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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04730/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato di una dichiarazione fiscale per l'anno d'imposta 2008, relativa a importi per IRPEF e contributi IVS, conseguenti al mancato pagamento della seconda rata di una rateazione richiesta dal contribuente. La commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo tardiva la notificazione della cartella e quindi decaduto il potere di riscossione, assumendo come rilevante il termine di cui all'art. 25 d.P.R. 602/1973 e quello di cui all'art. 3-bis d.lgs. 462/1997. La società concessionaria ricorre in cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 3-bis d.lgs. 462/1997 e 25 d.P.R. 602/1973: sostiene che il termine per notificare la cartella decorrerebbe dalla scadenza della rata non pagata e non dalla presentazione della dichiarazione, con conseguente tempestività della notifica avvenuta il 15 gennaio 2014; lamenta inoltre che il giudice di appello avrebbe erroneamente annullato l'intera cartella invece di ridurla limitatamente alla sola quota tributaria, poiché una parte del carico riguardava contributi IVS.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. In via preliminare ritiene irrilevante la mancata notifica del ricorso anche all'Agenzia delle entrate, escludendo in materia di tardiva notificazione della cartella un litisconsorzio necessario sostanziale tra ente impositore e concessionario. Nel merito, conferma che, per le cartelle conseguenti a rateazione ex art. 3-bis d.lgs. 462/1997, il termine per la notificazione è quello del comma 5 della medesima norma, cioè il 31 dicembre del secondo anno successivo alla scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo. Poiché la seconda rata scadeva il 13 aprile 2011 e la cartella è stata notificata il 15 gennaio 2014, la notifica è tardiva. Respinge anche la censura sull'asserita necessità di ridurre e non annullare integralmente la cartella, osservando che l'impugnazione riguardava i soli carichi tributari. La ricorrente è condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    viene richiamato come parametro di denuncia della violazione di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la proposta del relatore e la gestione camerale del ricorso.

  • artt. 331 e 332 c.p.c.

    sono evocati per affermare che l'integrazione del contraddittorio in impugnazione dipende dall'inscindibilità o dipendenza delle cause, non dal mero litisconsorzio necessario processuale.

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    il termine per la notifica della cartella viene menzionato dalla ricorrente e dalla CTR, ma la Corte chiarisce che nella fattispecie speciale prevale la disciplina dell'art. 3-bis d.lgs. 462/1997.

  • art. 3-bis d.lgs. n. 462/1997

    "La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dai commi 4 e 4-bis e' eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo"

    è la norma applicabile alla rateazione; il termine di notifica decorre dalla scadenza della rata non pagata o tardivamente pagata, non dalla presentazione della dichiarazione fiscale.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come base del controllo automatizzato della dichiarazione fiscale.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972

    richiamato come base del controllo automatizzato in materia IVA.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    viene applicato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Per le cartelle conseguenti a mancato pagamento di rate derivanti da definizione o rateazione ex art. 3-bis d.lgs. 462/1997, il termine di notifica non si computa dalla dichiarazione originaria, ma dalla scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo.
  • La disciplina speciale dell'art. 3-bis d.lgs. 462/1997 prevale, per la decorrenza del termine di notificazione della cartella, sulla regola generale richiamata dall'art. 25 d.P.R. 602/1973 quando la pretesa deriva dal mancato pagamento della rata.
  • Nelle controversie contro la cartella per vizi propri non sussiste litisconsorzio necessario sostanziale tra ente impositore e concessionario della riscossione; la mancata evocazione dell'Agenzia delle entrate non impedisce la decisione sul ricorso contro il concessionario.
  • Quando l'impugnazione della cartella riguarda solo i carichi tributari e non l'intero atto in modo indifferenziato, il giudice può limitare il proprio scrutinio ai soli importi controversi senza che sia configurabile un errore per mancato annullamento parziale.
  • In cassazione, la censura di violazione di legge è infondata se si fonda su una ricostruzione del dies a quo incompatibile con la disciplina speciale applicabile al rapporto controverso.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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