Cassazione Civile, Ordinanza n. 24638/2025 del 05/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha preso atto dell'adesione della contribuente alla definizione agevolata dei carichi e dell'integrale pagamento della somma dovuta. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. 119/2018.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una contribuente, di una cartella di pagamento relativa a imposte dirette e IVA per gli anni 2003 e 2004, insieme ai sottesi avvisi di accertamento. In primo grado il ricorso era stato rigettato perché gli avvisi erano ritenuti divenuti definitivi per mancata impugnazione, e in appello la CTR aveva confermato la decisione ritenendo regolare la notifica degli avvisi ex art. 140 c.p.c. e comunque sanata l'eventuale nullità della notifica della cartella per effetto della tempestiva impugnazione. In cassazione la contribuente ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 140 c.p.c. e 8, commi 3 e 4, L. 890/1982, per asserita erronea ritenuta regolarità della notifica degli avvisi di accertamento; (2) violazione degli artt. 26, commi 1 e 5, DPR 602/1973, 60, comma 1, DPR 600/1973 e 139 c.p.c., per avere la CTR ritenuto valida la notifica della cartella benché effettuata presso un indirizzo privo di collegamento con la destinataria; (3) nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su censure relative agli artt. 6 e 7, comma 2, lett. c), L. 212/2000. Nelle more, la ricorrente ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio perché aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'art. 3 del d.l. 119/2018, convertito in L. 136/2018, e aveva integralmente pagato quanto dovuto per la cartella impugnata.
Norme richiamate
Richiamato come disciplina del procedimento di notificazione degli atti quando il destinatario non è rinvenuto; la CTR lo aveva ritenuto correttamente applicato per la notifica degli avvisi di accertamento.
art. 8, commi 3 e 4, L. n. 890 del 1982
Invocato dalla ricorrente per contestare la regolarità della notificazione degli avvisi di accertamento.
art. 26, commi 1 e 5, d.P.R. n. 602 del 1973
Invocato per contestare la validità della notifica della cartella di pagamento.
art. 60, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato insieme alle norme sulla riscossione per censurare la notificazione degli atti impositivi e della cartella.
Richiamato per sostenere l'inesistenza o invalidità della notifica della cartella effettuata presso un indirizzo non riferibile alla destinataria.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza/procedimento.
Invocato per lamentare omessa pronuncia della CTR su specifiche censure riproposte in appello.
Richiamato come norma sul diritto del contribuente a conoscere effettivamente gli atti a lui destinati.
art. 7, comma 2, lett. c), L. n. 212 del 2000
Richiamato per la necessità che l'atto indichi modalità e termini di impugnazione.
art. 3 del d.l. n. 119 del 2018
Base normativa della definizione agevolata dei carichi alla quale la ricorrente ha aderito nelle more del giudizio.
art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018
Fondamento della declaratoria di estinzione e della regola sulle spese poste a carico della parte che le ha anticipate.
Legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018 richiamata per la definizione agevolata.
Massime di principio
- L'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione e l'integrale pagamento delle somme dovute determinano l'estinzione del giudizio relativo alla cartella impugnata.
- Quando la causa viene definita per effetto della sanatoria/definizione agevolata, la Corte non esamina i motivi di ricorso relativi alla validità delle notifiche o a vizi processuali della sentenza di merito.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese seguono la disciplina speciale prevista dalla normativa sulla procedura di definizione e restano a carico della parte che le ha anticipate.
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