Cassazione Civile, Ordinanza n. 30717/2022 del 18/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda la quantificazione di somme riconosciute a un ex dipendente a titolo di assegno personale pensionabile e indennità di buonuscita, in relazione a un precedente giudicato e al criterio di calcolo "al lordo" delle ritenute fiscali. La società datrice di lavoro, soccombente in appello, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente attribuito alla precedente sentenza n. 527/2012 un contenuto che non aveva, cioè una statuizione sulle modalità di calcolo del credito e sul giudicato relativo a tali modalità; con il secondo ha dedotto violazione della disciplina delle ritenute fiscali (d.P.R. n. 600/1973, d.P.R. n. 917/1986 e d.P.R. n. 602/1973), assumendo che la Corte d'appello avesse confuso il regime fiscale con quello contributivo e che non potesse essere condannata a pagare al lavoratore somme al lordo delle ritenute, avendo già versato tali importi all'Erario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la questione relativa ai limiti del giudicato e al preteso errore di interpretazione della precedente sentenza non risultava adeguatamente introdotta nei giudizi di merito e non era stata autosufficientemente illustrata nel ricorso. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché non colpiva in modo pertinente la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte territoriale aveva accertato in fatto che non vi erano elementi probatori idonei a dimostrare l'effettivo versamento all'Erario delle ritenute fiscali relative alla quota gravante sul lavoratore, e tale accertamento di merito non era sindacabile in cassazione. È stata altresì disposta la statuizione sul contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002; nulla sulle spese per mancata costituzione dell'intimato.
Norme richiamate
Il motivo fondato su questa norma è stato ritenuto inammissibile perché la censura non era stata specificamente e autosufficientemente veicolata nei gradi di merito e in cassazione; non è stata quindi scrutinata nel merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La società ha formalmente incardinato i motivi come violazione di legge, ma la Corte ha verificato che le doglianze erano inammissibili per difetto di specificità e pertinenza rispetto alla motivazione impugnata.
artt. 23, commi 1 e 2, lett. c) e d), d.P.R. n. 600/1973
Richiamati dalla ricorrente per sostenere la disciplina delle ritenute fiscali; la Corte non ha accolto la censura perché non pertinente alla motivazione della sentenza impugnata.
Richiamato dalla ricorrente in tema di tassazione del reddito; la Corte non ha ritenuto fondato il motivo.
art. 38, comma 1, d.P.R. n. 602/1973
Richiamato dalla ricorrente per la questione del rimborso delle ritenute già versate; la Corte ha ritenuto la doglianza non pertinente rispetto all'accertamento di merito compiuto dal giudice d'appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, una censura è inammissibile se la questione non risulta trattata nella sentenza impugnata e il ricorrente non indica specificamente dove e come l'abbia dedotta nei gradi di merito, in violazione dell'onere di autosufficienza.
- La deduzione di violazione di legge deve essere pertinente alla reale ratio decidendi della sentenza impugnata; se il motivo non si confronta con l'accertamento decisivo compiuto dal giudice di merito, la censura è inammissibile.
- L'accertamento e la liquidazione dei crediti retributivi devono avvenire al lordo delle ritenute fiscali, poiché il giudice del lavoro non può interferire con il distinto rapporto d'imposta; la tassazione opera solo al momento dell'effettiva percezione da parte del lavoratore.
- In sede di legittimità non è sindacabile l'accertamento di merito secondo cui manchino elementi probatori idonei a dimostrare l'avvenuto versamento all'Erario delle ritenute fiscali relative alla quota gravante sul lavoratore.
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