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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04801/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una serie di ricorsi proposti nel 2011 da diversi prestatori che avevano lavorato per la Provincia di Pescara prima con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dal 2001 al 2007 e poi con contratti di lavoro subordinato a termine dal 2007 al 2010. Essi chiedevano la stabilizzazione del rapporto; in subordine domandavano la declaratoria di nullità del termine apposto ai contratti a termine, con accertamento di un rapporto a tempo indeterminato, riammissione in servizio e risarcimento del danno. Il Tribunale rigettò le domande; la Corte d’appello, in un primo appello, riconobbe un risarcimento pari a 20 mensilità per ciascun lavoratore; la Cassazione cassò tale decisione perché il risarcimento era stato parametrato in modo incongruo alla disciplina del licenziamento illegittimo del lavoro privato. In sede di rinvio, la Corte d’appello liquidò il danno in 10 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione. La Provincia ricorse per cassazione con due motivi: con il primo contestava la violazione dell’art. 32, comma 5, l. n. 183/2010 e dell’art. 8 l. n. 604/1966, sostenendo che la Corte territoriale avesse impropriamente valorizzato, ai fini dell’anzianità di servizio, anche il pregresso periodo di collaborazione coordinata e continuativa, non rilevante perché non subordinato, e che comunque il rapporto a termine fosse durato solo 36 mesi; con il secondo denunciava la violazione delle medesime norme e dell’art. 132, n. 4, c.p.c., lamentando motivazione inesistente per mancata considerazione del comportamento e delle condizioni delle parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: quanto al primo, ha affermato che, nelle ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato, la tutela risarcitoria va ricondotta alla fattispecie omogenea dell’art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, applicando criteri equitativi tra minimo e massimo di legge e tenendo conto anche dell’anzianità, delle dimensioni dell’ente e delle condizioni delle parti; il richiamo al pregresso periodo di collaborazione coordinata e continuativa è stato ritenuto meramente descrittivo e coerente con un giudicato già formatosi sul punto. Quanto al secondo motivo, la Corte ha precisato che i criteri dell’art. 8 l. n. 604/1966 indicano elementi che il giudice può valutare senza dover attribuire a ciascuno eguale peso, essendo legittima una liquidazione che privilegi alcuni parametri rispetto ad altri; inoltre, il comportamento e le condizioni delle parti erano stati comunque considerati tramite l’intero percorso lavorativo valorizzato dal giudice di merito. La Provincia è stata condannata anche alle spese di lite e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010

    "Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604"

    per l’abusiva reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato la misura risarcitoria può essere ricondotta a questa fattispecie omogenea, come danno presunto e forfetizzato, liquidabile equitativamente entro i limiti di legge

  • art. 8 l. n. 604 del 1966

    "al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti"

    i criteri indicano circostanze di fatto che il giudice può considerare nella quantificazione, senza obbligo di attribuire loro identico peso

  • art. 30, comma 3, l. n. 183 del 2010

    "Nel definire le conseguenze da ricollegare al licenziamento ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, il giudice tiene egualmente conto di elementi e di parametri fissati dai predetti contratti e comunque considera le dimensioni e le condizioni dell’attività esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale, l’anzianità e le condizioni del lavoratore, nonché il comportamento delle parti anche prima del licenziamento"

    richiamato quale parametro analogo per la valutazione equitativa del danno, con valorizzazione delle dimensioni e condizioni del datore di lavoro e dell’anzianità/condizioni del lavoratore

  • art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001

    la tutela risarcitoria per l’abusiva reiterazione dei contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela e può essere integrata dal richiamo all’art. 32, comma 5, l. n. 183/2010

  • artt. 1226 e 2056 c.c.

    la liquidazione del danno avviene in via equitativa; il giudice non effettua un giudizio di equità pura, ma un giudizio di diritto con equità giudiziale correttiva o integrativa

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come base generale del potere di valutazione equitativa del giudice, nei limiti in cui sia necessario colmare lacune probatorie non superabili

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    la censura di motivazione inesistente è stata esclusa perché la Corte territoriale ha in realtà espresso le ragioni della liquidazione

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    consente di dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    norma richiamata per l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di impugnazione integralmente rigettata

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, l’abusiva reiterazione di contratti a termine comporta una tutela risarcitoria che può essere parametrata alla disciplina omogenea dell’art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, quale danno presunto e forfetizzato, salvo prova di un maggior pregiudizio.
  • Ai fini della liquidazione equitativa dell’indennità, il giudice può considerare l’anzianità di servizio, le dimensioni del datore di lavoro e le condizioni delle parti, senza dover attribuire a ciascun elemento pari rilievo e senza essere vincolato a un criterio aritmetico rigido.
  • In sede di legittimità non è sindacabile la quantificazione equitativa del danno quando il giudice di merito abbia operato entro i limiti edittali e abbia motivato il percorso logico seguito.
  • Il richiamo a rapporti precedenti non subordinati può avere rilievo descrittivo e storico nella ricostruzione della vicenda lavorativa e, se già coperto da giudicato, non può essere nuovamente messo in discussione.
  • La censura di motivazione apparente o inesistente non è fondata quando dalla decisione emergano comunque gli elementi considerati dal giudice di merito per la liquidazione del danno.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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