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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34959/2025 del 31/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore procedente)

La controversia

La controversia nasce da un'esecuzione per rilascio di un immobile ad uso commerciale, sede di bar e pasticceria, eseguita sulla base di una convalida di sfratto per morosità. Il soggetto che occupava l'immobile ha proposto opposizione all'esecuzione sostenendo che il titolo esecutivo fosse stato rilasciato in favore del custode giudiziario di altra procedura esecutiva immobiliare e che, quindi, solo il custode avrebbe potuto azionarlo; ha inoltre chiesto il risarcimento del danno per la chiusura dell'attività. Il giudice dell'esecuzione ha rigettato la sospensione, ritenendo il procedente legittimato all'uso del titolo ottenuto dal custode. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione e dichiarato inammissibili per tardività le domande riconvenzionali. La Corte d'appello ha confermato. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 475, 474 e 2909 c.c., sostenendo che non vi fosse alcuna successione del proprietario/debitore rispetto al custode giudiziario e che il custode operasse solo quale organo della custodia, non come rappresentante o sostituto processuale; 2) violazione degli artt. 632, 560, 474 e 65 c.p.c., sostenendo che, estinta l'esecuzione, il provvedimento di rilascio ottenuto dall'ausiliare sarebbe divenuto inefficace e non più azionabile da alcuno, e che la Corte d'appello avrebbe errato nel subordinare l'opposizione alla prova di un titolo autonomo e prevalente del detentore. La Corte di cassazione ha però rilevato pregiudizialmente l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito, in forma idonea e con attestazione di conformità, della prova della notificazione della sentenza impugnata, indispensabile per verificare la tempestività del ricorso. Poiché il ricorso notificato risultava successivo al deposito della sentenza e la prova della notifica della sentenza era stata prodotta solo come immagine del messaggio PEC priva di attestazione, la Corte ha ritenuto impossibile il controllo richiesto dall'art. 369 c.p.c. e ha dichiarato il ricorso improcedibile, con condanna alle spese e contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione perché la prova della notificazione della sentenza impugnata, necessaria a verificare la tempestività dell'impugnazione, era stata depositata in forma non idonea: era stata prodotta soltanto l'immagine del messaggio PEC e della relata, senza attestazione di conformità. La Corte ha affermato che, nel processo telematico già operativo anche in cassazione, il ricorrente deve depositare il messaggio originale di notificazione oppure, se produce una copia per immagine, deve munirla di attestazione di conformità ai sensi delle norme richiamate. In mancanza, il documento non è utilizzabile ai fini del controllo sul giudicato formale e il ricorso è improcedibile. Ne è seguita la condanna del ricorrente alle spese e l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.c.

    richiamato come norma sul titolo esecutivo, ma la decisione è stata definita su un profilo processuale preliminare di improcedibilità

  • art. 475 c.p.c.

    richiamato in tema di spedizione in forma esecutiva del titolo

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione al giudicato, senza incidenza decisiva sul dispositivo

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    usato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 668 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per ipotizzare un'opposizione avverso la convalida di sfratto

  • art. 632 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di effetti dell'estinzione del processo esecutivo

  • art. 560 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di custodia dell'immobile espropriato

  • art. 65 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di custode

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato in relazione all'opposizione all'esecuzione e alla necessità di un titolo autonomo e prevalente

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato per il controllo della tempestività del ricorso rispetto al termine lungo di impugnazione

  • art. 369 c.p.c.

    norma decisiva: impone il deposito della documentazione necessaria a verificare la tempestività del ricorso; la sua inosservanza, nel caso concreto, ha comportato improcedibilità

  • art. 96 c.p.c.

    richiamato dalla parte resistente nella domanda di risarcimento per lite temeraria

  • art. 3-bis, comma 5, L. n. 53/1994

    richiamato per la notificazione via PEC e per la struttura della relata di notifica

  • art. 196-quater disp. att. c.p.c.

    richiamato per l'operatività del processo telematico anche in cassazione dal 1° gennaio 2023

  • art. 35, comma 2, d.lgs. n. 149/2022

    richiamato per la decorrenza dell'efficacia delle norme sul processo telematico

  • art. 196-novies disp. att. c.p.c.

    richiamato per il regime delle copie informatiche e della conformità

  • art. 16-decies L. n. 221/2012

    richiamato per l'obbligo di attestazione di conformità delle copie informatiche per immagine di atti o provvedimenti formati su supporto analogico

  • art. 16-undecies L. n. 221/2012

    richiamato, insieme all'art. 16-decies, quale base del regime della conformità delle copie

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    richiamato nel dispositivo finale in tema di ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo finale per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Quando la prova della notificazione della sentenza impugnata è necessaria per verificare la tempestività del ricorso per cassazione, essa deve essere depositata in modo tale da consentire un controllo certo del termine di impugnazione; il difetto di idonea documentazione rende il ricorso improcedibile.
  • Nel processo civile telematico già operativo anche in cassazione, il ricorrente che produca l'immagine del messaggio PEC di notificazione della sentenza e della relata deve munirla di attestazione di conformità; in alternativa deve depositare il messaggio originale ricevuto.
  • La verifica del passaggio in giudicato formale della sentenza è presidio di ordine pubblico processuale e non resta nella disponibilità delle parti: la mera allegazione della controparte circa l'avvenuta notificazione non sostituisce la prova idonea richiesta dal ricorrente.
  • L'opposizione all'esecuzione e le questioni sulla legittimazione all'azione esecutiva restano assorbite se il ricorso per cassazione è dichiarato improcedibile per difetto di prova della tempestività.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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