Cassazione Civile, Ordinanza n. 31731/2023 del 15/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda risarcitoria proposta nei confronti di una banca per asseriti danni causati alla società poi fallita da: revoca arbitraria di affidamenti concessi sotto forma di anticipazioni, mancata erogazione delle ultime due tranche di mutui concordati e illegittima capitalizzazione di interessi passivi sul conto corrente societario. In primo grado la domanda è stata rigettata; in appello i soccombenti hanno sostenuto che l’azione non fosse di responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., ma di responsabilità contrattuale fondata sulla violazione di obblighi di lealtà e buona fede della banca, con nesso causale diretto rispetto alla decozione della società. Hanno inoltre dedotto che la legittimazione ad agire spettasse anche a loro in proprio, quali soci e fideiussori, e che la Corte d’appello avesse omesso di pronunciarsi sulla richiesta di astensione del relatore, già assegnato ad altra causa tra le stesse parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e perché si risolveva in una mera contrapposizione alla ricostruzione della Corte territoriale; ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, poiché la questione della legittimazione ad agire dei ricorrenti in proprio, quale soci e fideiussori, non risultava adeguatamente allegata e documentata nei gradi di merito e quindi era nuova in cassazione; ha infine rigettato il terzo motivo, affermando che la Corte d’appello non doveva pronunciarsi sulla richiesta di astensione del giudice relatore, trattandosi di questione rimessa al meccanismo dell’astensione/ricusazione e non alla decisione collegiale. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
responsabilità processuale aggravata
La Corte rileva che la qualificazione della domanda come azione ex art. 96 c.p.c. non poteva essere utilmente introdotta in cassazione in mancanza di adeguata base negli atti di merito; inoltre, per far valere un errore di qualificazione della domanda occorre rispettare il principio di autosufficienza.
La censura di omessa pronuncia è inammissibile se non è specificamente e autosufficientemente ricostruito il contenuto della domanda e la sua deduzione nei gradi di merito; non basta un generico richiamo agli atti.
L’asserita mancanza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato o di motivazione va dedotta in modo specifico e autosufficiente, non mediante mera riproposizione delle tesi di merito.
Richiamato dai ricorrenti a fondamento della pretesa responsabilità contrattuale della banca; la Corte non ne affronta il merito perché il motivo è inammissibile.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno dell’inadempimento contrattuale della banca; la Corte non esamina il merito della doglianza per difetto di ammissibilità.
Richiamato dai ricorrenti per la violazione dei doveri di buona fede nell’esecuzione del rapporto; il motivo è dichiarato inammissibile.
Richiamato dai ricorrenti nel quadro delle doglianze sui rapporti bancari e sulla revoca degli affidamenti; la Corte non entra nel merito.
Richiamato dai ricorrenti sul riparto dell’onere della prova; la Corte non lo applica nel merito, poiché il motivo è inammissibile per novità e difetto di specificità.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione
Il ricorso per cassazione deve contenere tutti gli elementi necessari a consentire il controllo della censura senza rinvio generico agli atti di merito; la violazione comporta inammissibilità del motivo.
È il rito camerale in cui è stata trattata la causa in cassazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve essere autosufficiente: non è sufficiente un generico rinvio agli atti di merito, ma occorre riportare con precisione i passi rilevanti degli atti processuali e indicare dove la questione sia stata dedotta nei gradi precedenti.
- Una doglianza che si limiti a contrapporre la propria lettura dei fatti e della domanda a quella del giudice di merito non integra un motivo ammissibile di ricorso per cassazione.
- La questione della legittimazione ad agire o della titolarità del diritto, se comporta accertamenti di fatto, non può essere proposta per la prima volta in cassazione: la parte deve allegare e localizzare negli atti di merito l’avvenuta deduzione.
- L’eventuale richiesta di astensione del giudice non si traduce automaticamente in un vizio della sentenza; in difetto di ricusazione e fuori dai casi di astensione obbligatoria, la mancata decisione del collegio sul punto non comporta nullità della sentenza.
- Nei rapporti bancari, le allegazioni di violazione di buona fede e correttezza o di inadempimento contrattuale restano irrilevanti in cassazione se la censura non supera il vaglio di specificità e autosufficienza.
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