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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24638/2025 del 05/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha preso atto dell'adesione della contribuente alla definizione agevolata dei carichi e dell'integrale pagamento della somma dovuta. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. 119/2018.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una contribuente, di una cartella di pagamento relativa a imposte dirette e IVA per gli anni 2003 e 2004, insieme ai sottesi avvisi di accertamento. In primo grado il ricorso era stato rigettato perché gli avvisi erano ritenuti divenuti definitivi per mancata impugnazione, e in appello la CTR aveva confermato la decisione ritenendo regolare la notifica degli avvisi ex art. 140 c.p.c. e comunque sanata l'eventuale nullità della notifica della cartella per effetto della tempestiva impugnazione. In cassazione la contribuente ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 140 c.p.c. e 8, commi 3 e 4, L. 890/1982, per asserita erronea ritenuta regolarità della notifica degli avvisi di accertamento; (2) violazione degli artt. 26, commi 1 e 5, DPR 602/1973, 60, comma 1, DPR 600/1973 e 139 c.p.c., per avere la CTR ritenuto valida la notifica della cartella benché effettuata presso un indirizzo privo di collegamento con la destinataria; (3) nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su censure relative agli artt. 6 e 7, comma 2, lett. c), L. 212/2000. Nelle more, la ricorrente ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio perché aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'art. 3 del d.l. 119/2018, convertito in L. 136/2018, e aveva integralmente pagato quanto dovuto per la cartella impugnata.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione e l'integrale pagamento delle somme dovute determinano l'estinzione del giudizio relativo alla cartella impugnata.
  • Quando la causa viene definita per effetto della sanatoria/definizione agevolata, la Corte non esamina i motivi di ricorso relativi alla validità delle notifiche o a vizi processuali della sentenza di merito.
  • In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese seguono la disciplina speciale prevista dalla normativa sulla procedura di definizione e restano a carico della parte che le ha anticipate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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