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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05204/2024 del 27/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un soggetto che occupava un alloggio di servizio militare aveva chiesto al tribunale di accertare che il canone/indennità di occupazione dovuto fosse pari a una somma annua inferiore a quella applicata dall’amministrazione, oppure, in subordine, di rideterminare e ridurre l’importo con condanna alla restituzione delle somme versate in eccesso dal marzo 2015. Il tribunale aveva rigettato la domanda e compensato le spese, valorizzando l’esito della consulenza tecnica. In appello, la domanda era stata accolta solo in parte: la corte territoriale aveva fissato l’indennità mensile in un importo sostanzialmente corrispondente a quello già applicato, disponendo la restituzione dei maggiori importi riscossi dal marzo 2015 al febbraio 2020, ma aveva compensato integralmente le spese di entrambi i gradi per la reciproca soccombenza e la marginalità dell’accoglimento. Il ricorrente ha proposto un solo motivo di cassazione deducendo violazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c., sostenendo che non vi fosse reciproca soccombenza perché vi sarebbe stato solo un accoglimento ridotto di una domanda unitaria; ha inoltre lamentato la mancata considerazione della mancata partecipazione dell’amministrazione alla mediazione demandata. Nel corso della fase camerale ha anche contestato la proposta di improcedibilità per asserita mancanza di copia autentica della sentenza, depositando ulteriore documentazione informatica. La Corte, tuttavia, ha ritenuto non necessario risolvere le questioni sulla procedibilità, decidendo il ricorso per la ragione più liquida della manifesta infondatezza del motivo sulle spese: ha qualificato la vicenda come parziale accoglimento di un’unica domanda articolata in più capi, situazione che integra reciproca soccombenza e consente la compensazione discrezionale delle spese senza necessità di specifica motivazione, con giudizio non sindacabile in cassazione. Ha quindi rigettato il ricorso, senza provvedere sulle spese per mancata difesa dell’intimato, e ha dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, quando una domanda è proposta in più capi, l’accoglimento solo del capo subordinato integra una forma di reciproca soccombenza che legittima la compensazione, totale o parziale, delle spese di lite ex art. 92, comma 2, c.p.c.; pertanto la decisione della corte d’appello che aveva compensato integralmente le spese per la marginalità dell’accoglimento è stata ritenuta corretta e insindacabile. La Corte non ha affrontato nel merito la questione della procedibilità legata al deposito della copia autentica della sentenza, reputando sufficiente per decidere la manifesta infondatezza del motivo. Non ha pronunciato sulle spese del giudizio di legittimità, poiché il Ministero non ha svolto difese, e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando una domanda è proposta in via principale e subordinata in più capi, l’accoglimento solo del capo subordinato può integrare reciproca soccombenza ai fini dell’art. 92, comma 2, c.p.c.
  • La reciproca soccombenza consente al giudice di compensare integralmente o parzialmente le spese senza necessità di una motivazione analitica ulteriore, restando la scelta discrezionale insindacabile in cassazione se il presupposto è correttamente individuato.
  • Nel giudizio di cassazione la Corte può evitare di decidere questioni preliminari complesse, come la procedibilità del ricorso per mancato deposito della copia autentica, quando il ricorso sia comunque manifestamente infondato nel merito per la ragione più liquida.
  • Nel processo telematico occorre distinguere tra duplicato informatico e copia informatica del provvedimento: solo il duplicato riproduce la stessa sequenza di bit dell’originale, mentre la copia può necessitare di attestazione di conformità per avere efficacia probatoria equivalente.
  • La mancanza nella copia informatica di dati identificativi del provvedimento, come numero e data di pubblicazione, pone problemi di procedibilità e tempestività del ricorso, ma la decisione può prescindere da tali questioni se il motivo di impugnazione è comunque infondato.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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