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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07673/2025 del 22/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società con sede all'estero, operante nella raccolta di scommesse in Italia tramite centri di trasmissione dati, ha impugnato un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le contestava l'omesso versamento dell'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2015, ritenendola obbligata in solido con il titolare del centro di trasmissione dati che operava per conto del bookmaker privo di concessione, con irrogazione di sanzioni. I giudici di merito hanno rigettato il ricorso e l'appello della contribuente. In cassazione la società ha proposto sette motivi: omessa pronuncia e falsa applicazione della disciplina di stabilità 2011; violazione della disciplina sulla quantificazione dell'imposta e richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale; violazione delle libertà e dei principi unionali e richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; violazione della disciplina sul presupposto soggettivo e territoriale dell'imposta; mancato riconoscimento dell'esimente per obiettiva incertezza normativa; censura sulle spese di lite. Ha anche chiesto la rimessione alle Sezioni Unite o, in subordine, la pubblica udienza. La Corte ha ritenuto infondate o manifestamente infondate le censure centrali: ha ribadito che, per il periodo d'imposta 2015, l'imposta unica si applica anche ai bookmaker esteri e ai centri che raccolgono scommesse in Italia per loro conto; ha escluso la violazione del diritto UE alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia; ha confermato la legittimità del criterio forfetario del triplo della media provinciale per chi non aderisce alla regolarizzazione; ha escluso l'obiettiva incertezza normativa per il 2015; ha dichiarato inammissibile il motivo sulle spese per difetto di specificità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha respinto l'istanza di rimessione alle Sezioni Unite e quella di trattazione in pubblica udienza; ha ritenuto manifestamente infondati i motivi relativi alla soggettività passiva, ai presupposti territoriali dell'imposta, al preteso contrasto con il diritto unionale e alla questione di legittimità costituzionale, affermando la conformità della disciplina applicata al quadro normativo interno e sovranazionale. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo sul mancato riconoscimento dell'obiettiva incertezza normativa e inammissibile il motivo sulle spese per difetto di specificità. La decisione impugnata è stata dunque confermata e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale non è stato ritenuto necessario, poiché la questione interpretativa del diritto unionale era già stata compiutamente risolta dalla Corte di giustizia.

  • art. 374, comma 2, c.p.c.

    La Corte ha escluso la rimessione alle Sezioni Unite, ritenendo che la questione non presentasse i requisiti di massima importanza tali da imporre l'intervento nomofilattico.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata respinta perché le questioni dedotte erano comunque già state esaminate e risolte dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro processuale dei motivi di violazione e falsa applicazione di legge relativi alla disciplina tributaria e ai principi unionali.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato per la nullità della sentenza o del procedimento per omessa pronuncia, ma senza successo.

  • d.lgs. n. 504 del 1998, artt. 1, 2, 3 e 4

    Costituiscono la disciplina dell'imposta unica sulle scommesse; la Corte ha ribadito che il presupposto impositivo è la gestione/raccolta delle scommesse in Italia e che l'imposta è dovuta anche in assenza di concessione.

  • l. n. 220 del 2010, art. 1, commi 64 e 66

    La Corte ha valorizzato la norma di interpretazione autentica che estende l'imposta anche ai soggetti che operano fuori dal sistema concessorio e ai bookmaker esteri, con solidarietà con i soggetti che raccolgono le scommesse per loro conto.

  • l. n. 190 del 2014, art. 1, comma 643

    È richiamato come base del regime di regolarizzazione fiscale per i soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014.

  • l. n. 190 del 2014, art. 1, comma 644, lett. g)

    Per i soggetti che non aderiscono alla regolarizzazione o ne decadono, l'imposta è determinata su base forfetaria pari al triplo della media provinciale; la Corte ne ha escluso l'incostituzionalità e ne ha riconosciuto la ragionevolezza.

  • d.l. n. 98 del 2011, art. 24, comma 10

    È la disciplina di riferimento richiamata dalla legge di regolarizzazione; la Corte ha distinto il suo ambito da quello della base imponibile forfetaria del triplo della media provinciale.

  • l. n. 212 del 2000, art. 10, comma 4

    Invocato per l'esimente dell'obiettiva incertezza normativa, ma la Corte ha escluso che sussistesse per l'anno d'imposta 2015.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 15, commi 2 e 2-sexies

    La Corte ha ritenuto legittima la condanna alle spese in favore dell'Agenzia assistita da propri funzionari e ha rilevato il difetto di specificità della censura sulle singole voci di spesa.

  • art. 3 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la disciplina perseguita mira a ristabilire parità di condizioni tra operatori legali e non autorizzati.

  • art. 24 Cost.

    La Corte ha escluso la lesione del diritto di difesa, osservando che la base presuntiva è superabile con prova contraria sulla reale entità delle giocate.

  • art. 53 Cost.

    È stato escluso il contrasto con la capacità contributiva, perché la base imponibile forfetaria è giustificata dall'impossibilità di ricostruire la raccolta reale e dalla posizione di favore degli operatori non autorizzati.

  • art. 97 Cost.

    La Corte ha negato la violazione del principio di imparzialità dell'azione amministrativa, poiché la disciplina non introduce una presunzione assoluta e consente la prova contraria.

  • artt. 56, 57 e 52 TFUE

    La Corte ha escluso che la normativa nazionale determini discriminazioni o restrizioni incompatibili con la libertà di prestazione dei servizi e con i principi unionali in materia.

Massime di principio

  • In materia di imposta unica sulle scommesse, il soggetto che gestisce o raccoglie scommesse in Italia per conto proprio o di terzi, anche se il terzo è stabilito all'estero e anche in assenza di concessione, è soggetto passivo del tributo; se opera per conto di terzi, questi ultimi rispondono solidalmente.
  • Il fatto che l'attività di raccolta scommesse sia considerata lecita sotto il profilo penale o unionale non esclude, di per sé, la soggezione alla pretesa tributaria, quando la legge colleghi il presupposto d'imposta alla gestione dell'attività sul territorio italiano.
  • Per i soggetti che non aderiscono alla procedura di regolarizzazione fiscale prevista dalla legge di stabilità 2015, la base imponibile può essere determinata induttivamente e forfetariamente sul triplo della media provinciale, con applicazione dell'aliquota massima prevista, senza che ciò integri di per sé violazione degli artt. 3, 24, 53 e 97 Cost.
  • La determinazione forfetaria della base imponibile ha natura presuntiva iuris tantum: è legittima se giustificata dall'impossibilità di ricostruire la raccolta effettiva per mancanza di collegamento al totalizzatore nazionale e se resta consentita la prova contraria del contribuente.
  • L'esimente dell'obiettiva incertezza normativa non opera quando, per l'annualità considerata, la disciplina sia già stata chiarita da una norma di interpretazione autentica e dalla giurisprudenza consolidata.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura sulle spese è inammissibile se non indica in modo specifico e analitico le singole voci contestate e gli importi erroneamente liquidati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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