Cassazione Civile, Ordinanza n. 05204/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un soggetto che occupava un alloggio di servizio militare aveva chiesto al tribunale di accertare che il canone/indennità di occupazione dovuto fosse pari a una somma annua inferiore a quella applicata dall’amministrazione, oppure, in subordine, di rideterminare e ridurre l’importo con condanna alla restituzione delle somme versate in eccesso dal marzo 2015. Il tribunale aveva rigettato la domanda e compensato le spese, valorizzando l’esito della consulenza tecnica. In appello, la domanda era stata accolta solo in parte: la corte territoriale aveva fissato l’indennità mensile in un importo sostanzialmente corrispondente a quello già applicato, disponendo la restituzione dei maggiori importi riscossi dal marzo 2015 al febbraio 2020, ma aveva compensato integralmente le spese di entrambi i gradi per la reciproca soccombenza e la marginalità dell’accoglimento. Il ricorrente ha proposto un solo motivo di cassazione deducendo violazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c., sostenendo che non vi fosse reciproca soccombenza perché vi sarebbe stato solo un accoglimento ridotto di una domanda unitaria; ha inoltre lamentato la mancata considerazione della mancata partecipazione dell’amministrazione alla mediazione demandata. Nel corso della fase camerale ha anche contestato la proposta di improcedibilità per asserita mancanza di copia autentica della sentenza, depositando ulteriore documentazione informatica. La Corte, tuttavia, ha ritenuto non necessario risolvere le questioni sulla procedibilità, decidendo il ricorso per la ragione più liquida della manifesta infondatezza del motivo sulle spese: ha qualificato la vicenda come parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, situazione che integra reciproca soccombenza e consente la compensazione discrezionale delle spese senza necessità di specifica motivazione, con giudizio non sindacabile in cassazione. Ha quindi rigettato il ricorso, senza provvedere sulle spese per mancata difesa dell’intimato, e ha dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, quando una domanda è proposta in più capi, l’accoglimento solo del capo subordinato integra una forma di reciproca soccombenza che legittima la compensazione, totale o parziale, delle spese di lite ex art. 92, comma 2, c.p.c.; pertanto la decisione della corte d’appello che aveva compensato integralmente le spese per la marginalità dell’accoglimento è stata ritenuta corretta e insindacabile. La Corte non ha affrontato nel merito la questione della procedibilità legata al deposito della copia autentica della sentenza, reputando sufficiente per decidere la manifesta infondatezza del motivo. Non ha pronunciato sulle spese del giudizio di legittimità, poiché il Ministero non ha svolto difese, e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Norma richiamata come base del ricorso introduttivo nel giudizio di merito relativo al rapporto di locazione/occupazione dell’alloggio di servizio.
La compensazione delle spese è ritenuta ammissibile in caso di reciproca soccombenza; il parziale accoglimento di una domanda articolata in più capi integra tale situazione e consente al giudice una valutazione discrezionale non sindacabile in cassazione se sorretta da corretta qualificazione della soccombenza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto per denunciare la violazione di legge sulla regolazione delle spese.
Richiamato in relazione all’onere di depositare copia autentica della sentenza impugnata quale condizione di procedibilità del ricorso per cassazione.
Norma richiamata per la definizione accelerata e per l’istanza con cui il ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso dopo la proposta del relatore.
Norma richiamata per la trattazione in adunanza camerale.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’ammissibilità del deposito della nuova copia informatica della sentenza nel corso del giudizio di cassazione.
art. 196-quater disp. att. c.p.c.
Richiamato per affermare che nel processo civile pendente in cassazione i depositi di atti e documenti avvengono telematicamente.
art. 196-octies disp. att. c.p.c.
Richiamato come disciplina della validità ed efficacia delle copie informatiche, dei duplicati e delle attestazioni di conformità nel processo civile telematico.
art. 23-bis d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Usato per distinguere tra duplicato informatico e copia informatica e per regolarne l’efficacia probatoria.
art. 1, comma 1, lett. i-quater e i-quinquies, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Richiamato per le definizioni di copia informatica di documento informatico e di duplicato informatico.
art. 2, comma 6, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
Richiamato per l’applicabilità del Codice dell’amministrazione digitale al processo civile in quanto compatibile.
art. 16-bis d.l. 18 ottobre 2012, n. 179
Richiamato per le regole sul deposito telematico, sulla estrazione di copie dal fascicolo informatico e sulla loro equivalenza all’originale.
art. 35, commi 2 e 6, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
Richiamato in relazione all’applicabilità delle nuove regole processuali ai procedimenti pendenti e alla disciplina transitoria.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato per l’introduzione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per l’obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso, in conseguenza del rigetto.
art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato nel collegamento con la disciplina del contributo unificato aggiuntivo.
La Corte esclude la sua applicazione perché l’esito del giudizio, pur reiettivo del ricorso, non integra i presupposti per la condanna aggravata.
Massime di principio
- Quando una domanda è proposta in via principale e subordinata in più capi, l’accoglimento solo del capo subordinato può integrare reciproca soccombenza ai fini dell’art. 92, comma 2, c.p.c.
- La reciproca soccombenza consente al giudice di compensare integralmente o parzialmente le spese senza necessità di una motivazione analitica ulteriore, restando la scelta discrezionale insindacabile in cassazione se il presupposto è correttamente individuato.
- Nel giudizio di cassazione la Corte può evitare di decidere questioni preliminari complesse, come la procedibilità del ricorso per mancato deposito della copia autentica, quando il ricorso sia comunque manifestamente infondato nel merito per la ragione più liquida.
- Nel processo telematico occorre distinguere tra duplicato informatico e copia informatica del provvedimento: solo il duplicato riproduce la stessa sequenza di bit dell’originale, mentre la copia può necessitare di attestazione di conformità per avere efficacia probatoria equivalente.
- La mancanza nella copia informatica di dati identificativi del provvedimento, come numero e data di pubblicazione, pone problemi di procedibilità e tempestività del ricorso, ma la decisione può prescindere da tali questioni se il motivo di impugnazione è comunque infondato.
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