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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31729/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da un incidente stradale in cui una persona, mentre guidava un motociclo, veniva investita da un'autovettura e cadeva a terra riportando lesioni personali. In primo grado la danneggiata chiedeva il risarcimento del danno residuo rispetto a quanto già percepito a titolo di indennizzo diretto dall'assicurazione; la compagnia contestava la dinamica del sinistro e il quantum, proponendo anche domanda riconvenzionale per la restituzione di quanto versato in via provvisionale, assumendo l'esclusiva responsabilità dell'attrice. Il giudice di pace riconosceva la responsabilità esclusiva della conducente dell'auto ma liquidava somme inferiori a quelle richieste e condannava la danneggiata a restituire parte della provvisionale. In appello la danneggiata lamentava che il primo giudice si fosse discostato solo formalmente dalla CTU medica, avesse aderito alle sue conclusioni ritenute errate, avesse sottostimato il danno morale e non avesse disposto la ricusazione o la sostituzione del consulente tecnico, oltre a contestare la valutazione delle spese mediche. Con il ricorso per cassazione articolava un unico motivo, formalmente per violazione dell'art. 112 c.p.c. e per omessa pronuncia, ma in sostanza chiedeva una nuova rivalutazione di tutti i motivi d'appello, deducendo violazione degli artt. 63, 192 e 196 c.p.c. e vizio motivazionale in relazione alla CTU e alla quantificazione del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, da un lato, che il motivo era carente sul piano del contenuto-forma perché non riportava i passaggi della consulenza tecnica necessari a verificare le censure; dall'altro, che la doglianza di omessa pronuncia era infondata, poiché non risultava proposta alcuna istanza di ricusazione del CTU nelle forme e nei termini di legge e la sentenza di appello aveva comunque esaminato tutti i motivi dedotti. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui il giudice di merito può aderire alle conclusioni del consulente tecnico senza una motivazione analitica separata, essendo sufficiente il richiamo alla fonte dell'apprezzamento. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, non avendo gli intimati svolto difese in cassazione; è stato altresì dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    violazione ex art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.c.

    La deduzione di nullità per omessa pronuncia deve indicare uno specifico fatto processuale pretermesso e non può tradursi in una richiesta di riesame dell'intero giudizio di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia non è configurabile quando il giudice di appello abbia esaminato tutti i motivi di impugnazione; non sussiste inoltre un obbligo di pronuncia su una ricusazione del CTU non ritualmente proposta.

  • art. 63 c.p.c.

    La ricusazione del consulente tecnico costituisce un'istanza che deve essere introdotta secondo le forme e i termini previsti dalla legge; in difetto, non può essere invocata come omissione del giudice.

  • art. 192 c.p.c.

    La ricusazione del CTU deve essere proposta nelle forme e nei termini previsti dalla norma.

  • art. 196 c.p.c.

    Il giudice può disporre la rinnovazione delle indagini e la sostituzione del consulente tecnico per gravi motivi, ma la censura sul punto non può essere proposta in modo generico o indiretto.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore contributo unificato è commisurato a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che denunci omessa pronuncia deve individuare in modo specifico la questione processuale o di merito pretermessa; non è ammissibile se si risolve nella riproposizione cumulativa di tutte le censure già svolte in appello.
  • Le doglianze contro la consulenza tecnica d'ufficio devono essere autosufficienti: occorre riportare i passaggi rilevanti della CTU e spiegare puntualmente in cosa consista l'errore denunciato, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • La mancata proposizione della ricusazione del consulente tecnico nei modi e nei termini di legge impedisce di imputare al giudice di merito un'omissione di pronuncia sul punto.
  • Il giudice di merito può recepire le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio anche per relationem, senza dover svolgere una motivazione analitica autonoma, se dà conto della fonte del proprio convincimento.
  • Non integra di per sé vizio di motivazione la sentenza che condivida il contenuto essenziale della relazione peritale e ne faccia proprie le conclusioni.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRisarcimento e indennizzoRC auto
RamiProcesso civileAssicurazioniResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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