Cassazione Civile, Ordinanza n. 00924/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La società appaltatrice aveva proposto opposizione allo stato passivo, ai sensi dell'art. 98 l. fall., contro il decreto che aveva escluso due domande di ammissione per complessivi euro 135.586, vantati quale corrispettivo di lavori di appalto. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione ritenendo: non provata con data certa anteriore al fallimento la fattura prodotta, perché il contratto era privo di data certa e la fattura era atto formato dalla stessa opponente; non idonea la certificazione contabile del direttore dei lavori, poiché sottoscritta solo da questi e dall'impresa; inammissibile la prova testimoniale per i limiti di valore dell'art. 2721 c.c. e in ragione della qualità delle parti e della natura e importo del contratto. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, l'omesso esame di un fatto decisivo e la violazione degli artt. 2704 e 2700 c.c., sostenendo che la fattura n. 5 del 15 maggio 2018 aveva data certa anteriore al fallimento grazie all'attestazione di conformità notarile del 29 maggio successivo. Con il secondo e terzo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 132, comma 4, c.p.c. e degli artt. 2721 c.c. e 246 c.p.c., lamentando il diniego della prova testimoniale articolata sull'esecuzione dei lavori.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati, esaminati congiuntamente, il primo, secondo e terzo motivo. Ha affermato che la certificazione di conformità apposta dal notaio sulla copia della fattura, provenendo da un pubblico ufficiale, integra atto pubblico e fa piena prova fino a querela di falso della corrispondenza della copia alle scritture contabili della società, sicché era idonea a conferire certezza della data al documento fiscale. Ha inoltre osservato che, pur non provando da sola l'effettiva esecuzione dei lavori, la fattura non poteva essere trascurata ai fini della valutazione sull'ammissibilità della prova testimoniale, perché i limiti di valore dell'art. 2721 c.c. non sono di ordine pubblico e il giudice può ammettere la prova orale anche per valori eccedenti, tenendo conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza rilevante. Il decreto impugnato è stato quindi cassato per motivazione meramente apparente e per mancata considerazione di elementi decisivi; la causa è stata rinviata al Tribunale di Vibo Valentia in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 98 l. fall.
norma posta a fondamento dell'opposizione allo stato passivo da parte del creditore escluso
art. 2704 c.c.
richiamato come norma sulla data certa del documento, ritenendo che la certificazione notarile potesse conferire certezza della data alla fattura
art. 2700 c.c.
l'atto del pubblico ufficiale fa piena prova sino a querela di falso della sua provenienza e della corrispondenza alle scritture contabili
art. 132, comma 4, c.p.c.
la motivazione del provvedimento deve essere effettiva e non meramente apparente
art. 2721 c.c.
i limiti di valore alla prova testimoniale non sono di ordine pubblico e il giudice può ammettere la prova orale in presenza di circostanze rilevanti
art. 246 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nel censurare il diniego della prova testimoniale
Massime di principio
- La certificazione di conformità apposta da un notaio su copia di un documento può assumere valore di atto pubblico e, nei limiti dell'art. 2700 c.c., fare piena prova della corrispondenza della copia alle scritture o al documento originale, incidendo anche sulla valutazione della data certa.
- Una fattura formata unilateralmente dal creditore non prova, da sola, l'esecuzione della prestazione, ma non può essere ignorata dal giudice quando occorra valutare l'ammissibilità e la rilevanza di ulteriori mezzi istruttori, come la testimonianza.
- I limiti di valore previsti per la prova testimoniale non hanno natura di ordine pubblico: il giudice conserva un potere discrezionale di ammissione, da esercitare considerando qualità delle parti, natura del contratto e ogni altra circostanza rilevante.
- La motivazione che si limiti a richiamare in modo tautologico la norma senza confrontarsi con i fatti specifici e con i capitoli di prova dedotti integra motivazione solo apparente ed è censurabile in cassazione.
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