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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00922/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di concordato preventivo promossa da una società in liquidazione. A seguito della relazione del commissario giudiziale che segnalava possibili atti di frode, consistenti in pagamenti preferenziali e carenze delle attestazioni, la società rinunciava alla prima domanda di concordato. Nel frattempo il pubblico ministero depositava istanza di fallimento; la società presentava anche una seconda domanda di concordato. Il tribunale riteneva improseguibile la prima procedura concordataria, esaminava l’istanza di fallimento e dichiarava il fallimento. La corte d’appello revocava inizialmente il fallimento, ma in sede di rinvio riteneva che la seconda domanda di concordato fosse inammissibile perché non adeguatamente "emendata" dai vizi segnalati, e confermava la correttezza dell’esame dell’istanza di fallimento. In cassazione la società deduceva, con il secondo motivo ritenuto dirimente, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio di prevenzione: sosteneva che la corte d’appello, rilevando l’ammissibilità in rito della seconda domanda di concordato, avrebbe dovuto limitarsi a rimettere gli atti al tribunale per la sua valutazione nel merito, senza esaminare direttamente l’ammissibilità della procedura e senza procedere alla declaratoria sostanziale di inammissibilità. La ricorrente lamentava inoltre che il giudice di reclamo avesse travalicato i limiti del devoluto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente rispetto agli altri, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito. Ha affermato che, quando la corte d’appello in sede di reclamo ritiene erronea la declaratoria di inammissibilità in rito di una domanda di concordato e quindi riforma la decisione del tribunale, non può decidere direttamente nel merito sulla domanda concordataria, ma deve rimettere la causa al tribunale perché ne valuti l’ammissibilità e il merito. La ragione è che la competenza funzionale sull’ammissione della procedura concorsuale minore resta del tribunale; se la corte d’appello ripristina l’ostacolo processuale alla dichiarazione di fallimento, non può sostituirsi al primo giudice nella verifica della domanda di concordato. Il giudizio è stato quindi rinviato al Tribunale di Treviso, che dovrà riesaminare la vicenda secondo i principi indicati e provvedere anche sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 173 l. fall.

    È richiamato quale norma che disciplina il subprocedimento in presenza di atti di frode nel concordato preventivo; la segnalazione del commissario giudiziale aveva dato avvio alla vicenda.

  • art. 7 l. fall.

    È citato nel quadro del potere del pubblico ministero di richiedere il fallimento in determinate ipotesi; la corte d’appello aveva escluso che la richiesta fosse riconducibile a tale disciplina.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato come parametro per dedurre la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere la corte d’appello deciso oltre i limiti delle domande e della competenza devoluta.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Costituisce il fondamento formale della censura proposta in cassazione, articolata come violazione di legge e nullità della sentenza/procedimento.

  • art. 354 c.p.c.

    Richiamato per escludere che, nel caso in esame, operi un potere della corte d’appello di rimettere o decidere secondo la logica del doppio grado; la disciplina del rinvio al primo giudice è ritenuta non pertinente al caso.

  • art. 161 c.p.c.

    È menzionato per la regola secondo cui la nullità della sentenza di primo grado si converte in motivo di impugnazione; la Corte chiarisce però che tale meccanismo presuppone che il giudice d’appello disponga di poteri coincidenti con quelli del primo giudice, circostanza qui non ricorrente.

  • art. 22 l. fall.

    È richiamato come esempio di ipotesi in cui la corte d’appello, accogliendo il reclamo avverso il rigetto del fallimento, rimette gli atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento; la Corte lo usa per affermare il parallelismo con il caso in cui venga in rilievo il concordato.

  • art. 162, comma 2, l. fall.

    È citato per analogia, in relazione al reclamo avverso la sentenza di fallimento pronunciata per inammissibilità del concordato, come modello procedurale che impone il rinvio al tribunale.

  • art. 163 l. fall.

    È menzionato come provvedimento che spetta al tribunale nel caso di apertura della procedura di concordato; la società chiedeva che gli atti fossero rimessi al tribunale per tale pronuncia.

  • artt. 162, 173, 179 e 180 l. fall.

    Sono richiamati congiuntamente per indicare gli eventi che fanno venir meno l’ostacolo temporaneo alla dichiarazione di fallimento durante la pendenza della domanda di concordato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È menzionato solo per dare conto del deposito di memorie in cassazione.

Massime di principio

  • Quando il tribunale ha dichiarato inammissibile in rito una domanda di concordato e ha poi dichiarato il fallimento, la corte d’appello che ritenga erronea quella valutazione non può esaminare direttamente nel merito la domanda concordataria se essa non è stata mai vagliata dal primo giudice; deve rimettere la causa al tribunale.
  • La competenza funzionale sull’ammissione della procedura di concordato preventivo appartiene in via inderogabile al tribunale; il giudice del reclamo non può sostituirsi ad esso nella valutazione di ammissibilità e nel provvedere all’apertura della procedura.
  • La pendenza di una procedura di concordato preventivo costituisce un ostacolo temporaneo alla dichiarazione di fallimento; la declaratoria di insolvenza può intervenire solo quando venga meno la procedura minore per una delle cause previste dalla legge.
  • Il principio del doppio grado di giurisdizione non autorizza la corte d’appello a decidere per la prima volta su questioni sottratte alla cognizione del primo giudice per ragioni di competenza funzionale.
  • Nel reclamo contro la declaratoria di fallimento fondata sull’inammissibilità del concordato, il giudice di secondo grado, ove accolga l’impugnazione, deve seguire un percorso restitutorio analogo a quello previsto dalla legge fallimentare: non può pronunciarsi direttamente sull’apertura del concordato o sulla sua omologazione.
  • Se la domanda concordataria viene riproposta dopo una precedente vicenda caratterizzata da atti di frode, la valutazione sulla sua ammissibilità, anche sotto il profilo dell’abuso dello strumento concordatario, appartiene al tribunale e non può essere compiuta per la prima volta in sede di reclamo.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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