Cassazione Civile, Ordinanza n. 31855/2023 del 15/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito per il saldo passivo di un conto corrente e per il rimborso di un mutuo collegato, opposto dai debitori che contestavano l’addebito di interessi ultralegali e anatocistici e chiedevano la ripetizione dell’indebito. Dopo un primo giudizio di merito e un precedente passaggio in Cassazione, il rinvio aveva portato la corte territoriale a rideterminare il saldo solo con riferimento al conto corrente 4661, ritenendo provata documentalmente l’esistenza di addebiti da capitalizzazione trimestrale illegittima e condannando la banca alla restituzione di euro 1.769,41. Con il presente ricorso i correntisti censuravano la sentenza di rinvio per violazione degli artt. 112, 113, 115, 384 e 324 c.p.c. e degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c., sostenendo che la cassazione precedente avesse imposto di riesaminare anche altri conti estinti e che il giudice di rinvio avrebbe dovuto accertare non solo l’anatocismo ma anche ulteriori voci illegittime (spese, commissioni di massimo scoperto, interessi non concordati o usurari), trattandosi di questioni dedotte sin dall’atto di opposizione e rilevabili d’ufficio. La banca resisteva sostenendo la correttezza della delimitazione del thema decidendum nel giudizio di rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che il giudizio di rinvio, pur essendo "aperto" quanto all’attività del giudice, è "chiuso" quanto all’attività delle parti: non possono essere introdotte domande, conclusioni o questioni ulteriori rispetto a quelle risultanti dalla sentenza di annullamento. Nel caso concreto, la precedente cassazione aveva investito soltanto l’accertamento della nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi sul conto corrente 4661, e non consentiva di estendere il riesame ad altri rapporti o ad altre causali di nullità. È quindi stata confermata la sentenza di rinvio, con condanna dei ricorrenti alle spese e con richiamo all’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dai ricorrenti per lamentare ultrapetizione/omessa pronuncia; la Corte non accoglie la doglianza perché il thema decidendum nel rinvio resta delimitato dalla precedente cassazione
richiamato come norma processuale violata nei motivi, ma non ritenuto fondante
richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte reputa invece corretto il limite oggettivo del rinvio
è la norma che governa il giudizio di rinvio; il principio di diritto enunciato vincola il giudice di rinvio e delimita anche l’attività delle parti
richiamato nel ricorso come parametro della doglianza
richiamato per la pretesa erronea interpretazione degli atti di causa e della precedente sentenza
richiamato per l’interpretazione sistematica degli atti e del decisum precedente
richiamato come criterio interpretativo invocato dai ricorrenti
richiamato in relazione alla nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale
richiamato per la rilevabilità d’ufficio della nullità
art. 1284, commi 2° e 3°, c.c.
richiamato in tema di interessi non concordati e misura degli interessi
richiamato in relazione alla pretesa usurarietà dei tassi applicati
richiamata dai ricorrenti per contestare l’applicazione di tassi superiori alla soglia usuraria
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, dopo cassazione con rinvio, le parti non possono ampliare il thema decidendum introducendo domande, eccezioni o questioni ulteriori rispetto a quelle rese necessarie dal principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento.
- La natura del giudizio di rinvio è "aperta" quanto all’attività del giudice di merito, ma "chiusa" quanto all’attività delle parti: resta preclusa la modifica dei termini oggettivi della controversia fissati, espressamente o implicitamente, dalla decisione di cassazione.
- La deduzione di nullità contrattuali o di ulteriori illegittimità rilevabili d’ufficio non consente, nel rinvio, di oltrepassare i limiti oggettivi segnati dall’annullamento, quando ciò comporti l’eliminazione o la restrizione degli effetti intangibili della pronuncia rescindente.
- Se la cassazione ha annullato una sentenza solo per l’omesso esame di un determinato profilo di illegittimità di un rapporto bancario, il giudice di rinvio deve attenersi a quel profilo e non può estendere l’accertamento ad altri conti o ad altre causali non compresi nel decisum rescindente.
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