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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14597/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

Un iscritto alla cassa previdenziale dei dottori commercialisti aveva ottenuto nei giudizi di merito la riliquidazione della pensione di vecchiaia anticipata in godimento dal 2006, limitatamente alla quota reddituale maturata fino al 31 dicembre 2003, con applicazione del criterio di calcolo previgente al regolamento del 14 luglio 2004, nonché la condanna al pagamento delle differenze sui ratei arretrati nei limiti della prescrizione decennale. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione deducendo due censure: con la prima ha denunciato la violazione delle norme sulla riforma pensionistica e del principio del pro rata, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente disapplicato le modifiche peggiorative introdotte dagli atti dell'ente e dalla successiva disciplina legislativa; con la seconda ha lamentato la violazione dell'art. 2948, n. 4, c.c., contestando il rigetto dell'eccezione di prescrizione quinquennale e sostenendo che il credito fosse soggetto al termine breve. La Corte di cassazione ha rilevato che entrambe le censure erano già state ripetutamente ritenute infondate dalla giurisprudenza di legittimità: per i trattamenti pensionistici degli enti privatizzati maturati prima del 1° gennaio 2007 continua ad applicarsi il regime originario del pro rata dell'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995; inoltre, quando è controverso l'ammontare della prestazione pensionistica, il diritto alla riliquidazione è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale e non a quella quinquennale, che presuppone prestazioni già liquidate, liquide ed esigibili.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., ritenendo i motivi contrari a un orientamento consolidato e non essendo stati prospettati argomenti idonei a rimeditarlo, neppure nella memoria. Non ha provveduto sulle spese per la tardività del controricorso, ma ha applicato la condanna della ricorrente al pagamento di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., oltre a dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 12, L. n. 335/1995

    per le prestazioni pensionistiche degli enti privatizzati, nei trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007 resta applicabile il regime originario del pro rata, senza applicazione delle modifiche peggiorative introdotte successivamente dall'ente prima dell'attenuazione del principio.

  • art. 1, commi 17 e 18, L. n. 335/1995

    richiamato come parte del quadro normativo invocato dalla ricorrente, ma ritenuto non idoneo a scalfire l'orientamento consolidato sul pro rata.

  • art. 1, comma 763, L. n. 296/2006

    la disciplina successiva ha attenuato il principio del pro rata, ma non incide sui trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007 secondo il regime originario.

  • art. 1, comma 488, L. n. 147/2013

    norma di interpretazione autentica richiamata dalla ricorrente, ma ritenuta non decisiva per escludere l'applicazione del criterio originario ai trattamenti già maturati.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici presuppone che il credito sia liquido ed esigibile; non si applica quando è in discussione l'ammontare della prestazione da riliquidare.

  • art. 2946 c.c.

    quando il giudizio riguarda la quantificazione del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.

  • art. 129 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827

    richiamato in relazione alla prescrizione quinquennale dei ratei, secondo la stessa logica di liquidità ed esigibilità del credito.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso quando le censure siano manifestamente infondate alla luce di un orientamento consolidato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    procedimento camerale accelerato nel quale, se il giudizio è definito in conformità alla proposta e il ricorrente ha chiesto decisione, opera la disciplina sanzionatoria richiamata dalla Corte.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    in caso di definizione conforme alla proposta nel procedimento accelerato per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati, la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende ha funzione deterrente e sanzionatoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    impone di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, quando dovuto.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    le precedenti conformi della Corte vengono richiamate per relationem a sostegno dell'orientamento consolidato.

Massime di principio

  • Per i trattamenti pensionistici degli enti previdenziali privatizzati, le modifiche peggiorative introdotte dall'ente non possono incidere sui diritti già maturati prima del 1° gennaio 2007, perché continua a operare il regime originario del principio del pro rata.
  • La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici opera solo per crediti già liquidi ed esigibili; quando sia controverso l'ammontare della prestazione e si chieda la riliquidazione della pensione, trova applicazione la prescrizione ordinaria decennale.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando le censure si pongono in contrasto con un orientamento di legittimità consolidato e la parte ricorrente non offre argomenti idonei a indurre un mutamento di giurisprudenza.
  • Nel procedimento camerale accelerato, la definizione conforme alla proposta può comportare la condanna del ricorrente alla somma ex art. 96, comma 4, c.p.c. anche in assenza di difese dell'intimato, per finalità sia deterrenti sia sanzionatorie.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazioneContributi previdenziali
RamiBancario e finanziarioProcesso civilePrevidenza
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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