Cassazione Civile, Ordinanza n. 31746/2023 del 15/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
La controversia
Il cittadino straniero ha impugnato davanti al Giudice di pace un decreto di espulsione emesso dal Prefetto. Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto del Giudice di pace ha dedotto un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., lamentando l'omesso esame di un fatto decisivo: la pendenza, prima della notifica del decreto di espulsione, di un ricorso al Tribunale avverso il diniego della protezione internazionale, con conseguente dedotta inespellibilità ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 25/2008 e sospensione automatica ex lege ex art. 35-bis, comma 3, del medesimo decreto. Il ricorrente ha sostenuto che il Giudice di pace, limitandosi a ritenere non provata la regolarità della permanenza sul territorio, non ha esaminato tale circostanza né la questione giuridica connessa all'effetto sospensivo del ricorso in materia di protezione internazionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso perché il giudice di merito non ha preso in considerazione la dedotta pendenza del ricorso giurisdizionale in materia di protezione internazionale né la sua possibile efficacia sospensiva automatica ex lege. Ha quindi cassato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa al Giudice di pace di Venezia, in diversa composizione, affinché esamini nuovamente la vicenda e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Consente di censurare l'omesso esame di fatti storici, discussi tra le parti e decisivi per il giudizio.
art. 35-bis, comma 3, d.lgs. 25/2008
La proposizione del ricorso giurisdizionale avverso la decisione della commissione territoriale è considerata dotata di efficacia sospensiva ex lege.
art. 7 d.lgs. 25/2008
È richiamato quale base della dedotta condizione di inespellibilità connessa alla pendenza della tutela giurisdizionale in materia di protezione internazionale.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il deposito della memoria in cassazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. sussiste quando il giudice di merito omette del tutto l'esame di un fatto storico specificamente allegato, discusso e potenzialmente decisivo per la decisione.
- Quando la parte deduce che un ricorso in materia di protezione internazionale produce sospensione automatica del provvedimento espulsivo, il giudice non può limitarsi a rilevare la mancata prova della regolarità del soggiorno, ma deve confrontarsi con la circostanza allegata e con la relativa disciplina legale.
- L'omessa considerazione di un fatto decisivo e della questione giuridica ad esso sottesa impone la cassazione con rinvio, affinché il giudice di merito proceda a un nuovo esame completo della controversia.
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