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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 859/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La controversia riguarda un avviso di liquidazione INVIM emesso nei confronti di Pietro Garaguso e poi nei confronti dei suoi eredi; uno degli eredi (Domenico) aveva presentato domanda di definizione agevolata della lite e versato una rata, ma l'Ufficio aveva poi adottato e notificato un provvedimento di diniego della definizione agevolata e comunicato tale diniego alla Commissione Tributaria Regionale. Nonostante ciò, il Presidente della CTR aveva disposto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere sulla base della domanda di definizione agevolata; l'Agenzia proponeva reclamo per chiedere la revoca del decreto di estinzione in quanto la definizione non si era perfezionata (esisteva un diniego comunicato dall'Ufficio) e, in mancanza di attestazione dell'Ufficio sul buon esito della procedura, non poteva operare l'estinzione. La CTR aveva rigettato il reclamo ritenendolo aspecifico; l'Agenzia ha impugnato tale sentenza per cassazione sostenendo che la controversia non poteva essere dichiarata estinta, che l'atto (avviso di liquidazione INVIM) è atto di riscossione non definibile e che la CTR non aveva valutato il diniego e la persistenza della pendenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondate le doglianze sull'illegittima declaratoria di estinzione del giudizio. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dei contribuenti, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa alla Corte di Appello tributaria della Puglia in diversa composizione per il prosieguo del giudizio di appello (merito) e per la regolamentazione delle spese. Ha inoltre rilevato che la domanda di definizione agevolata non produce automaticamente l'effetto estintivo se l'Ufficio esercita tempestivamente la potestà di rilevare irregolarità o adotta un provvedimento di diniego comunicato; il diniego non impugnato dal contribuente entro i termini impedisce l'operare dell'estinzione. Le spese del giudizio di rinvio sono rimesse al giudice di rinvio. Infine, è dato atto dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n.115/2002 in relazione ai ricorrenti incidentali.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011 conv. con l. n. 111/2011

    Prevede la trasmissione alle commissioni tributarie di un elenco delle liti per le quali è stata presentata domanda di definizione agevolata e l'effetto estintivo condizionato alla comunicazione dell'Ufficio attestante la regolarità della domanda e il pagamento o, alternativamente, alla comunicazione del diniego; la Corte ha ritenuto che l'estinzione non opera senza l'attestazione favorevole dell'Ufficio e che il diniego comunicato impedisce l'effetto estintivo.

  • art. 16, comma 8, l. n. 289/2002

    Attribuisce all'Ufficio la possibilità di adottare provvedimenti relativi alla definizione agevolata; nella fattispecie l'Ufficio ha legittimamente adottato e comunicato il provvedimento di diniego, impedendo la perfezione della definizione e quindi l'estinzione automatica del giudizio.

  • art. 46, d.lgs. n. 546/1992

    Stabilisce che l'estinzione della lite comporta che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; la Corte richiama la natura delle conseguenze processuali dell'estinzione.

  • art. 28, d.lgs. n. 546/1992

    Prevede il reclamo avverso il decreto presidenziale di estinzione del giudizio; la Corte ha confermato che l'Agenzia poteva proporre reclamo per ottenere la revoca del decreto di estinzione.

  • art. 112 c.p.c.

    Principio del coram non judice e della completezza della decisione su tutte le questioni rilevanti; i ricorrenti incidentali denunciavano omessa valutazione di questioni (nullità, decadenza), ma la Corte ha ritenuto che tali questioni appartengono al merito e devono essere riproposte nel giudizio che deve proseguire, non nel reclamo avverso il decreto di estinzione.

  • art. 52, d.P.R. n. 131/1986

    Norma in materia di decadenze nei termini per l'azione dell'Ufficio; i eredi avevano invocato la decadenza, ma la Corte ha ritenuto che sia questione di merito da riproporre nella fase di merito non già nel reclamo sull'estinzione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Norma relativa agli oneri da versare in presenza di ricorsi incidentali; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore importo da parte dei ricorrenti incidentali.

Massime di principio

  • La presentazione di una domanda di definizione agevolata da parte di uno dei coobbligati non comporta automaticamente l'estinzione del giudizio: l'effetto estintivo si verifica solo se l'Ufficio trasmette alla commissione l'attestazione di regolarità e pagamento ovvero non ha adottato e comunicato un provvedimento di diniego.
  • Se l'Ufficio adotta un provvedimento di diniego della definizione agevolata e lo comunica alla Commissione/alle parti, la controversia non può considerarsi estinta e l'Amministrazione può chiedere la revoca del decreto di estinzione mediante il reclamo previsto dall'art. 28 d.lgs. 546/1992.
  • Gli atti di riscossione o di liquidazione che rientrano nella fattispecie degli "atti di riscossione" possono essere non definibili tramite la procedura agevolata; occorre verificare la natura dell'atto prima di ritenere perfezionata la definizione.
  • Questioni sostanziali relative a nullità dell'avviso o a decadenze dell'Ufficio appartengono al merito della causa e devono essere riproposte nel giudizio che prosegue dopo il rinvio; non è la sede del reclamo avverso l'estinzione per deciderle.
  • Per evitare l'illegittima estinzione del giudizio, l'Amministrazione deve documentare tempestivamente il diniego o l'irregolarità della domanda di definizione all'organo giurisdizionale; il contribuente, dal canto suo, deve impugnare il diniego entro i termini se intende far valere la regolarità della definizione.
  • In presenza di pronunce di estinzione, le spese processuali restano regolamentate dal giudice di rinvio e possono gravare su chi ha anticipato le spese se ha rinunciato alla prosecuzione del giudizio.

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