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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01004/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, convertito in l. n. 136/2018, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Le spese sono rimaste a carico di chi le aveva anticipate. Non è stato esaminato il merito del motivo di ricorso.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di intimazione di pagamento notificato per crediti IRPEF relativi a più annualità, fondato su due cartelle di pagamento. Una cartella era stata già annullata con sentenza definitiva; l'altra era contestata dal contribuente per asserita irregolarità/notifica non corretta ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. b-bis, del d.P.R. n. 600/1973, con conseguente censura dell'intimazione di pagamento. In appello la CTR ha rigettato il gravame. In cassazione il contribuente ha dedotto un unico motivo di violazione e falsa applicazione dell'art. 26, comma 6, d.P.R. n. 602/1973, dell'art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., assumendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto idonea la distinta delle raccomandate a provare l'invio della raccomandata informativa, richiesta dalla norma a pena di nullità. Prima della decisione, tuttavia, è stata rilevata l'avvenuta definizione agevolata della lite ex art. 6 del d.l. n. 119/2018, senza diniego dell'Ufficio e senza istanza di trattazione da parte interessata.

Norme richiamate

  • art. 26, comma 6, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato come norma sulla notificazione/produzione degli atti della riscossione e sulla prova della relativa regolarità, nel contesto della censura del contribuente sull'idoneità documentale della distinta delle raccomandate

  • art. 60, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato quale disciplina della notificazione e della raccomandata informativa, ritenuta dal ricorrente non correttamente osservata

  • art. 2697 c.c.

    invocato per contestare la ripartizione dell'onere della prova circa l'avvenuto invio della raccomandata informativa

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    indicato quale parametro del motivo di ricorso per cassazione fondato su violazione di legge

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    la Corte vi fa riferimento per rilevare l'avvenuta definizione agevolata della controversia e l'assenza di istanza di trattazione, da cui consegue l'estinzione del giudizio

  • l. 17 dicembre 2018, n. 136

    legge di conversione del d.l. n. 119/2018, richiamata come base normativa della definizione agevolata

  • sentenza C.T.P. di Napoli n. 155/06/2013

    richiamata solo come precedente definitivo che aveva già annullato una delle cartelle poste a base dell'intimazione

  • sentenza C.T.R. Campania n. 4575/25/2018

    sentenza impugnata in cassazione, che aveva rigettato l'appello del contribuente

Massime di principio

  • Quando interviene una definizione agevolata della controversia prevista dalla legge, senza diniego dell'Ufficio e senza istanza di trattazione della parte interessata, il giudizio va dichiarato estinto.
  • L'estinzione del giudizio per definizione agevolata preclude l'esame dei motivi di ricorso nel merito.
  • Nei giudizi aventi ad oggetto la regolarità della notifica di atti della riscossione, il contribuente può dedurre la violazione delle norme speciali sulla notificazione e sull'onere della prova; tuttavia, se sopravviene una causa estintiva del processo, tali censure restano assorbite.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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