Cassazione Civile, Ordinanza n. 01004/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, convertito in l. n. 136/2018, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Le spese sono rimaste a carico di chi le aveva anticipate. Non è stato esaminato il merito del motivo di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di intimazione di pagamento notificato per crediti IRPEF relativi a più annualità, fondato su due cartelle di pagamento. Una cartella era stata già annullata con sentenza definitiva; l'altra era contestata dal contribuente per asserita irregolarità/notifica non corretta ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. b-bis, del d.P.R. n. 600/1973, con conseguente censura dell'intimazione di pagamento. In appello la CTR ha rigettato il gravame. In cassazione il contribuente ha dedotto un unico motivo di violazione e falsa applicazione dell'art. 26, comma 6, d.P.R. n. 602/1973, dell'art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., assumendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto idonea la distinta delle raccomandate a provare l'invio della raccomandata informativa, richiesta dalla norma a pena di nullità. Prima della decisione, tuttavia, è stata rilevata l'avvenuta definizione agevolata della lite ex art. 6 del d.l. n. 119/2018, senza diniego dell'Ufficio e senza istanza di trattazione da parte interessata.
Norme richiamate
art. 26, comma 6, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato come norma sulla notificazione/produzione degli atti della riscossione e sulla prova della relativa regolarità, nel contesto della censura del contribuente sull'idoneità documentale della distinta delle raccomandate
art. 60, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato quale disciplina della notificazione e della raccomandata informativa, ritenuta dal ricorrente non correttamente osservata
invocato per contestare la ripartizione dell'onere della prova circa l'avvenuto invio della raccomandata informativa
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato quale parametro del motivo di ricorso per cassazione fondato su violazione di legge
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
la Corte vi fa riferimento per rilevare l'avvenuta definizione agevolata della controversia e l'assenza di istanza di trattazione, da cui consegue l'estinzione del giudizio
legge di conversione del d.l. n. 119/2018, richiamata come base normativa della definizione agevolata
sentenza C.T.P. di Napoli n. 155/06/2013
richiamata solo come precedente definitivo che aveva già annullato una delle cartelle poste a base dell'intimazione
sentenza C.T.R. Campania n. 4575/25/2018
sentenza impugnata in cassazione, che aveva rigettato l'appello del contribuente
Massime di principio
- Quando interviene una definizione agevolata della controversia prevista dalla legge, senza diniego dell'Ufficio e senza istanza di trattazione della parte interessata, il giudizio va dichiarato estinto.
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata preclude l'esame dei motivi di ricorso nel merito.
- Nei giudizi aventi ad oggetto la regolarità della notifica di atti della riscossione, il contribuente può dedurre la violazione delle norme speciali sulla notificazione e sull'onere della prova; tuttavia, se sopravviene una causa estintiva del processo, tali censure restano assorbite.
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