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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18215/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un’istanza di rimborso IRAP presentata da una società che aveva dichiarato, per alcuni periodi d’imposta, come componente positivo di reddito il cd. "premio di gestione" corrispostole da una società partecipata, in relazione a specifiche attività di gestione, supporto e assistenza. Il rimborso veniva chiesto sostenendo che, a seguito di verifica fiscale nei confronti della società partecipata, il costo corrispondente era stato disconosciuto per difetto di inerenza e che ciò avrebbe determinato una doppia imposizione economica, in violazione del divieto di doppia imposizione e del principio di simmetria fiscale. La società ricorrente deduceva inoltre che, in sede di accertamento con adesione definito dalla partecipata, l’Amministrazione avrebbe riconosciuto l’esistenza della doppia imposizione e la legittimazione del socio a chiedere il rimborso, ingenerando un legittimo affidamento tutelato dall’art. 10 dello Statuto del contribuente. Dopo il silenzio-rifiuto dell’Ufficio, il ricorso era stato respinto in primo e in secondo grado. Con il ricorso per cassazione la società articolava cinque motivi: violazione del divieto di doppia imposizione e delle norme sul reddito d’impresa; nullità per omessa pronuncia sul legittimo affidamento ex art. 10 L. 212/2000; violazione dell’art. 10 dello Statuto; omessa pronuncia sulla dedotta doppia imposizione economica; violazione dell’art. 109, comma 9, TUIR per la pretesa illegittimità della tassazione del provento in capo alla società ricorrente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la rettifica operata nei confronti della società partecipata per indeducibilità del costo non comporta, per effetto automatico, l’esclusione dal reddito della società percettrice del corrispondente componente positivo, trattandosi di soggetti distinti e di presupposti d’imposta diversi. Ha respinto i motivi relativi al legittimo affidamento ex art. 10 L. 212/2000 osservando che tale disposizione, in ogni caso, riguarda l’esclusione di sanzioni e interessi e non l’indebito dell’imposta in linea capitale; inoltre mancava un atto formale di amministrazione fiscale cui la contribuente si fosse conformata, essendo intervenuta la definizione con adesione da parte di un soggetto diverso. Ha ritenuto infondati anche i motivi sulla doppia imposizione economica e sulla violazione dell’art. 109, comma 9, TUIR, rilevando che non esiste una norma che imponga di escludere dal reddito di un soggetto un provento solo perché il pagamento che lo ha generato sia stato considerato indeducibile in capo all’altro soggetto. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 163 d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato come divieto di doppia imposizione, ma la Corte esclude che operi quando i presupposti d’imposta riguardano soggetti distinti

  • art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986

    il costo relativo al premio di gestione è stato recuperato perché ritenuto non inerente; ciò non incide automaticamente sul reddito dell’altro soggetto

  • art. 67 d.P.R. n. 600 del 1973

    invocato dalla ricorrente a sostegno del principio di simmetria fiscale

  • art. 3 Cost.

    richiamato dalla ricorrente nel quadro delle censure di violazione dei principi costituzionali in materia tributaria

  • art. 53 Cost.

    richiamato dalla ricorrente nel quadro delle censure di violazione dei principi costituzionali in materia tributaria

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre omessa pronuncia, ma la Corte esclude il vizio perché la CTR aveva già motivato sulla domanda e, comunque, il punto era infondato

  • art. 10, comma 2, L. n. 212 del 2000

    "non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria"

    tutela il contribuente solo quanto a sanzioni e interessi, non consente il rimborso dell’imposta versata in linea capitale; presuppone inoltre un atto dell’amministrazione cui il contribuente si sia conformato

  • art. 11 L. n. 212 del 2000

    richiamato per distinguere il caso dell’interpello formale dal diverso caso esaminato

  • art. 109, comma 9, d.P.R. n. 917 del 1986

    la Corte esclude che da tale norma discenda l’automatica esclusione dal reddito del provento percepito da un soggetto per il solo fatto che il pagamento sia stato indeducibile in capo all’altro

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come base del contributo unificato principale cui si aggiunge l’ulteriore importo in caso di rigetto

Massime di principio

  • Il divieto di doppia imposizione non opera automaticamente quando le due imposizioni riguardano soggetti giuridicamente distinti e presupposti d’imposta diversi, anche se la medesima operazione economica è considerata fiscalmente in modo difforme nei rispettivi confronti.
  • La disconoscenza, in capo a un soggetto, della deducibilità di un costo per difetto di inerenza non comporta di per sé l’obbligo di escludere dal reddito del soggetto percettore il corrispondente componente positivo.
  • L’art. 10 dello Statuto del contribuente tutela, in via generale, il contribuente rispetto a sanzioni e interessi quando si sia conformato ad atti dell’Amministrazione, ma non fonda di regola un diritto al rimborso dell’imposta in capitale in assenza di una specifica previsione.
  • Per configurare un affidamento tutelabile ai fini dell’art. 10 L. 212/2000 occorre un atto o una indicazione dell’Amministrazione cui il contribuente si sia effettivamente conformato; la partecipazione di un soggetto diverso a una definizione con adesione non basta a radicare tale affidamento in capo al ricorrente.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione impugnata contiene una motivazione sufficiente sulla questione dedotta, e la Corte può integrare la motivazione in presenza di una questione comunque infondata per ragioni di economia processuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

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