Cassazione Civile, Ordinanza n. 36385/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore aveva insinuato al passivo fallimentare un credito di euro 101.938,53, in via privilegiata ex art. 2751-bis n. 1 c.c., a titolo di retribuzioni e altre spettanze da lavoro subordinato. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo, ritenendo non provata la subordinazione e, soprattutto, reputando la ricostruzione fattuale inverosimile e sospetta per i legami familiari del creditore con i soci illimitatamente responsabili della società fallita. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di numerose norme civilistiche e lavoristiche in tema di prova, libri e scritture contabili, obblighi di tenuta del Libro Unico del Lavoro e valore probatorio di buste paga, CUD e Uniemens, sostenendo che tali documenti avessero piena efficacia probatoria sull’esistenza e sulla durata del rapporto di lavoro e quindi del credito insinuato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che, nella medesima vicenda concorsuale, aveva già accolto ricorsi sostanzialmente sovrapponibili di altri creditori della stessa famiglia; ha inoltre rilevato la genericità della contestazione della curatela e l’estrema genericità della motivazione del decreto impugnato, basata solo sulla supposizione che la vicenda fosse "inverosimile e sospetta" per i legami familiari. Di conseguenza ha cassato il decreto del Tribunale di Gorizia e ha rinviato la causa al medesimo tribunale, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
ai sensi dell’art. 98 l. fall.
norma posta a fondamento dell’opposizione allo stato passivo fallimentare
in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751bis n. 1 c.c.
richiamato quale base del privilegio del credito per retribuzioni e voci di lavoro subordinato
richiamato in tema di riparto dell’onere della prova
richiamato tra le norme asseritamente violate in materia probatoria
richiamato tra le norme asseritamente violate in materia di efficacia delle scritture contabili
richiamato tra le norme asseritamente violate in materia di efficacia delle scritture contabili
richiamato in relazione alla dedotta efficacia confessoria delle scritture prodotte
richiamato nel motivo come fonte degli obblighi di registrazione e documentazione del rapporto di lavoro
conv. con mod. in legge n. 133/2008
legge di conversione del d.l. 112/2008 richiamata nel motivo
artt. 1, 2 e 5 legge n. 4/1953
richiamati dal ricorrente in tema di documentazione del rapporto di lavoro
art. 23, primo comma d.p.r. 600/1973
richiamato nel motivo
artt. 4, comma 1, 6ter, 6quater, 6quinquies d.p.r. 322/1998
richiamati nel motivo con riferimento a dati e dichiarazioni fiscali e contributive
art. 44, nono comma d.l. 269/2003
richiamato nel motivo
conv. con mod. in legge n. 326/2003
legge di conversione del d.l. 269/2003 richiamata nel motivo
art. 116, ottavo e nono comma legge n. 388/2000
richiamato nel motivo in tema di obblighi documentali e sanzioni amministrative
ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e la riserva della motivazione
Massime di principio
- Nell’opposizione allo stato passivo, una motivazione che respinga il credito con mere formule di sospetto o di inattendibilità soggettiva, senza confrontarsi in modo concreto con gli elementi documentali offerti, è insufficiente e non regge al controllo di legittimità.
- Se la curatela formula contestazioni generiche sul credito e il giudice di merito fonda il rigetto su una ricostruzione soltanto apodittica e non argomentata, il decreto è cassabile per difetto di adeguata motivazione.
- Le scritture e i documenti formati dall’imprenditore o comunque inerenti al rapporto di lavoro, ove richiamati dal creditore a sostegno dell’esistenza e durata del rapporto e del credito retributivo, non possono essere svalutati senza una specifica verifica del loro contenuto e della loro attendibilità.
- In presenza di vicende già esaminate in precedenti giudizi analoghi della stessa procedura concorsuale, il giudice deve mantenere coerenza valutativa, salvo che emergano differenze fattuali effettive e specificamente indicate.
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