotta.

Massime di principio

  • La violazione di regole tecniche del processo telematico non determina automaticamente la nullità dell'atto, se non è prevista una sanzione espressa e se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo.
  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Nei contratti a termine la causale giustificativa deve risultare specificata per iscritto in modo tale da consentire il controllo giudiziale della sua effettiva esistenza e specificità; un rinvio generico a fonti collettive o a testi esterni non è sufficiente se non consente tale verifica.
  • La mancata produzione dei contratti rilevanti può impedire alla parte di dimostrare l'avvenuta specificazione scritta della causale e legittimare l'accertamento dell'illegittimità del termine.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato quando ne ricorrano i presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.