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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31744/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di una società correntista e dei relativi fideiussori per somme dovute sia a saldo passivo di conto corrente sia per un "portafoglio commerciale"/anticipi su ricevute bancarie rimaste insolute. In opposizione il tribunale aveva ridotto l'importo; in appello i debitori avevano contestato soprattutto: la tardiva produzione della documentazione bancaria, avvenuta secondo loro solo in fase peritale oltre le preclusioni dell'art. 183, comma 6, c.p.c.; l'utilizzabilità, nella consulenza contabile, di documenti acquisiti senza previo consenso delle parti; l'insufficienza della prova del credito relativo alle anticipazioni su ricevute bancarie, sostenendo che la banca dovesse provare contratto, erogazione, insoluti e inadempimento dei terzi. La banca aveva a sua volta impugnato la decisione per il mancato riconoscimento delle condizioni economiche pattuite. In Cassazione i debitori hanno riproposto tre motivi: nullità della sentenza e del procedimento per uso di documenti acquisiti irritualmente in CTU; violazione degli artt. 157, 183 ss., 198 c.p.c., 1858, 1859 e 2697 c.c. per la stessa ragione e per asserito difetto di prova del credito; violazione dell'art. 2697 c.c. per la ripartizione dell'onere probatorio in ordine al pagamento delle ricevute da parte dei terzi. La banca ha resistito con ricorso incidentale, deducendo tra l'altro motivazione apparente sulla riduzione a zero del saldo del conto corrente e omessa pronuncia sul tasso debitore applicato al rapporto di anticipazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dei debitori. Ha invece accolto, nei limiti indicati, il ricorso incidentale della banca: ha ritenuto fondato il vizio di motivazione apparente sulla scelta della corte d'appello di azzerare il saldo del conto corrente solo per la "modestia degli importi"; ha inoltre rilevato l'omessa pronuncia sull'appello incidentale relativo alle condizioni economiche e agli interessi applicati al rapporto di anticipazione su ricevute bancarie. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese. È stato altresì posto a carico dei ricorrenti principali l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    richiamato come termine oltre il quale, secondo i ricorrenti, la produzione documentale bancaria sarebbe stata tardiva; la Corte ha però escluso che ciò incidesse sulla decisività della doglianza nei termini prospettati

  • art. 198 c.p.c.

    in materia di consulenza tecnica contabile, i documenti possono essere acquisiti dal consulente nei limiti del quesito e con previo consenso delle parti; la violazione determina nullità relativa della relazione peritale

  • art. 157, comma 2, c.p.c.

    la nullità relativa derivante dall'irrituale acquisizione documentale in CTU deve essere eccepita nella prima difesa o istanza successiva al deposito dell'atto viziato, altrimenti si sana

  • art. 1858 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la disciplina del finanziamento con anticipazione su ricevute bancarie e i correlati oneri probatori

  • art. 1859 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la disciplina del finanziamento con anticipazione su ricevute bancarie e i correlati oneri probatori

  • art. 2697 c.c.

    la Corte distingue tra violazione dell'onere della prova e mera contestazione della valutazione delle prove: la norma è violata solo se il giudice attribuisce l'onere a parte diversa da quella gravata, non quando valuta le prove e ritiene assolto o non assolto l'onere

  • art. 117 TUB

    invocato nella rideterminazione degli interessi quando il tasso debitore non sia validamente pattuito; la Corte rileva che la corte d'appello non si è pronunciata sull'appello incidentale della banca sul punto

  • art. 118 TUB

    richiamato nel motivo incidentale della banca in relazione alla disciplina delle condizioni economiche applicate al rapporto

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione deve essere intellegibile e non meramente apparente; l'affermazione di azzerare il saldo per la sola modestia degli importi è stata ritenuta obiettivamente incomprensibile

  • art. 112 c.p.c.

    la corte d'appello ha omesso di pronunciare sull'appello incidentale della banca relativo alle condizioni economiche del rapporto di anticipazione

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    richiamato per i motivi di nullità della sentenza e del procedimento, e per il vizio di motivazione apparente/omessa pronuncia

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    richiamato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme sostanziali e processuali

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    richiamato dalla Corte per delimitare il sindacato di legittimità sull'accertamento in fatto e sulla valutazione delle prove

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti principali

Massime di principio

  • In materia di consulenza tecnica contabile, il consulente può acquisire documenti necessari alla risposta ai quesiti nei limiti del contraddittorio e, secondo la disciplina richiamata, la mancata tempestiva eccezione della relativa nullità comporta sanatoria della nullità relativa.
  • L'eccezione di nullità relativa per uso irrituale di documenti in CTU deve essere sollevata nella prima istanza o difesa successiva al deposito dell'atto viziato; non è sufficiente la mera contestazione effettuata al momento dell'acquisizione dei documenti.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice assegna l'onere probatorio alla parte sbagliata; non basta contestare in cassazione la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La censura di omessa pronuncia ricorre quando il giudice d'appello non decide su uno specifico motivo di gravame ritualmente proposto, mentre una formula motivazionale meramente assertiva o incomprensibile integra motivazione apparente.
  • Nel rapporto bancario, quando il tasso o le condizioni economiche non risultino validamente pattuiti, il giudice deve pronunciarsi espressamente sulla disciplina applicabile e non può limitarsi a richiamare in modo generico le determinazioni di grado precedente.
  • Il sindacato di legittimità non consente di rivalutare il merito delle prove, salvo il rigoroso vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteMutuoImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieAmmortamento alla francese
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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