Cassazione Civile, Ordinanza n. 19102/2025 del 11/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2017, emesso a seguito di p.v.c. della Guardia di Finanza, con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione maggiore IVA nei confronti di un operatore che vendeva al dettaglio telefoni cellulari usati e rigenerati. Secondo l'accertamento, i telefoni usati venivano inviati in Cina per il ricondizionamento, reimportati attraverso la dogana belga con applicazione del regime doganale "42" e successivamente immessi al consumo in Italia con applicazione del regime IVA del margine. La Corte tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente, ritenendo plausibile la ricostruzione fattuale da lui offerta e ritenendo applicabile il regime del margine. L'Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: con il primo denunciava motivazione apparente ex art. 360 n. 4 c.p.c. e violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992 e 132 n. 4 c.p.c.; con il secondo deduceva violazione degli artt. 36, comma 1, d.l. 41/1995 e 115 c.p.c., lamentando che il giudice d'appello avesse omesso di verificare il requisito soggettivo per l'applicazione del regime del margine, concentrandosi solo sui requisiti oggettivi; con il terzo censurava la violazione dell'art. 2700 c.c. per aver il giudice valorizzato fatti asseritamente contrastanti con il p.v.c. della Guardia di Finanza, dotato di fede privilegiata.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza d'appello, pur non impeccabile e confondendo i profili soggettivi e oggettivi, non fosse apparente perché conteneva una ratio decidendi comprensibile. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il giudice d'appello aveva falsamente applicato la disciplina dell'IVA del margine: il regime speciale, facoltativo e di stretta interpretazione, presuppone che i beni d'occasione siano stati acquistati presso privati o in specifiche ipotesi da soggetti passivi nella Comunità, mentre nel caso concreto la merce proveniva da soggetto extra UE e il solo transito tramite dogana belga con regime "42" non trasformava l'operazione in acquisto intracomunitario né consentiva cumulo tra regime doganale agevolato e IVA del margine. L'accoglimento del secondo motivo ha comportato l'assorbimento del terzo. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame complessivo, anche alla luce delle risultanze del p.v.c.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o altri vizi dell'esistenza della motivazione in sé.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente di censurare la violazione di legge sostanziale o processuale, qui relativa all'erronea applicazione della disciplina IVA del margine e della valutazione della prova.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
richiede una motivazione della sentenza tributaria, la cui mancanza o apparenza può determinarne la nullità.
impone la motivazione della sentenza; la sua assenza o apparenza integra vizio di nullità.
art. 36, comma 1, d.l. 41/1995
"Per il commercio di beni mobili usati, suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione, nonché degli oggetti d'arte, degli oggetti d'antiquariato e da collezione... acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione europea, l'imposta relativa alla rivendita è commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all'acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie"
il regime del margine è speciale, facoltativo e di stretta interpretazione; si applica solo al commercio di beni usati acquistati nei presupposti previsti dalla norma, non alle importazioni da Paesi extra UE.
la censura lamentava una decisione fondata senza il corretto accertamento dei fatti controversi rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina tributaria.
l'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale; la Corte rileva che la questione dovrà essere riesaminata in rinvio.
art. 143, paragrafo 1, lettera d), direttiva 2006/112/CE
il regime doganale "42" comporta esenzione/differimento dell'IVA all'importazione per beni provenienti da Paesi terzi destinati a cessioni intracomunitarie, ma non muta le condizioni di acquisto del bene.
art. 311, paragrafo 1, punto 1, direttiva 2006/112/CE
definisce i beni d'occasione come beni mobili materiali suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione.
art. 314 direttiva 2006/112/CE
individua i presupposti soggettivi e oggettivi del regime del margine, che presuppone la cessione dei beni al rivenditore da parte di soggetti rientranti nelle categorie tassativamente indicate.
art. 138 direttiva 2006/112/CE
richiamato per spiegare il funzionamento delle cessioni intracomunitarie esenti e il collegamento con il regime doganale "42".
art. 201 direttiva 2006/112/CE
richiamato nel descrivere il soggetto debitore dell'IVA nell'importazione nel contesto del regime doganale agevolato.
art. 67, comma 1, lett. a), d.P.R. 633/1972
richiamato per spiegare che il regime "42" attribuisce la posizione doganale di merce unionale e differisce il pagamento dell'IVA all'importazione.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando non consente di percepire il fondamento logico della decisione; non è sufficiente che sia sintetica o che presenti imprecisioni, se la ratio decidendi è comunque ricostruibile.
- Il regime dell'IVA del margine è un'agevolazione speciale e facoltativa di stretta interpretazione: si applica solo quando ricorrono rigorosamente i presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma.
- Ai fini del regime del margine, la mera provenienza dei beni da un altro Stato membro o il transito doganale in ambito UE non è sufficiente se l'acquisto originario è avvenuto da soggetto extra UE.
- Il regime doganale "42" e il regime dell'IVA del margine operano su piani distinti: il primo riguarda le formalità e il differimento dell'IVA all'importazione, il secondo la determinazione della base imponibile nella rivendita di beni usati; non possono essere automaticamente cumulati.
- Quando la decisione impugnata non accerta compiutamente i presupposti normativi del beneficio fiscale, la sentenza incorre in falsa applicazione della legge anche se la motivazione è formalmente esistente.
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