Cassazione Civile, Sentenza n. 710/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa all'esecuzione e alla risoluzione di un contratto di appalto per la fornitura e montaggio di un impianto di frantumazione (accordo tra Berti e SV Impianti), connessa disputa sul pagamento dell'ultimo acconto di Euro 244.000 oltre IVA e sulla legittimità dell'avvalersi da parte della committente Berti della clausola risolutiva espressa per ritardo nell'adempimento. Questione parallela sul rapporto di leasing (contratto di locazione finanziaria con Locafit/BNP Paribas) che finanziava l'acquisto dell'impianto, con richiesta di accertamento di chi fosse obbligato al pagamento residuo (Fallimento SV vs. BNP Paribas). In appello la Corte ha ritenuto che il ritardo non fosse tale da legittimare la risoluzione per i termini contrattuali (proroga fissata con diffida, calcolo dei 60 giorni), che entrambe le parti fossero parzialmente inadempienti, e ha quantificato penali, detrazioni per completamento e il saldo dovuto al Fallimento SV; ha inoltre riconosciuto a BNP Paribas il diritto di ottenere da Berti il pagamento dei canoni/ capitale contrattuale, in virtù della clausola di invarianza finanziaria nel contratto di leasing.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Berti Sisto; ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva: (i) rigettato la domanda di accertamento della risoluzione di diritto del contratto di appalto (perché il ritardo contestato non aveva i requisiti temporali previsti dalla clausola contrattuale e perché la diffida fissava proroga al 17-2-2004, rendendo il ritardo al 18-3-2004 inferiore ai 60 giorni richiesti); (ii) riconosciuto il diritto del Fallimento SV Impianti al pagamento di Euro 68.588,00 oltre IVA (calcolo derivante dal corrispettivo residuo di Euro 244.000 meno costi di completamento accertati e detrazione della penale); (iii) accertato il diritto di BNP Paribas Lease Group S.p.A. a ottenere da Berti S.p.A. il pagamento dell'intero importo capitale di Euro 2.440.000,00 oltre IVA, nei limiti e secondo le previsioni del contratto di leasing e delle clausole di invarianza finanziaria; (iv) respinto le censure di travisamento della prova, di errata valutazione della CTU e di violazione delle norme processuali, ritenendo che la Corte territoriale avesse valutato correttamente fatti e documenti e non avesse operato vizi logici tali da ammettere la cassazione; la Corte di Cassazione ha inoltre condannato la ricorrente alle spese di lite e liquidato importi forfettari per compensi e oneri a favore delle controricorrenti.
Norme richiamate
Riferita al criterio di valutazione della prova: la Corte ha affermato che l'errore del giudice di merito deve essere di assoluta impossibilità logica nella ricognizione del contenuto oggettivo della prova per essere sindacabile in cassazione.
art. 360 c.p.c. primo comma nn. 3,4,5
Richiamato come limite del sindacato di legittimità: i motivi di cassazione prospettati dalla ricorrente (travisamento della prova, omesso esame di documento decisivo e vizio di motivazione) sono stati valutati nei termini previsti da tali lettere e ritenuti inammissibili o infondati per i motivi esposti.
Richiamato nella prospettazione della sospensione dell'esecuzione per eccezione di inadempimento; la Corte d'appello aveva ritenuto che SV avesse legittimamente posto in essere eccezione di inadempimento, ma ciò non bastava a giustificare la risoluzione invocata da Berti per i motivi temporali richiamati.
art. 13.6 del contratto (clausola risolutiva espressa)
La clausola prevedeva la risoluzione per ritardo superiore a 60 giorni rispetto al termine di consegna fissato; la Corte ha interpretato la diffida di Berti come proroga della data di consegna al 17-2-2004, per cui alla data di invocazione della clausola (18-3-2004) il ritardo non superava i 60 giorni.
art. 5 del contratto di appalto
Prevedeva la consegna entro 40 giorni dalla sottoscrizione; la Corte territoriale ha valutato la data effettiva di riferimento per il cronoprogramma tenendo conto delle effettive date contrattuali e delle vicende documentali (stipula leasing, pagamento acconto).
