Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00920/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'agente della riscossione contro la Cassa previdenziale forense, per ottenere la revoca dell'ingiunzione di pagamento di una somma relativa al riversamento solo parziale di importi dovuti dagli iscritti e iscritti a ruolo in epoca risalente. In primo grado l'opposizione è stata accolta e il decreto ingiuntivo revocato; in appello la Cassa ha impugnato la decisione, ma la Corte territoriale ha rigettato l'appello. Con il ricorso per cassazione la Cassa ha dedotto: 1) violazione della disciplina sull'annullamento automatico e discarico dei ruoli di importo inferiore a 2.000 euro, sostenendo che essa non sarebbe applicabile ai crediti di enti privati dotati di autonomia finanziaria come le casse previdenziali, e che comunque determinerebbe un illegittimo azzeramento dei crediti; 2) illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 527 e ss., L. 228/2012 per asserito contrasto con parametri costituzionali e convenzionali, in quanto assimilabile a un prelievo senza indennizzo e lesivo dell'equilibrio finanziario dell'ente; 3) violazione della disciplina sul discarico e sulle comunicazioni di inesigibilità, per avere la Corte escluso la decadenza dell'esattore dal diritto al discarico nonostante la mancata prova degli adempimenti dovuti; 4) erronea distinzione tra crediti sotto e sopra i 2.000 euro, perché per i primi l'annullamento automatico comporterebbe l'estinzione del credito, mentre per i secondi resterebbero azionabili strumenti alternativi di riscossione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui l'art. 1, commi 527-529, L. 228/2012 si applica indistintamente a tutti i crediti iscritti in ruoli resi esecutivi sino al 31 dicembre 1999, compresi quelli delle casse previdenziali privatizzate, poiché la disciplina è finalizzata alla razionalizzazione dei bilanci e alla riorganizzazione del sistema di riscossione a mezzo ruolo. Ha inoltre precisato che l'annullamento del ruolo e l'eliminazione dalle scritture contabili producono soltanto la perdita del titolo esecutivo cartolare, non l'estinzione del credito sostanziale, che può essere fatto valere con gli ordinari strumenti di tutela. La censura di incostituzionalità è stata ritenuta manifestamente infondata; parimenti infondata la doglianza sulla decadenza dal discarico, perché la Corte territoriale aveva correttamente rilevato che la disciplina sulle comunicazioni di inesigibilità era stata prorogata e poi superata dalla nuova normativa. Il ricorso è stato dunque respinto, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 527-529, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Si applica a tutti i crediti iscritti in ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre 1999, senza distinzione tra crediti di soggetti pubblici e privati; l'annullamento del ruolo comporta solo il venir meno del titolo esecutivo, non l'estinzione del credito.

  • art. 2, d.lgs. 22 febbraio 1999, n. 37

    Ha abrogato l'obbligo di anticipazione del non riscosso come riscosso, esonerando i concessionari dai versamenti con termini scadenti dopo la sua entrata in vigore.

  • artt. 19 e 20, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112

    Costituiscono la disciplina del discarico per inesigibilità e delle comunicazioni di inesigibilità, successivamente superata e prorogata nei termini dal legislatore in relazione ai ruoli pendenti.

  • art. 1, commi 222-252, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Riguarda una diversa fattispecie di annullamento automatico dei debiti iscritti a ruolo e, prevedendo un trattamento differenziato per enti erariali ed enti non erariali, conferma indirettamente l'interpretazione della disciplina del 2012.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per il regime del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 3 Cost.

    Invocato dalla ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale, ma la Corte ne ha escluso la violazione.

  • art. 38 Cost.

    Invocato per sostenere la lesione della funzione previdenziale dell'ente; la Corte ha escluso che la disciplina incidesse in modo incostituzionale.

  • art. 41 Cost.

    Invocato dalla ricorrente nella prospettiva dell'autonomia gestionale e finanziaria dell'ente; non ritenuto violato.

  • art. 42 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale nella censura di prelievo senza indennizzo; la Corte ha escluso l'effetto ablatorio del credito.

  • art. 117 Cost.

    Invocato in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale e all'art. 6 CEDU; la Corte ha escluso la violazione.

  • art. 1, Primo Protocollo addizionale CEDU

    Richiamato per sostenere che l'annullamento automatico equivalga a espropriazione senza indennizzo; la Corte ha negato tale qualificazione.

  • art. 6 CEDU

    Invocato per asserita lesione della parità delle armi e dell'affidamento nel quadro normativo; la Corte ha escluso l'incidenza irragionevole sul processo.

  • d.m. 15 giugno 2015, art. 1, commi 1 e 2

    Richiamato dalla ricorrente per valorizzare la distinzione tra crediti inferiori e superiori a 2.000 euro, ma ritenuto non decisivo ai fini della fattispecie.

  • art. 35, d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina previgente della riscossione.

  • art. 39, d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina previgente della riscossione.

  • art. 74 e ss., d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina previgente della riscossione.

  • art. 82, d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina previgente della riscossione.

  • art. 59, comma 4-ter, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112

    Richiamato dalla ricorrente nella censura sulla disciplina delle proroghe e del discarico.

Massime di principio

  • La disciplina dell'annullamento automatico dei ruoli risalenti, quando finalizzata alla razionalizzazione del sistema di riscossione e dei bilanci degli enti creditori, si applica in modo indiscriminato a tutti i crediti iscritti nei ruoli resi esecutivi entro il termine previsto, anche se appartengono a enti privati che svolgono funzioni pubbliche.
  • L'annullamento del ruolo e la conseguente eliminazione dalle scritture contabili incidono solo sul titolo esecutivo cartolare e sulla contabilizzazione del credito, non sull'esistenza del credito sostanziale, che resta azionabile con gli ordinari strumenti processuali e sostanziali.
  • Una disciplina sopravvenuta di riorganizzazione della riscossione non è di per sé lesiva dell'art. 6 CEDU o dei parametri costituzionali invocati quando si inserisce in un percorso normativo progressivo e non frustra un affidamento qualificato nell'immutabilità del sistema.
  • La censura di illegittimità costituzionale fondata sull'asserita espropriazione del credito non è fondata se la norma non priva il creditore del diritto sostanziale, ma solo di uno specifico e più risalente strumento di riscossione.
  • Le proroghe dei termini per le comunicazioni di inesigibilità vanno lette alla luce della successione normativa e del riordino del sistema di riscossione, distinguendo il regime dei vecchi concessionari da quello dei soggetti succeduti nella gestione, senza trasformare automaticamente la mancata comunicazione in decadenza ove il legislatore abbia ridefinito il quadro complessivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoMandato
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.