Cassazione Civile, Ordinanza n. 08152/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2004, con cui l’Amministrazione finanziaria contestava a una società l’indebita deduzione di costi e detrazione dell’IVA per opere murarie fatturate da tre società, ritenute operazioni soggettivamente inesistenti; venivano inoltre recuperati a tassazione una perdita di esercizio ritenuta non deducibile e un maggior reddito d’impresa, con ricalcolo di IRPEG, IRAP, IVA, interessi e sanzioni. I giudici di merito avevano ritenuto applicabile il raddoppio dei termini di accertamento per effetto della denuncia penale e avevano confermato integralmente l’atto impositivo. In cassazione la società deduceva: 1) vizio motivazionale per illogicità e contraddittorietà della sentenza d’appello, perché la CTR aveva dichiarato inammissibile il primo motivo di gravame qualificandolo come novità, pur essendo a suo dire la questione del raddoppio già dedotta in primo grado; 2) violazione di legge in tema di raddoppio dei termini e obbligo di denuncia, assumendo che la CTR avesse fatto riferimento anche a fattispecie penali non più vigenti; 3) ultrapetizione e violazione dell’art. 112 c.p.c. sul rilievo che la CTR avrebbe negato la deducibilità dei costi per difetto di esclusiva strumentalità dell’immobile, tema non controverso; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non aver la CTR aderito alle risultanze probatorie favorevoli alla contribuente; 5) violazione delle norme che consentirebbero la deduzione dei costi anche in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, nonché dell’art. 53 Cost., censurando il capo che negava la deducibilità ai fini IRPEG e IRAP.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dichiarando inammissibili tutti i motivi. Ha ritenuto, in sintesi, che il primo motivo introducesse in cassazione questioni nuove rispetto al giudizio di primo grado; che il secondo censurasse un obiter dictum superfluo rispetto alla ratio della decisione d’appello; che il terzo fosse inammissibile perché non coglieva la reale ratio decidendi della CTR, fondata sulla non inerenza e sulla mancanza di prova dei costi, oltre che per genericità delle allegazioni; che il quarto fosse precluso dalla disciplina della doppia conforme, non essendo stata dedotta la diversità delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado; che il quinto fosse inammissibile sia per erronea tecnica di formulazione del vizio, sia perché volto in sostanza a ottenere una rivalutazione del merito e comunque non confrontato con la ratio della sentenza, centrata su non inerenza e mancanza di prova dei costi. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
La censura motivazionale è stata dichiarata inammissibile nei limiti derivanti dalla struttura del motivo e, quanto al quarto motivo, dalla disciplina della doppia conforme.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Non può derivare la nullità della sentenza da una dedotta violazione di legge; il motivo non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito.
La doglianza di ultrapetizione è stata ritenuta inammissibile perché non colpiva la reale ratio decidendi e perché le allegazioni sul contenuto delle difese erano generiche.
La censura sulla valutazione delle prove è stata dichiarata inammissibile in presenza di doppia conforme e per mancata allegazione della diversità delle ragioni di fatto dei due giudici di merito.
art. 3, comma 3, d.lgs. 472/1997
Richiamato dalla parte per contestare il raddoppio dei termini, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.
art. 1, commi 130, 131 e 132, L. 208/2015
Richiamati nel secondo motivo dalla parte; la censura è stata però dichiarata inammissibile.
Richiamato nel ragionamento sul presupposto dell’obbligo di denuncia ai fini del raddoppio dei termini.
Citato come possibile reato presupposto dell’obbligo di denuncia; il riferimento è stato indicato come parte di un obiter.
Citato nel contesto della denuncia penale richiamata per il raddoppio dei termini.
art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993
Richiamato per sostenere la deducibilità dei costi; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non si confrontava con la ratio della sentenza.
art. 8, comma 1, d.l. 16/2012 conv. in L. 44/2012
Richiamato insieme alla L. 537/1993 sulla deducibilità dei costi; motivo dichiarato inammissibile.
art. 53 Cost.
Invocato dalla ricorrente per sostenere la deducibilità dei costi; il motivo è stato ritenuto inammissibile.
Applicato il regime della doppia conforme che limita il sindacato sul vizio motivazionale in cassazione.
Massime di principio
- In cassazione non sono ammissibili censure che introducano per la prima volta questioni di fatto o di diritto non prospettate nei precedenti gradi di merito, specie quando mutano i presupposti della domanda o dell’eccezione.
- È inammissibile la doglianza che colpisce un passaggio motivazionale meramente obiter e non la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata.
- La censura di ultrapetizione o di violazione dell’art. 112 c.p.c. deve confrontarsi con il contenuto effettivo della domanda e con la reale decisione del giudice di merito; allegazioni generiche sul thema decidendum non sono sufficienti.
- Quando ricorre la doppia conforme, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso se il ricorrente non indica la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Non può essere veicolata sotto il paradigma della violazione di legge una critica volta in sostanza a ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove.
- In tema di deducibilità dei costi, la decisione di merito che accerti non inerenza e mancanza di prova dei costi è idonea a escluderne la deduzione, e il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con tale ratio.
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