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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00923/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Una società fornitrice di gasolio aveva ottenuto in sede monitoria un decreto ingiuntivo per fatture rimaste insolute nei confronti di una società di autotrasporti. Dopo l'opposizione al decreto ingiuntivo da parte della debitrice, sopravvenuto il fallimento di quest'ultima, il giudizio di opposizione fu riassunto dal curatore. In sede di verifica del passivo, la creditrice chiese l'ammissione del proprio credito in chirografo producendo le fatture e l'estratto autentico delle scritture contabili; il giudice delegato respinse la domanda e il tribunale rigettò l'opposizione allo stato passivo. Il tribunale ritenne, da un lato, che il decreto ingiuntivo non fosse opponibile alla massa perché privo di esecutorietà anteriore al fallimento; dall'altro, che la prova del credito fosse insufficiente, non potendo farsi applicazione degli artt. 2709 e 2710 c.c. nei confronti del curatore. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) omesso esame di fatto decisivo e violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che non era stata contestata l'assenza di contestazione delle forniture nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; (2) omesso esame del fatto decisivo costituito dal subentro del curatore nel giudizio di opposizione riassunto, con conseguente opponibilità al curatore delle scritture contabili ex art. 2710 c.c.; (3) violazione dell'art. 2710 c.c. per non avere il tribunale considerato che il curatore, riassumendo il giudizio, era subentrato nella medesima posizione della fallita e che i documenti contabili anteriori al fallimento erano opponibili.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo inapplicabile il principio di non contestazione alla dedotta mancata contestazione compiuta dalla debitrice nel diverso giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e osservando comunque che la controparte aveva formulato anche domanda riconvenzionale risarcitoria ampia, incompatibile con l'assunto della totale mancata contestazione. Ha invece accolto il secondo motivo, assorbendo il terzo, perché il tribunale aveva omesso di considerare un fatto decisivo: il curatore era subentrato nella stessa posizione sostanziale e processuale della fallita nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo riassunto dopo il fallimento. Tale circostanza rendeva rilevante, ai fini della verifica del passivo, l'opponibilità al curatore della documentazione contabile e fatturazione anteriore al fallimento ai sensi dell'art. 2710 c.c., secondo la giurisprudenza richiamata dalla Corte. Il decreto del Tribunale di Massa è stato quindi cassato con rinvio allo stesso tribunale in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 93 l. fall.

    ricorso ex art. 93 l.fall.

    norma posta a base della domanda di ammissione al passivo fallimentare.

  • artt. 633 e ss. c.p.c.

    ricorso ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ.

    disciplinano il procedimento monitorio concluso con decreto ingiuntivo.

  • art. 645 c.p.c.

    opposizione ex art. 645 cod. proc. civ.

    l'opposizione al decreto ingiuntivo ha contestato il credito e formulato domanda riconvenzionale risarcitoria.

  • art. 98 l. fall.

    opposizione ex art. 98 l.fall.

    strumento processuale per impugnare il provvedimento di esclusione dallo stato passivo.

  • art. 115 c.p.c.

    principio di non contestazione di cui all’art. 115 cod. proc. civ.

    si applica ai fatti storici costitutivi, modificativi o estintivi del diritto, non a vicende processuali o alla presunta condotta di non contestazione in altro giudizio.

  • art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c.

    omesso esame di fatto decisivo per il giudizio

    il vizio ricorre solo se è stato omesso l'esame di un fatto storico principale o secondario, oggetto di discussione e decisivo secondo i criteri di legittimità richiamati.

  • art. 2697 c.c.

    fatto principale, ex art. 2697 cod. civ.

    richiamato per distinguere i fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi rilevanti ai fini dell'omesso esame.

  • art. 2709 c.c.

    citato dalla Corte in relazione alla prova tra imprenditore e curatore quando l'organo concorsuale agisce quale avente causa del fallito.

  • art. 2710 c.c.

    i libri bollati e vidimati, se regolarmente tenuti, fanno prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'impresa; tale regola può operare anche se una parte è fallita, ove si provi un rapporto sorto anteriormente al fallimento e nel quale il curatore sia subentrato nella posizione del fallito.

  • art. 2704, 1° co., c.c.

    accertamento dell’anteriorità della data della scrittura privata

    in sede di verifica del passivo il curatore è terzo rispetto ai creditori concorsuali e al fallito, sicché l'anteriorità della scrittura privata va provata secondo le regole dell'art. 2704 c.c.

  • art. 88 c.p.c.

    dovere di lealtà e probità ex art. 88 cod. proc. civ.

    richiamato per affermare che la parte non può assumere posizioni processuali incoerenti secondo convenienza.

  • art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002

    non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo

    la Corte esclude l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in ragione dell'accoglimento del ricorso.

  • art. 13, 1° co. bis, d.P.R. n. 115/2002

    pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell’art. 13 d.P.R. cit.

    norma richiamata per il calcolo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici costitutivi, modificativi o estintivi del diritto dedotto in giudizio e non può essere esteso alla deduzione di una mancata contestazione compiuta in altro processo o a vicende di natura processuale.
  • In sede di verifica del passivo fallimentare, il curatore è terzo rispetto ai creditori e al fallito; pertanto la prova documentale del credito deve rispettare le regole sull'anteriorità certa della scrittura privata.
  • Se il curatore subentra, per riassunzione, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo già instaurato dal fallito, egli assume la medesima posizione sostanziale e processuale della società fallita rispetto al rapporto obbligatorio controverso.
  • Quando il curatore agisce quale avente causa del fallito in un rapporto sorto tra imprenditori prima del fallimento, la documentazione contabile regolarmente tenuta può conservare efficacia probatoria ex art. 2710 c.c. anche nei confronti della massa.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo sussiste solo se il fatto storico, principale o secondario, risulta dagli atti o dalla sentenza, è stato discusso tra le parti ed è idoneo, se considerato, a condurre a una decisione diversa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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