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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00921/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento, in favore della cassa previdenziale, di somme non riversate integralmente dall'agente della riscossione relative a ruoli emessi nel 1997, 1998 e 1999. L'agente della riscossione propose opposizione deducendo, tra l'altro, difetto di giurisdizione, incompetenza, avvenuto riversamento di parte dei ruoli, prescrizione e indeterminatezza del credito. Il giudice di primo grado accolse solo in parte l'opposizione. In appello la cassa previdenziale sostenne che la disciplina dell'annullamento automatico e del discarico prevista dalla legge n. 228 del 2012 non fosse applicabile ai crediti di un ente privato come la cassa forense, sia perché la norma sarebbe riferita solo a entrate erariali o di enti pubblici, sia perché, per i crediti inferiori a 2.000 euro, essa determinerebbe l'estinzione del credito e un prelievo forzoso senza indennizzo, con dubbi di legittimità costituzionale. In cassazione la cassa articolò tre motivi: violazione della disciplina sulla rottamazione dei ruoli e sulla natura privatistica dell'ente, illegittimità costituzionale per contrasto con parametri costituzionali e CEDU, e violazione delle norme attuative sul diverso regime dei crediti sotto e sopra la soglia di 2.000 euro. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, richiamando precedenti conformi, e ha ritenuto che la disciplina del 2012 si applichi indistintamente a tutti i crediti iscritti a ruolo resi esecutivi entro il 31 dicembre 1999, compresi quelli di enti privatizzati come la cassa forense; ha inoltre affermato che l'annullamento del ruolo e l'eliminazione dalle scritture contabili incidono solo sul titolo esecutivo rappresentato dal ruolo e non estinguono il credito sottostante, che può essere azionato con gli ordinari strumenti. Perciò ha respinto le censure di violazione di legge e di illegittimità costituzionale, confermando la decisione d'appello e condannando la ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della cassa previdenziale, confermando la sentenza d'appello che aveva escluso la fondatezza della domanda di pagamento basata sui ruoli interessati dalla disciplina di annullamento automatico. La Corte ha ribadito che la normativa del 2012 si applica anche ai crediti degli enti privatizzati e che l'effetto dell'annullamento dei ruoli riguarda solo il venir meno del titolo esecutivo cartolare, non anche l'estinzione del credito. È stata quindi confermata la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'agente della riscossione, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 527-529, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    La disciplina di annullamento automatico dei ruoli e di discarico dell'agente della riscossione si applica indistintamente a tutti i crediti iscritti a ruolo resi esecutivi fino al 31 dicembre 1999, senza distinzione tra crediti di soggetti pubblici e crediti di soggetti privati; l'effetto riguarda il titolo esecutivo del ruolo e non l'estinzione del credito sottostante.

  • artt. 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509

    La natura privatistica e l'autonomia gestionale, contabile e finanziaria della cassa previdenziale non escludono l'applicabilità della disciplina legislativa sulla riscossione a mezzo ruolo e sulla sua razionalizzazione.

  • art. 19, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112

    La procedura di comunicazione dell'inesigibilità e di discarico non è stata ritenuta decisiva nel caso concreto, poiché la disciplina speciale del 2012 ha operato sull'annullamento dei ruoli più risalenti.

  • art. 20, d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112

    Analogamente all'art. 19, non impedisce l'applicazione della disciplina di annullamento automatico dei ruoli prevista dalla legge n. 228 del 2012.

  • art. 3 Cost.

    La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata, non essendo irragionevole la scelta legislativa di razionalizzare la riscossione dei ruoli risalenti.

  • art. 38 Cost.

    La Corte non ha ravvisato lesione del sistema previdenziale o della funzione solidaristica svolta dall'ente tale da determinare incostituzionalità della disciplina.

  • art. 41 Cost.

    La censura è stata respinta; la disciplina impugnata non è stata considerata lesiva della libertà economica dell'ente in modo costituzionalmente rilevante.

  • art. 42 Cost.

    È stata esclusa l'esistenza di un'espropriazione senza indennizzo del credito, poiché l'annullamento del ruolo non estingue il credito e non ha natura ablativa.

  • art. 117 Cost.

    La censura è stata respinta sia con riferimento all'art. 6 CEDU sia al Primo Protocollo Addizionale, non essendo ravvisata una violazione convenzionale.

  • art. 1 Protocollo addizionale CEDU

    Non vi è stata ritenuta un'indebita espropriazione patrimoniale, perché il credito permane e viene soltanto meno il sistema di riscossione a mezzo ruolo.

  • art. 6 CEDU

    La normativa non è stata considerata lesiva della parità delle armi o dell'affidamento processuale, trattandosi di evoluzione di un percorso normativo già avviato dal 1999.

  • art. 1, commi 222-252, L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Lo ius superveniens richiamato in memoria non modifica l'esito del giudizio, perché si riferisce a una fattispecie diversa e prevede espressamente un trattamento differenziato per gli enti non erariali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La disciplina di annullamento automatico dei ruoli risalenti può applicarsi anche ai crediti di enti previdenziali privatizzati, quando la norma non distingua espressamente tra crediti pubblici e privati e persegua una finalità generale di razionalizzazione del sistema di riscossione.
  • L'annullamento del ruolo e la cancellazione dalle scritture contabili hanno natura prevalentemente contabile ed esecutiva: eliminano il titolo esecutivo rappresentato dal ruolo, ma non determinano di per sé l'estinzione del credito sostanziale.
  • La sottrazione del credito al sistema di riscossione a mezzo ruolo non equivale a un'espropriazione patrimoniale, se il credito rimane azionabile con gli ordinari strumenti previsti dall'ordinamento.
  • Una questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata quando la scelta legislativa appaia ragionevole in relazione alla risalenza dei ruoli e all'antieconomicità della riscossione, senza introdurre un sacrificio irragionevole e definitivo del diritto di credito.
  • Lo ius superveniens successivo non incide retroattivamente su una fattispecie già disciplinata da una norma diversa, specie se la nuova disciplina introduce espressamente un trattamento differenziato non previsto dalla precedente.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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