Cassazione Civile, Ordinanza n. 00919/2024 del 10/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di rettifica con cui l’Amministrazione doganale aveva richiesto maggiori dazi per l’importazione di tubi metallici a sezione circolare, ritenendo erronea la classificazione doganale dichiarata all’atto dell’importazione. La società importatrice aveva invece sostenuto che la merce, già cromata e destinata all’uso come parti di mobili, dovesse essere ricondotta a una voce doganale diversa. La CTR aveva respinto l’appello dell’Agenzia, valorizzando l’assenza di prova decisiva da parte dell’Ufficio e la cromatura del prodotto. In cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., sulle questioni relative all’applicabilità del regolamento CE n. 1256/2008 e alla non essenzialità della cromatura; 2) violazione del regolamento CE n. 1256/2008, per avere attribuito rilievo decisivo alla cromatura; 3) violazione del regolamento CEE n. 2658/1987 e delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata, per avere dato peso alla destinazione della merce e alle finiture anziché alle caratteristiche oggettive del prodotto.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo in parte inammissibile e in parte infondato il vizio di omessa pronuncia, perché la questione sul regolamento CE n. 1256/2008 non risultava adeguatamente devoluta in appello ed era comunque assorbita dalla diversa classificazione doganale adottata dalla CTR; inoltre la CTR aveva effettivamente esaminato il tema della cromatura. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, richiamando un precedente tra le stesse parti e relativo a merce analoga, secondo cui tubi metallici a sezione circolare, anche se finiti e cromati, vanno classificati nella voce doganale 73063080 e non nella voce 94039010 quando le loro caratteristiche oggettive non ne evidenzino una destinazione specifica a un prodotto finale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso della società importatrice. Le spese di merito sono state compensate; la società intimata è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il motivo di omessa pronuncia è stato ritenuto non fondato quanto alla questione effettivamente esaminata dalla CTR e inammissibile per la parte non ritualmente devoluta in appello.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato invocato come parametro del vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare la violazione di norme sostanziali sulla classificazione doganale.
regolamento (CE) n. 1256/2008 del Consiglio, 16 dicembre 2008
Richiamato dall’Amministrazione come fonte antidumping sui tubi di ferro provenienti dalla Cina; la Corte ha ritenuto la questione assorbita o non specificamente devoluta.
regolamento (CEE) n. 2658/1987
La Corte ha applicato le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata per affermare che la classificazione dipende dalle caratteristiche oggettive della merce e non dalla mera destinazione ipotizzata o dalla cromatura.
Massime di principio
- In tema di classificazione doganale, la qualificazione della merce va operata secondo le caratteristiche oggettive del prodotto al momento dell’importazione e secondo le regole della nomenclatura combinata, non in base a elementi meramente funzionali o alla destinazione eventuale non desumibile oggettivamente dal bene.
- La finitura o lavorazione esterna del bene, come la cromatura, non è di per sé decisiva per attribuire la merce a una voce doganale diversa quando il prodotto conserva una pluralità di possibili impieghi e non presenti caratteristiche univocamente indicative di una specifica destinazione finale.
- Il vizio di omessa pronuncia è inammissibile se riguarda questioni non dimostrate come ritualmente devolute al giudice di appello; è inoltre infondato quando il giudice di merito abbia comunque preso posizione, anche implicitamente, sulla questione dedotta.
- Quando un precedente di legittimità riguarda merce identica o sostanzialmente sovrapponibile e la questione di fatto è già definita, la Corte può far propria quella motivazione e decidere nel merito senza rinvio se non occorrono ulteriori accertamenti istruttori.
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