Cassazione Civile, Ordinanza n. 31725/2023 del 15/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario confinante)
La controversia
La controversia trae origine da infiltrazioni d’acqua che avevano danneggiato un villino di proprietà di un soggetto confinante con il fondo della società ricorrente. Il tribunale aveva condannato, in solido, la società proprietaria del fondo e il terzo chiamato indicato come autore della costruzione e della piantagione, ritenendo le infiltrazioni determinate dalla realizzazione di un muro e da una piantagione sul fondo vicino; aveva inoltre imposto alla società l’esecuzione di opere per eliminare le cause delle infiltrazioni. In appello il terzo chiamato contestava anche profili di contraddittorio e di utilizzabilità della consulenza tecnica, mentre la società deduceva errori nella quantificazione dei costi, mancata considerazione delle cause ascrivibili al danneggiato, riconducibilità dei danni alle opere del terzo, omessa pronuncia sulla rivalsa interna e illegittimità della condanna a eseguire opere non strettamente eliminative delle cause delle infiltrazioni. Dopo la sentenza d’appello impugnata, tuttavia, è intervenuta una successiva sentenza di revocazione che ha revocato la decisione impugnata e ha nuovamente deciso la causa, con passaggio in giudicato. Nel ricorso per cassazione la società ha quindi insistito sulla riforma della sentenza di appello, ma ha poi dedotto con memoria che, per effetto della sopravvenuta pronuncia di revocazione, la materia del contendere doveva ritenersi cessata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato che la sentenza d’appello impugnata era stata revocata da una successiva sentenza della medesima Corte territoriale, poi passata in giudicato. Ha quindi affermato che la revocazione della sentenza impugnata determina cessazione della materia del contendere e conseguente inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l’interesse ad impugnare deve permanere sino alla decisione. Ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso e ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità tra tutte le parti. Ha inoltre escluso il presupposto per l’ulteriore contributo unificato, trattandosi di esito conseguente a evento sopravvenuto alla proposizione dell’impugnazione.
Norme richiamate
richiamato come base della condanna per danni da cose in custodia nel giudizio di merito, ma non oggetto della decisione di legittimità
indicato quale norma in base alla quale la ricorrente ha depositato la sentenza sopravvenuta in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
esclusa l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per effetto dell'esito decisorio dovuto a evento sopravvenuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato come parametro del contributo unificato rispetto al quale sarebbe altrimenti dovuto l'ulteriore importo
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228
citato per la disciplina che ha introdotto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La revocazione della sentenza di appello impugnata per cassazione determina la cessazione della materia del contendere e il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- L’interesse a impugnare deve esistere non solo al momento della proposizione del ricorso, ma anche al momento della decisione.
- Se la pronuncia impugnata viene sostituita da una successiva decisione passata in giudicato, viene meno l’oggetto del giudizio di legittimità.
- Quando l’esito processuale dipende da un evento sopravvenuto alla proposizione dell’impugnazione, può disporsi la compensazione integrale delle spese di cassazione.
- In presenza di inammissibilità per cessazione della materia del contendere dovuta a evento sopravvenuto, non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
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