Cassazione Civile, Ordinanza n. 14917/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale relativo a un impianto eolico di proprietà della società contribuente, con il quale l'Ufficio aveva rideterminato in aumento la rendita catastale includendo anche il valore del palo di sostegno della torre eolica. La CTP aveva accolto il ricorso della società, ma la CTR della Basilicata, in appello dell'Agenzia, ha riformato la decisione ritenendo che la torre rientrasse nel concetto di costruzione e non fosse funzionale allo specifico processo produttivo. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 1, commi 21-24, L. n. 208/2015, sostenendo che dopo la riforma la torre eolica deve essere esclusa dalla stima diretta perché inscindibilmente connessa all'impianto di produzione; 2) violazione delle medesime disposizioni e dell'art. 23 Cost., nonché censura dell'uso della circolare Agenzia Entrate n. 6/2012, ritenuta irrilevante perché riferita alla disciplina previgente; 3) omessa pronuncia sulla violazione del principio di buona fede e collaborazione ex art. 10 L. n. 212/2000 nella determinazione dei valori catastali; 4) medesima questione prospettata come violazione degli artt. 53 d.lgs. n. 546/1992 e 112 c.p.c.; 5) nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione e violazione degli artt. 132 c.p.c., 111 Cost. e 2697 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la CTR non si fosse attenuta al principio già affermato in precedenti conformi in tema di esclusione dalla rendita catastale delle componenti impiantistiche funzionali allo specifico processo produttivo, e ha rilevato che il giudice di merito aveva deciso la questione come se fosse esclusivamente giuridica, senza un adeguato accertamento tecnico-fattuale sulla natura della torre eolica e sulla sua eventuale essenzialità rispetto all'impianto. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Basilicata in diversa composizione, affinché svolga gli accertamenti necessari, eventualmente anche mediante consulenza tecnica. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
ex art. 360, primo comma, n. 3
È il parametro processuale invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale da parte del giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4
È il parametro processuale invocato per denunciare nullità della sentenza e vizi di omessa pronuncia o motivazione.
art. 1, commi 21-24, L. n. 208 del 2015
La norma ha innovato i criteri di stima catastale dei fabbricati speciali, escludendo dalla rendita i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, anche se strutturalmente connessi al bene.
art. 23 Cost.
È richiamato dalla ricorrente per contestare l'asserita base normativa di un prelievo fondato su fonti non legislative o su interpretazioni amministrative non vincolanti.
È richiamato come fondamento del principio di buona fede e collaborazione tra amministrazione finanziaria e contribuente.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato per censurare la mancata pronuncia sul motivo di appello o di difesa relativo alla buona fede e collaborazione.
È richiamato per dedurre omessa pronuncia del giudice d'appello su una questione ritualmente proposta.
È richiamato a fondamento della censura di nullità per difetto assoluto di motivazione.
art. 111 Cost.
È richiamato a presidio dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
È richiamato dalla ricorrente come norma sull'onere della prova, in relazione alla determinazione del valore catastale.
È menzionato in relazione alla procedura camerale e alla proposta del relatore.
Massime di principio
- Ai fini della rendita catastale dei fabbricati speciali, dopo l'art. 1, comma 21, L. n. 208/2015, devono essere esclusi dal valore imponibile i macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali allo specifico processo produttivo, anche quando siano strutturalmente integrati o infissi al suolo.
- La verifica se una componente di un impianto industriale o energetico sia inclusa o esclusa dalla stima catastale richiede un accertamento in fatto e, se del caso, tecnico; non può essere risolta in astratto come mera questione di qualificazione giuridica.
- Quando il giudice di merito omette l'accertamento tecnico necessario sulla natura e sulla funzione della componente impiantistica contestata, la sentenza è cassabile con rinvio per nuovo esame dei fatti.
- Le interpretazioni amministrative anteriori alla riforma catastale non possono prevalere sul nuovo dato normativo né giustificare il mantenimento nella rendita di componenti che la legge abbia sottratto alla stima diretta.
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