Riferito dal ricorrente in ordine alla possibilità per il committente di fissare un termine dopo la scadenza; la Corte ha ritenuto che non fosse stata fornita una censura ammissibile sull'interpretazione data alla diffida e al termine fissato.
Richiamato con riguardo al ruolo e al valore della consulenza tecnica d'ufficio; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della CTU come elemento di valutazione unitamente agli atti e documenti, senza vizio di motivazione tale da giustificare la cassazione.
Riferiti nel contesto della consulenza tecnica d'ufficio (CTU); la Corte ha valutato che la CTU era stata regolarmente utilizzata e che la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato la ricezione delle risultanze tecniche.
art. 1 e art. 8 delle condizioni generali del contratto di leasing (clausola di invarianza finanziaria)
La Corte ha interpretato tali clausole come previsione che rendeva la società di leasing (BNP) titolare del diritto a ottenere i canoni e l'importo capitale contrattualmente pattuito, senza che l'inadempimento di SV fosse opponibile alla società di leasing nell'ambito dell'invarianza finanziaria assunta da Berti.
art. 112 c.c. e art. 2907 c.c.
Richiamati nella doglianza sulla titolarità dell'obbligo di pagamento; la Corte ha ritenuto che il complesso delle previsioni contrattuali e delle condizioni di leasing giustificasse l'accertamento del diritto di BNP al riconoscimento dell'importo capitale nei termini esposti dalla Corte d'appello.
art. 1384 c.c. e art. 1218 c.c. (richiamati in motivazione di riduzione penale o rimessione debiti)
La sentenza di primo grado aveva ridotto la penale contrattuale ex art. 1384; le questioni relative all'adempimento e alla responsabilità sono state valutate nel complesso delle contestazioni contrattuali.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (comma 1-quater e 1-bis)
Riferito alla possibilità di maggior contributo unificato: la Corte ha dato atto che, per l'esito del ricorso, può essere dovuto dalla ricorrente un ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nei giudizi di cassazione la valutazione di merito sui fatti e sulle prove è sindacabile limitatamente: per far valere il travisamento della prova è necessario dimostrare l'assoluta impossibilità logica di ricavare dal documento quello che il giudice di merito ha invece ritenuto; la mera diversa interpretazione della prova è sindacabile in via limitata e di norma inammissibile.
- Una clausola risolutiva espressa deve essere valutata secondo i termini e le condizioni temporali previsti dal contratto; la fissazione di un termine o la diffida da parte del committente può costituire proroga e modificare il computo del ritardo utile per invocare la risoluzione.
- L'eccezione di inadempimento (art.1460 c.c.) e la sospensione dell'esecuzione possono giustificare comportamenti parziali delle parti, ma non eliminano automaticamente la necessità di rispettare le condizioni soggettive e temporali previste per l'attivazione di clausole risolutive contrattuali.
- La CTU ha rilevanza probatoria importante ma non assoluta: la sua ricostruzione può essere recepita dal giudice insieme ai documenti e alla motivazione della corte d'appello; per censurarne l'uso in cassazione occorre dimostrare vizi di motivazione o di applicazione della regola di valutazione prevista dalla legge.
- Nei contratti con finanziamento tramite leasing, clausole come l'invarianza finanziaria possono trasferire il rischio economico sul committente; ciò può comportare che la società di leasing pretenda i canoni/ capitale contrattuali indipendentemente dalle contestazioni tra committente e appaltatore, salvo specifiche garanzie contrattuali diverse.
- Per far valere in giudizio omissioni o documenti 'decisivi' non valutati, è necessario dimostrare concretamente la rilevanza e la decisività della prova omessa: l'omessa menzione di un documento non è automaticamente idonea a far cassare la decisione se la motivazione complessiva resta congrua.
- Nelle controversie contrattuali la determinazione del ritardo si effettua sulle date effettive risultanti da contratto e da atti formali (diffide, comunicazioni), e la parte che invoca la risoluzione per ritardo deve provare la sussistenza dei presupposti temporali e contrattuali richiesti.
- Le contestazioni in cassazione che si risolvono nella mera proposta di una diversa interpretazione del negozio o di una diversa valutazione delle prove sono di norma inammissibili: occorre inquadrare la censura nei termini delle norme processuali che consentono il sindacato di legittimità.
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