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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36385/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore aveva insinuato al passivo fallimentare un credito di euro 101.938,53, in via privilegiata ex art. 2751-bis n. 1 c.c., a titolo di retribuzioni e altre spettanze da lavoro subordinato. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo, ritenendo non provata la subordinazione e, soprattutto, reputando la ricostruzione fattuale inverosimile e sospetta per i legami familiari del creditore con i soci illimitatamente responsabili della società fallita. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di numerose norme civilistiche e lavoristiche in tema di prova, libri e scritture contabili, obblighi di tenuta del Libro Unico del Lavoro e valore probatorio di buste paga, CUD e Uniemens, sostenendo che tali documenti avessero piena efficacia probatoria sull’esistenza e sulla durata del rapporto di lavoro e quindi del credito insinuato.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che, nella medesima vicenda concorsuale, aveva già accolto ricorsi sostanzialmente sovrapponibili di altri creditori della stessa famiglia; ha inoltre rilevato la genericità della contestazione della curatela e l’estrema genericità della motivazione del decreto impugnato, basata solo sulla supposizione che la vicenda fosse "inverosimile e sospetta" per i legami familiari. Di conseguenza ha cassato il decreto del Tribunale di Gorizia e ha rinviato la causa al medesimo tribunale, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nell’opposizione allo stato passivo, una motivazione che respinga il credito con mere formule di sospetto o di inattendibilità soggettiva, senza confrontarsi in modo concreto con gli elementi documentali offerti, è insufficiente e non regge al controllo di legittimità.
  • Se la curatela formula contestazioni generiche sul credito e il giudice di merito fonda il rigetto su una ricostruzione soltanto apodittica e non argomentata, il decreto è cassabile per difetto di adeguata motivazione.
  • Le scritture e i documenti formati dall’imprenditore o comunque inerenti al rapporto di lavoro, ove richiamati dal creditore a sostegno dell’esistenza e durata del rapporto e del credito retributivo, non possono essere svalutati senza una specifica verifica del loro contenuto e della loro attendibilità.
  • In presenza di vicende già esaminate in precedenti giudizi analoghi della stessa procedura concorsuale, il giudice deve mantenere coerenza valutativa, salvo che emergano differenze fattuali effettive e specificamente indicate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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